Massimo Chimienti

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Una recentissima sentenza della Cassazione, la n. 6323 del 18 aprile 2003, ha confermato il principio in base al quale

"l'obbligazione di ciascun condomino, di contribuire alle spese per la conservazione dei beni comuni nasce nel momento in cui è necessario eseguire le relative opere, mentre la delibera dell'assemblea di approvazione della spesa, che ha la funzione di autorizzarla, rende liquido il debito di cui in sede di ripartizione viene determinata la quota a carico di ciascun condomino, sicché, in caso di compravendita di un'unità immobiliare sita in edificio soggetto al regime del condominio, è tenuto alla spesa colui che è condomino al momento in cui si rende necessario effettuare la spesa”.

In base alla detta pronuncia, momento nel quale si deve individuare il soggetto obbligato, non è quello della delibera, ma quello della esecuzione dei lavori.
 

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