Farestraro

Nuovo Iscritto
Professionista
Buon giorno a tutti. Riguardo l'obbligo che incombe sul mediatore di comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, secondo voi la legge si riferisce al dover dare informazioni su qualsiasi aspetto dell'immobile o solo su qualcosa di specifico (es. presenza di ipoteche).
 
Qualsiasi informazione a lui nota, fosse anche che a fianco abita uno psicopatico, o che un cane abbaia tutta la notte.
Ovvero non solo informazioni di tipo economico o legale, ma tutto quanto il mediatore conosceva, e può incidere sulla valutazione dell'affare (oltre alla sicurezza).
 
A ok, quindi ciò che è obbligatorio comunicare sono solo gli eventuali vizi. Ma siamo sicuri che la valutazione corretta dell'immobile non rientra nell'obbligo di informazione? Oppure, se per l'immobile che ho in vendita ho due proposte di acquisto da due clienti diversi, sono in dovere di comunicare alle parti l'esistenza di queste proposte o no?
 
Due proposte riguardano il vizio dell'immobile o il tuo modo di operare?
Ma siamo sicuri che la valutazione corretta dell'immobile non rientra nell'obbligo di informazione?
Per il venditore o l'acquirente? O fai il caino (battuta). Se si opera da professionista non e' prendere l'incarico ma prendere l'incarico a prezzo. Dove non riesci dovrai lavorare con una serie di logorii mentali dopo ogni visita.
 
il che si traduce in vizi a lui noti che possono diminuire il valore dell'immobile.
In realtà il codice non specifica l'obbligo di informare il cliente degli eventuali vizi, ma di informare (in generale) il cliente delle circostanze a lui note circa la valutazione dell'affare (quindi sia positive che negative)
 
Hai mai sentito qualcuno che si lamentasse per un aspetto positivo dell'affare? Di solito il mediatore viene chiamato all'ordine quando non dice i vizi che quando scoperti si tende a scaricare le responsabilità. Ecco che la legge cerca di dare delle linea guida.
 
Non è detto, ad esempio se l'agente non professionale volesse agevolare un acquirente piuttosto che un altro (perché è un parente, amico, ecc..) potrebbe omettere anche cose positive per disincentivare il cliente dal fare una proposta di acquisto, e questo cliente, scoperta la verità, potrebbe chiedere i danni.
Lo so che nel concreto è assolutamente come dici tu, ma sul piano teorico l'obbligo di informazione mi sembra valga in generale e non soltanto sui vizi. Poi per carità magari mi sbaglio, tu avrai sicuramente piu' esperienza di me :D

Hai mai sentito qualcuno che si lamentasse per un aspetto positivo dell'affare? Di solito il mediatore viene chiamato all'ordine quando non dice i vizi che quando scoperti si tende a scaricare le responsabilità. Ecco che la legge cerca di dare delle linea guida.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità
Indietro
Top