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E' solo una precisazione che si rifà all'articolo 1, comma 4, della legge 431/98 , il quale stabilisce che "a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta". Pertanto, a partire dal 30 dicembre 1998, data di entrata in vigore della norma, la forma scritta è diventata elemento costitutivo del contratto, con la conseguente nullità dei contratti di locazione stipulati in forma verbale.
Quindi , i contratti in forma verbale sono nulli per mancanza della forma richiesta ( scritta ) devono essere quindi tramutati in forma scritta e registrati , perdurando la mancanza di forma si applica la penale ... voltura a contratto 4 + 4 a canone agevolato . Fabrizio
 

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