carlobax

Nuovo Iscritto
Buonasera,
ho firmato una poposta d'acquisto dando una somma come caparra per bloccare la casa, tra 30 giorni avrei avuto il compromesso. So che la proprietà ha accettato la proposta ma non ho conferma scritta. Per seri motivi familiari sono costretto a recedere, cosa succede adesso, perdo la caparra immagino ma posso non andare avanti con la compravendita, limitando la perdita alla caparra? Che ruolo ha in questo caso avere o non avere ancora la proposta accettata formalmente dalla proprietà? Come devo procedere per limitare i danni?
Grazie, saluti
Carlo B.
 
S

SGTorino

Ospite
Ad oggi sicuramente il tuo contratto non può dirsi concluso ai sensi dell'art. 1326 c.c. in quanto manca l'avvenuta conoscenza dell'accettazione della tua proposta.
L'accettazione deve essere scritta ma attenzione: la comunicazione potrebbe anche avvenire in forma orale, purchè ovviamente chi ti comunica l'avvenuta accettazione, in qualità di nuncius, sia in possesso del documento scritto.

A contratto concluso, la somma da te versata si trasforma in caparra e come tale segue il dettame dell'art. 1385 cod. civ. per cui in caso di tuo inadempimento, sarà trattenuta dal venditore salvo il risarcimento del danno che ti potrebbe richiedere il venditore. Il danno però dovrà essere liquido ed esigibile. Un esempio? Se ti sei avvalso di un'agenzia immobiliare, come mi pare di intuire, essendosi concluso il contratto, l'agenzia ha maturato il diritto alla provvigione e pertanto potrebbe chiedere i compensi anche al venditore che, in questo caso, si farebbe manlevare da te.
 
S

SGTorino

Ospite
Art. 9 – Ripristino IVA per cessioni e locazioni nuove costruzioni
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10, primo comma, i numeri 8), 8-bis) e 8-ter) sono sostituiti dai seguenti:
«8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione, di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell’edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta’ sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attivita’ sportive del 22 aprile 2008, e di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell’edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, ovvero quelle effettuate dalle stesse imprese anche successivamente nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione, e le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;
8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell’edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;»;
b) all’articolo 17, sesto comma, la lettera a-bis) e’ sostituita dalla seguente:
«a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell’articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione»;
c) alla tabella A, parte terza, il n. 127-duodevicies) e’ sostituito dal seguente:
«127-duodevicies) locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell’edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal (( decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008». ))
 
S

SGTorino

Ospite
Per la nostra discussione mi ha detto di leggere l'art. 8ter del D.L. 83,cosiddetto "Sviluppo"
 

metrocubo

Membro Attivo
Privato Cittadino
Carlobax, se tu hai saputo dell'avvenuta accettazione della proposta, mi dispiace ma il contratto è concluso.Il proprietario può, optando per la risoluzione, per inadempimento, prendersi la caparra e chiedere il danno, o anche chiedere l'adempimento, diciamo forzato, tramite sentenza costitutiva, cioè ta devi compra pe forza.Attenzione, una volta chiesta la risoluzione non può chiedere l'adempimento, mentre è possibile il contrario.In bocca a lupo
 

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