Per concludere la storia, il notaio e' andato due volte dal giudice prima di ammettere il partecipante alla gara. Il giudice ha emesso provvedimento verbale e poi scritto che sara' allegato al verbale di aggiudicazione.

E' ovvio che se non posso vedere la domanda scritta, come faccio a far valerei miei diritti? mah...
 
Il provvedimento che il giudice emetterà darà atto della situazione e motiverà la scelta, quindi lei potrà esercitare un controllo.
Riesce ad allegare il file delle istruzioni sulle offerte?
 
Ho letto il file ed ha ragione lei, le istruzioni sono assolutamente chiare nel prevedere la sanzione della inefficacia della offerta.
Quindi i presupposti per un ricorso ci sono perché la prognosi sarebbe favorevole; ferma restando un certo margine di incertezza, in quanto la corrispondenza fra l'assegno (pari al 10%) e la cifra indicata in lettere (che corrisponde al 100%), unitamente alla possibile evidenza dell'errore (non sappiamo cosa sia stato scritto, se fosse vero quel che ha detto il Notaio si avrebbe una indicazione in lettere evidentemente errata) potrebbero indurre il giudice a ritenere valida ed efficace l'offerta in virtù del principio di buona fede.
Ma comunque, volendo concludere, i presupposti per un ricorso ci sono.
 
Che il prezzo offerto debba essere corretta espressione della volonta' in base all'art.576 c.p.c. e' palese, che sia pure scritto nelle regole di partecipazione e che si sia ammessa la domanda per puro principio di buona fede mi mostra che si sia voluto bypassare un vizio di forma rilevante.

A me sembra inoltre strano che l'associazione notarile abbia categoricamente negato l'accesso alla visione della domanda dell'altro partecipante da parte mia, senza motivarne la ragione. Devo fidarmi di quello che ci sara' scritto nel verbale ed eventualmente nel provvedimento?

Anche il risultato dell'eventuale opposizione mi incurisce. pPer le poche righe trovate sul web, la piu' probabile sentenza sarebbe l'annullamento.
Nelle gare pubbliche di appalto di solito invece e' l'aggiudicazione al secondo offerente.
Confermate?
 
Scusate, ma ho un'ulteriore quesito.

In caso di opposizione, che in questo caso sarebbe opposizione agli atti esecutivi, chi sarebbe il giudice? Lo stesso GE che ha emesso il provvidimento?
E nei gradi successivi?
 
Scusate, ma ho un'ulteriore quesito.

In caso di opposizione, che in questo caso sarebbe opposizione agli atti esecutivi, chi sarebbe il giudice? Lo stesso GE che ha emesso il provvidimento?
E nei gradi successivi?
L'opposizione ad atti esecutivi verrà proposta con ricorso allo stesso G.E..
Avverso le decisione del G.E. si potrà proporre soltanto ricorso per cassazione.
 
non capisco questo tread, secondo me non c'è spazio per l'opposizione, il competitor paga con soldi buoni!
Ma poi anche se l'opposizione venisse accolta si ripeterebbe l'incanto!
 

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