E

enzo6

Ospite
Per l'acquirente é chiarissimo.....é per noi che non é per niente chiaro!;)

E' chiarissimo anche per noi.
La provvigione la prende chi chiude l'accordo.
Resta in sospeso il problema della penale del venditore ma questo è un costo che deve essere accettato dal medesimo.
Alla peggio negozierà con l'agenzia la penale e le eventuali provvigioni da pagare all'altra agenzia.
 

desmo

Membro Attivo
Agente Immobiliare
quello che é difficile per me Ponz é quello che ho chiesto all'avvocato Chimienti, e centra proprio il quando e come si configura la frode o la possibiitá della rivendicazione del diritto, nelle 2 fattispecie: 1) cliente che compie la visita con un'agenzia oggi, e conclude con un'altra agenzia domani; 2) cliente che fa la visita oggi con agenzia, e compra direttamente dal proprietario domani. Il dubbio viene perché ho letto da qualche parte, forse proprio sul Torrente con il quale preparai l'esame di diritto privato, ma non ricordo con esattezza, che la segnalazione puó essere sufficiente alla configurazione del diritto alla provvigione perché l'acquirente non avrebbe potuto acquistare l'immobile dal proprietario se il mediatore non l'avesse messo a conoscenza dell'esistenza della vendita di quell'immobile..se cosi fosse (mi auguro di no da una parte, di si da un'altra) sarebbe un gran casino perché potrebbe non distinguersi a questo punto l'attore, cioé, non potrebbe valere solo nella fattispecie 2 ma dovrebbe valere anche nella fattispecie 1, non vedendo cioé differenze tra un mediatore ed un acquirente in merito ai diritti in capo a questi. Se cosi fosse cioè, ci sarebbe da capire quali sono gli esatti termini temporali, o le esatte azioni compiute, tali da determinare l'insorgere del diritto alla provvigione (al di lá cioé della conclusione dell'affare). Problema non da poco, non ho ancora avuto modo di ritrovare questa lettura né di leggere sentenze in merito (ce ne deve essere per forza qualcuno in giro) ma appena avró tempo di approfondire lo farò, intanto ho chiesto all'avvocato Chimienti se lui ha esperienze nei tribunali in merito.
 
E

enzo6

Ospite
quello che é difficile per me Ponz é quello che ho chiesto all'avvocato Chimienti,..e centra proprio il quando e come si configura la frode o la possibiitá della rivendicazione del diritto, nelle 2 fattispecie: 1) cliente che compie la visita con un'agenzia oggi, e conclude con un'altra agenzia domani; 2) cliente che fa la visita oggi con agenzia, e compra direttamente dal proprietario domani. Il dubbio viene perché ho letto da qualche parte, forse proprio sul Torrente con il quale preparai l'esame di diritto privato, ma non ricordo con esattezza, che la segnalazione puó essere sufficiente alla configurazione del diritto alla provvigione perché l'acquirente non avrebbe potuto acquistare l'immobile dal proprietario se il mediatore non l'avesse messo a conoscenza dell'esistenza della vendita di quell'immobile..se cosi fosse (mi auguro di no da una parte, di si da un'altra) sarebbe un gran casino perché potrebbe non distinguersi a questo punto l'attore, cioé, non potrebbe valere solo nella fattispecie 2 ma dovrebbe valere anche nella fattispecie 1, non vedendo cioé differenze tra un mediatore ed un acquirente in merito ai diritti in capo a questi. Se cosi fosse cioè, ci sarebbe da capire quali sono gli esatti termini temporali, o le esatte azioni compiute, tali da determinare l'insorgere del diritto alla provvigione (al di lá cioé della conclusione dell'affare). Problema non da poco, non ho ancora avuto modo di ritrovare questa lettura né di leggere sentenze in merito (ce ne deve essere per forza qualcuno in giro) ma appena avró tempo di approfondire lo farò, intanto ho chiesto all'avvocato Chimienti se lui ha esperienze nei tribunali in merito.


Desmo fai tremare i polsi: eppure il Torrente è un testo fantastico.
 

Ponz

Membro sognante
Agente Immobiliare
Desmo, un conto è quando un mediatore viene scavalcato o eluso pur avendo diritto ( che può scaturire anche da mera segnalazione ) un conto è farne un principio assoluto applicabile sempre ;)

Io comunque preferisco non dire troppo altro in questo 3d che è troppo caotico, troppa carne al fuoco e troppe idee...
 

desmo

Membro Attivo
Agente Immobiliare
e va bé, se era cosi facile mica perdevo tempo a scrivere...:D peró sono d'accordo con te, non é la sede giusta.
 
S

smoker

Ospite
la segnalazione puó essere sufficiente alla configurazione del diritto alla provvigione perché l'acquirente non avrebbe potuto acquistare l'immobile dal proprietario se il mediatore non l'avesse messo a conoscenza dell'esistenza della vendita di quell'immobile.

Utilizzando il concetto fornito da Massimo, concetto che hai sposato, la segnalazione fine a se stessa porterebbe ad escludere qualsivoglia diritto del mediatore, qualora invece l' attività dello stesso fosse supportata anche dalla messa in relazione delle parti intermediate e qualora questa attività fosse sufficiente a far concludere l' affare, potrebbe configurarsi, in capo al mediatore, il diritto alla provvigione............

Smoker
 

desmo

Membro Attivo
Agente Immobiliare
quindi, dalla tua conclusione, si evincerebbe che in entrambe le fattispecie da me presentate ci sarebbe diritto alla provvigione, nello specifico pluralitá dei mediatori nella prima, normale pagamento della provvigione nella seconda?

Se cosi fosse allora, buttiamo all'aria la tesi per la quale é necessaria la conclusione dell'affare per far maturare il diritto alla provvigione, mentre l'orientamento della giurisprudenza é proprio quello, ma va in conflitto con quanto da me sollevato. Va bé, vedró di fare un pó di chiarezza da solo, mi rifarò vivo :)
 

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