AlexImmRoma

Membro Junior
Agente Immobiliare
Salve,

un cliente mi ha presentato il segueste caso a cui non so riposdere, confido nel vostro aiuto.
Sentiti ringraziamenti in anticipo.

Cliente acquista 1a casa 2 anni fa avvalendosi delle agevolazioni.

Ha intenzione di acquistare un NUOVO immobile più grande con una rendita catastale molto alta, preferirebbe dunque avvalersi delle agevolazioni 1a casa.

Prima dell'acquisto del nuovo immobile, fa un ravvedimento operoso sul VECCHIO immobile andando a rinunciare ai benefici prima casa.

Acquista il NUOVO immobile con i benefici prima casa.

E' il tutto possibile, possono sanzionarlo o sarebbe in regola con il fisco?
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Salve,

un cliente mi ha presentato il segueste caso a cui non so riposdere, confido nel vostro aiuto.
Sentiti ringraziamenti in anticipo.

Cliente acquista 1a casa 2 anni fa avvalendosi delle agevolazioni.

Ha intenzione di acquistare un NUOVO immobile più grande con una rendita catastale molto alta, preferirebbe dunque avvalersi delle agevolazioni 1a casa.

Prima dell'acquisto del nuovo immobile, fa un ravvedimento operoso sul VECCHIO immobile andando a rinunciare ai benefici prima casa.

Acquista il NUOVO immobile con i benefici prima casa.

E' il tutto possibile, possono sanzionarlo o sarebbe in regola con il fisco?

mai sentito prima, che io sappia non è possibile fare un ravvedimento operoso per rinunciare alle agevolazioni
 

francesca63

Moderatore
Membro dello Staff
Privato Cittadino
L'unico modo che ha per comprare la nuova casa con le agevolazioni prima casa è vendere l'immobile attuale entro l'anno dall'acquisto del nuovo.
Se non lo vuole vendere, non può acquistare il nuovo come prima casa.
 

angy2015

Membro Assiduo
se proprio non vuole disfarsi della vecchia casa può intestarla a un congiunto o persona di fiducia però dovrà farlo con movimenti tracciabili, si consigli col notaio
 

LUCA GB

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Mah... se sono decorsi 18 mesi dall'acquisto senza che ci abbia trasferito la propria residenza, in base alla risoluzione 105/E del 31.10.2011, forse si può fare il ravvedimento operoso "autodenuncia", con anche la riduzione della sanzione del 30% sulla differenza dell'imposta di registro maggiore dovuta, oltre gli interessi legali di mora decorrenti dalla data della dichiarazione, di voler usufruire delle agevolazioni, fatta in atto notarile. Io farei un'interpellanza all'agenzia delle entrate competente per territorio.

https://www.agenziaentrate.gov.it/w...ERES&CACHEID=03012f0048e4393db1f3b71dbc47dc7f
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Mah... se sono decorsi 18 mesi dall'acquisto senza che ci abbia trasferito la propria residenza, in base alla risoluzione 105/E del 31.10.2011, forse si può fare il ravvedimento operoso "autodenuncia", con anche la riduzione della sanzione del 30% sulla differenza dell'imposta di registro maggiore dovuta, oltre gli interessi legali di mora decorrenti dalla data della dichiarazione, di voler usufruire delle agevolazioni, fatta in atto notarile. Io farei un'interpellanza all'agenzia delle entrate competente per territorio.

https://www.agenziaentrate.gov.it/w...ERES&CACHEID=03012f0048e4393db1f3b71dbc47dc7f

Sono due cose diverse. La domanda di AlexImmRoma è relativa ad un immobile rogitato già da due anni x il quale si chiede di poter fare un ravvedimento operoso per la rinuncia alle agevolazioni che sono, come ribadito anche nella circolare linkata, irrinunciabili.
Nel tuo link c'è una circolare che parla di revoca entro i 18 mesi, ossia prima che scada il termine.
 

LUCA GB

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Sono due cose diverse. La domanda di AlexImmRoma è relativa ad un immobile rogitato già da due anni x il quale si chiede di poter fare un ravvedimento operoso per la rinuncia alle agevolazioni che sono, come ribadito anche nella circolare linkata, irrinunciabili.
Nel tuo link c'è una circolare che parla di revoca entro i 18 mesi, ossia prima che scada il termine.

Hai letto bene e tutta la risoluzione ? Guarda nelle ultime pagine 6 e 7...

Decorso il termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza e

verificatasi, pertanto, la decadenza dall’agevolazione, il contribuente potrà

comunque accedere, ricorrendone i presup

posti, all’istituto del ravvedimento

operoso che consiste, come noto, nell’e

ffettuare spontaneam

ente l’adempimento

omesso o irregolarmente eseguito nel ri

spetto di scadenze

normativamente

predeterminate, beneficiando di

una riduzione della sanzione.

Pertanto, il contribuente che in

tenda avvalersi

dell’istituto del

ravvedimento operoso è tenuto a presen

tare apposita istanza all’ufficio

dell’Agenzia presso il quale è stato regist

rato l’atto, con la quale dichiarare

l’intervenuta decadenza dall’agevolazion

e e richiedere la riliquidazione

dell’imposta e l’applicazione dell

e sanzioni in misura ridotta.

