Luigi1959

Membro Junior
Dovendo presentare la successione di mio suocero, per lo stesso unico immobile inserito nella successione di mia suocera deceduta 10 mesi prima, ho letto che potrei usufruire delle riduzioni d'imposta in forza dell'art. 25 del T.U. delle successioni con d. lgs. n. 346/1990, interamente recepito dall'attuale normativa (se la successione è aperta entro 5 anni da altra successione avente per oggetto gli stessi beni e diritti), in ragione di 1/10 inversamente proporzionale per ogni anno. Nel mio caso la riduzione sarebbe di 5/10 e non è poco.
Chiedo, cortesemente, conferma di tale riduzione e vorrei sapere se essa è applicabile alle imposte catastali e ipotecarie che normalmente si pagano per la successione.
Grazie a tutti
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Ringrazio per la domanda che presenta un caso che è anche di mio interesse. Ho preso quindi spunto dalla tua informazione, e dopo aver visionato il TU sille successioni, sono andato a vedere anche quello sulle imposte catastali ed ipotecarie (Dlgs 347/90: questo rimanda all'art. 2. Base Imponibile, comma 1:
L'imposta proporzionale dovuta sulle trascrizioni è commisurata alla base imponibile determinata ai fini della imposta di registro o dell'imposta sulel successioni e donazioni.
Allo stesso art. 2 rimanda il capitolo sull'imposta catastale.

Concluderei quindi che il tuo art. 25 si riflette anche sull'imponibile per calcolare le imposte catastali e ipotecarie.

Forse è superfluo ricordare che la riduzione si applica solo alla quota ed ai beni che già sono stato oggetto della precedente dichiarazione di successione.

Adesso ne sappiamo qualcosa di più in due. Grazie
 

Luigi1959

Membro Junior
Ti ringrazio per le informazioni. Anche da altro forum ho avuto rassicurazioni circa la riduzione dell'imposta di successione in casi analoghi.
Il problema è se la riduzione comprenda o meno l'imposta catastale e quella ipotecaria da pagare con mod. F23. Io ritengo di si, dal momento che è raro per i comuni mortali corrispondere un'imposta per beni di valore superiore a 1.000.000 di euro (altrimenti la riduzione non avrebbe senso perché sarebbe appannaggio di pochi eletti). Spero che altri forumisti che magari ne hanno beneficiato o che possiedono informazioni ancor più precise possano fornire ulteriori elementi utili.
Saluti
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Il problema è se la riduzione comprenda o meno l'imposta catastale e quella ipotecaria da pagare con mod. F23. Io ritengo di si,
Avrai sicuramente risolto il tuo quesito.

Rispondo quindi per chi eventualmente fosse interessato ad avere la risposta corretta ed acceda a questa discussione.

Purtroppo la risposta è negativa: ho avuto da AdE la seguente risposta:

la legge 346/90 che ha reintrodotto l'imposta di successione all'art. 25 ha previsto che se una successione si apre entro cinque anni da altra successione o donazione aventi per oggetto gli stessi beni e diritti, l'imposta è proporzionalmente ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di esso da calcolarsi in misura inversa al tempo trascorso. Questo beneficio si riferisce soltanto all'imposta di successione. ll decreto legislativo 347/90 che disciplina le imposte ipotecarie e catastali non fa riferimento ad alcuna riduzione. Il comma 2 dell'art. 2, in particolare, si limita a stabilire che se l'imposta di successione non è dovuta , per la determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta ipotecaria vengono comunque utilizzati gli stessi criteri dettati per la determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione. L'art. 25 del DSlgs 346/90 prevede una riduzione dell'imposta e non della base imponibile la quale verrà determinata in maniera ordinaria e le imposte ipotecarie e catastali non subiranno alcuna riduzione.
 

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