francesca63

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Sentenza 8230/2019
Le sentenze non sono legge ma il pensiero di un giudice (o di più giudici) su un caso specifico.
La sentenza richiamata è una sentenza della Cassazione a sezioni unite, quindi ha un certo valore.
Ma non dice che si possono vendere immobili abusivi.
Dice che la nullità dell’atto di compravendita c'è solo (secondo legge) , se non viene riportato in atto un valido titolo edilizio , riferito all’immobile , anche se poi l’immobile presenta difformità rispetto all’autorizzato.

Ma questo non esime da responsabilità verso l’acquirente chi vende un immobile difforme dalla licenza.


CORTE DI CASSAZIONE N. 8230/2019 – NULLITÀ DEGLI ATTI TRASLATIVI DI IMMOBILI ABUSIVI – 22.03.2019 - Giudice di Pace | Portale di informazione giuridica

la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 8230 del 22 marzo 2019, è intervenuta in materia di nullità edilizia, di cui all'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001, enunciando i seguenti principi di diritto:

  • “La nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della L n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità «testuale», con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile”.
  • “In presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato”.
 
U

Utente Cancellato 72152

Ospite
Resta inteso che, se uno vuole prendersi l'abuso sul groppone, può sempre farlo.

Anche perché solo chi compra potrebbe avere il desiderio di denunciare l'abuso.

Ma se a chi compra sta bene...
 
U

Utente Cancellato 72152

Ospite
Le sentenze non sono legge ma il pensiero di un giudice (o di più giudici) su un caso specifico.

Al massimo possiamo parlare di orientamento al quale comunque nessun altro giudice è tenuto ad attenersi.

Ciò che odio del diritto, insomma.

Si possono fare 187.341 sentenze, ma ogni caso continua ad essere un caso a sé.

Come dire, 1+1 fa generalmente 2, ma se il giudice così dispone, può anche fare 4, con resto di 67.
 
U

Utente Cancellato 72152

Ospite
bisognerebbe definire criticità "serie".

Secondo me le criticità davvero "serie" sono quello dove, durante la trattativa immobiliare, è già presente una lite con terzi confinanti o limitrofi.

Un conto è accettare un immobile bacato causa abuso, altro conto è ereditare un contenzioso.

Bisogna far dichiarare al venditore che non esistono litispendenze con terzi confinanti e limitrofi, qualuque sia lo stato dell'immobile.
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
Esatto!!!!!!
Ma non dice che si possono vendere immobili abusivi.
se potessi ti bacerei !!!!!

la sentenza chiama in causa il 46 DPR 380 e il 40 della 47
ossia alle dichiarazioni in merito al titolo edilizio o alla sua assenza da parte del venditore per immobili di una certa datazione ......

carissimo
Io so che gli immobili abusivi sono commerciabili, c'è una sentenza di Marzo, perché dite che è necessaria la corrispondenza ?
non puoi citare una sentenza farne una interpretazione arbitraria e direi come ti conviene e poi venire qui, buttare il sasso nell'acqua e vedere se le tue "idee" sono giuste e condivisibili dagli altri. La sentenza va letta attentamente e poi valutare se è adattabile al tuo caso o alle tue problematiche.


ps: @possessore .......una "preghiera" potresti circoscrivere le tue idee ad un solo msg onde evitare intasamenti
 
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