A seguito della presentazione dell’is

tanza, l’ufficio procederà alla

riliquidazione dell’atto portato alla regi

strazione ed alla notifica di apposito

avviso di liquidazione dell’imposta dov

uta oltre che gli in

teressi calcolati a

decorrere dalla data di stipula dell’atto

di compravendita. Sono, inoltre, dovute le

sanzioni pari al 30 per cento dell’impos

ta opportunamente ridotta, ricorrendone i

presupposti, in applicazione dell’is

tituto del ravvedimento operoso (art. 13

D.Lgs. n. 472 del 1997).

Nella particolare fattispecie, i diversi termini a cui l'art. 13 del D.Lgs. n.

472 del 1997 ricollega differe

nti riduzioni delle sanzioni

decorrono dal giorno in

cui si è verificata la decadenza dall

'agevolazione (ossia dal giorno in cui

maturano i 18 mesi dalla stipula dell'atto).

Tale procedura deve essere segu

ita sia con riferimento agli atti

assoggettati ad imposta di registro che ad IVA.

A seguito della liquidazione operata

dall'Ufficio, il contribuente potrà

perfezionare il ravvedimento

con il pagamento della ma

ggiore imposta, sanzioni

7

ed interessi, nel termine di sessanta

giorni dalla notificazi

one dell'avviso di

liquidazione.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi

enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

L'orientamento giurisprudenziale non prevede la possibilità di rinuncia delle agevolazioni "prima casa" fruite, mentre L'Agenzia delle entrate, scrivente, fa delle diverse considerazioni. Prima dei 18 mesi non è prevista la sanzione, dopo è prevista in misura ridotta sempre con l'istituto del Ravvedimento operoso.​
 

francesca63

Moderatore
Membro dello Staff
Privato Cittadino
L'orientamento giurisprudenziale non prevede la possibilità di rinuncia delle agevolazioni "prima casa" fruite, mentre L'Agenzia delle entrate, scrivente, fa delle diverse considerazioni. Prima dei 18 mesi non è prevista la sanzione, dopo è prevista in misura ridotta sempre con l'istituto del Ravvedimento operoso.

Ok, ma a due anni dall'acquisto la residenza sarà ben stata spostata.
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Hai letto bene e tutta la risoluzione ? Guarda nelle ultime pagine 6 e 7...

Decorso il termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza e

verificatasi, pertanto, la decadenza dall’agevolazione, il contribuente potrà

comunque accedere, ricorrendone i presup

posti, all’istituto del ravvedimento

operoso che consiste, come noto, nell’e

ffettuare spontaneam

ente l’adempimento

omesso o irregolarmente eseguito nel ri

spetto di scadenze

normativamente

predeterminate, beneficiando di

una riduzione della sanzione.

Pertanto, il contribuente che in

tenda avvalersi

dell’istituto del

ravvedimento operoso è tenuto a presen

tare apposita istanza all’ufficio

dell’Agenzia presso il quale è stato regist

rato l’atto, con la quale dichiarare

l’intervenuta decadenza dall’agevolazion

e e richiedere la riliquidazione

dell’imposta e l’applicazione dell

e sanzioni in misura ridotta.

A seguito della presentazione dell’is

tanza, l’ufficio procederà alla

riliquidazione dell’atto portato alla regi

strazione ed alla notifica di apposito

avviso di liquidazione dell’imposta dov

uta oltre che gli in

teressi calcolati a

decorrere dalla data di stipula dell’atto

di compravendita. Sono, inoltre, dovute le

sanzioni pari al 30 per cento dell’impos

ta opportunamente ridotta, ricorrendone i

presupposti, in applicazione dell’is

tituto del ravvedimento operoso (art. 13

D.Lgs. n. 472 del 1997).

Nella particolare fattispecie, i diversi termini a cui l'art. 13 del D.Lgs. n.

472 del 1997 ricollega differe

nti riduzioni delle sanzioni

decorrono dal giorno in

cui si è verificata la decadenza dall

'agevolazione (ossia dal giorno in cui

maturano i 18 mesi dalla stipula dell'atto).

Tale procedura deve essere segu

ita sia con riferimento agli atti

assoggettati ad imposta di registro che ad IVA.

A seguito della liquidazione operata

dall'Ufficio, il contribuente potrà

perfezionare il ravvedimento

con il pagamento della ma

ggiore imposta, sanzioni

7

ed interessi, nel termine di sessanta

giorni dalla notificazi

one dell'avviso di

liquidazione.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi

enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

L'orientamento giurisprudenziale non prevede la possibilità di rinuncia delle agevolazioni "prima casa" fruite, mentre L'Agenzia delle entrate, scrivente, fa delle diverse considerazioni. Prima dei 18 mesi non è prevista la sanzione, dopo è prevista in misura ridotta sempre con l'istituto del Ravvedimento operoso.​
ho letto bene, sono due cose diverse.
Nella risoluzione che posti si parla di ravvedimento operoso, anche dopo i 18 mesi, nel caso in cui non sia stata spostata la residenza ossia non siano state rispettate le condizioni per avere le agevolazioni.
La domanda dell'utente è diversa: ravvedimento operoso per la rinuncia alle agevolazioni che ha già ottenuto: non è possibile perchè sono irrinunciabili
 

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