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Così ha deciso la sesta sezione civile della Corte di cassazione con sentenza n. 4330 del 19 marzo 2012. Ai fini del rimborso delle spese affrontate per conservare la cosa comune, spetta al condomino dimostrarne l’urgenza, ossia la necessità di eseguirle senza ritardo: in caso contrario il condomino non ha diritto al rimborso in mancanza della autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea.
Nella fattispecie è emerso che l’assemblea condominiale non si era opposta all’esecuzione dei lavori, che, anzi aveva deliberato, su richiesta del condomino interessato. Tuttavia non è in contestazione la necessità dei suddetti lavori, ma la loro urgenza che, per giustificarne l’esecuzione a prescindere dalle autorizzazioni dell’amministratore o dell’assemblea condominiale, doveva essere tale da non consentire neppure quella minima dilazione necessaria per consentire al condominio di deliberarli o per ottenere l’autorizzazione dell’amministratore.

Infatti, nel caso in esame, non opera la disposizione dettata in tema di comunione in generale dell’art. 1110 cod. civ., secondo cui il rimborso delle spese per la conservazione è subordinato solamente alla trascuratezza degli altri comproprietari perché, mentre nella comunione i beni comuni costituiscono l’utilità finale del diritto dei partecipanti, i quali, se non vogliono chiedere lo scioglimento, possono decidere di provvedere personalmente alla loro conservazione, nel condominio i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione.

“Dunque – affermano i giudici – premesso che il connotato dell’urgenza deve essere valutato alla luce di tali rigorosissimi criteri, la giurisprudenza di questa Corte afferma che:
a) ai fini dell’applicabilità dell’art. 1134 c.c., va considerata urgente la spesa, che deve essere eseguita senza ritardo;
b) è urgente la spesa, la cui erogazione non può essere differita senza danno o pericolo, secondo il criterio del buon padre di famiglia;
c) per aver diritto al rimborso della spesa affrontata per conservare la cosa comune, il condomino deve dimostrarne l’urgenza, ai sensi dell’art. 1134 cod. civ., ossia la necessità di eseguirla senza ritardo, e quindi senza poter avvertire tempestivamente l’amministratore o gli altri condomini.

Nella fattispecie in esame, il giudice di appello aveva esaminato la documentazione fotografica allegata alla relazione del consulente tecnico di ufficio e aveva rilevato che le macchie di umidità, in relazione alle quali si sarebbero resi necessari i lavori, non erano né diffuse né numerose così che nessuna urgenza era ravvisabile.

Fonte: http://www.diritto.it/docs/5088285-...-necessarie-ma-non-urgenti?source=1&tipo=news
 

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