mrshank

Membro Junior
Io ho firmato un preliminare di vendita di un piccolo appezzamento di terreno agricolo.
Il compratore è un mio conoscente, in quanto aveva già acquistato un altro piccolo terreno qualche anno fa.
Così, abbiamo fatto il tutto tra di noi e abbiamo redatto uno di quei compromessi preimpostati che si
trovano anche in rete.
Il problema è che in questo preliminare non era prevista la clausola di termine ultimo per effettuare il rogito, e io ed anche il compratore non abbiamo pensato di inserirla (sicuramente un errore).
Ora succede che il compratore sta allungando un pò troppo i termini, adducendo scuse di vario tipo (alcuni piccoli problemi di confine, peraltro già risolti). Faccio presente che il compromesso è stato firmato a Luglio 2011 e a parole eravamo rimasti che si sarebbe firmato il rogito sicuramente entro fine anno.
Ora io mi chiedo: in questo caso il promesso compratore, non essendoci data indicata, può al limite
allungare all'infinito? Oppure esiste un qualche termine previsto non so da quale legge oltre al quale comunque non si può andare?
Grazie.
 

sfilasto

Membro Attivo
Agente Immobiliare
ciao, il contratto senza uno dei termini essenziali è nullo.

Cito testualmente dallo Studio n. 19-2007/C del Consiglio Nazionale del Notariato, dal titolo "La redazione del preliminare - Profili operativi
Approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 27 gennaio 2007"

In dottrina ed in giurisprudenza la fissazione del termine per
la stipula del contratto definitivo non sia considerato un requisito essenziale del
preliminare, potendo ricorrere alla disposizione dell'art. 1183 primo comma c.c.
o comunque potendone essere richiesta la fissazione al giudice.
La mancanza del termine non determina invalidità del contratto del preliminare.
Pertanto ritengo che Lei possa legittimamente inviare una raccomandata alla sua controparte, indicando il termine entro il quale dovrà essere stipulato l'atto definitivo; potrà anche aggiungere che riterrà il detto termine quale ultimo ed essenziale, ed in difetto riterrà risolto il contratto con conseguente incameramento della caparra versata, salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni patiti in dipendenza della mancata conclusione del contratto. In ogni caso questa è la mia pura e semplice opinione, che - per quanto suffragata da fonti affidabili, deve essere considerata solo quale indicazione generale. Prima di agire è sempre bene consigliarsi con il proprio legale di fiducia.
 

mrshank

Membro Junior
Eh, si, sono abbastanza d'accordo, in quanto la mancanza di data di stipula definitiva è chiaro che non è un temine essenziale e quindi non si può considerare il contratto nullo (diverso il caso se non ci fosse stata la data di sottoscizione del preliminare).
Grazie.
 

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