nel 2001 è entrato in vigore il DPR 380 "Testo unico per l'Edilizia" e pertanto all'atto della chiusura dei lavori, questo doveva essere adeguato al suo contenuto
Ho una curiosità: la tua frase sopracitata, sembra in contrasto con quanto a volte ho sentito da tuoi colleghi, che affermavano che la conformità ai regolamenti è relativa alle regole esistenti al momento del rilascio del permesso, e non al momento della chiusura lavori.
Quel' è la risposta corretta?
 
Semplice, se operi delle modifiche in realtà già esistenti e queste comportano opere sostanziali che ne modificano ampiamente la realtà esistente, le norme valgono al momento delle modifiche e della presentazione dell'istanza.
È vero anche che se al momento dell'esecuzione delle opere, viene emanata una norma che modifica la precedente, al momento della chiusura (alla richiesta di agibilità) le norme devono rispettare ciò che è stato autorizzato ed eventualmente anche ciò che le nuove norme modificano ... anche perchè come tu m'insegni moltissime norme all'atto dell'emanazione sono retroattive. In ogni caso alla richiesta di agibilità tutte le norme devono essere rispettate anche quelle emanate in corso di esecuzione lavori.
Questo è ciò che mi risulta e che normalmente nelle PA si applica, se poi non tutti la vedono così non so che dire ...:roll:
 
Quella della retroattività non la sapevo.
Che le norme nate posteriormente all'autorizzazione debbano essere introdotte se non si è ancora avuta l'agibilità, lo sospettavo, ma credevo ci fosse una certa discrezionalità.
 
Ehhh...bella domanda... La costruzione in questione è abbastanza recente ( 10/12 anni)...le cose dovrebbero essere più semplici...mi sembra un bel labirinto la nostra burocrazia...
non recente in Sicilia mio padre ha costruito la sua abitazione e ricordo benissimo che nelle fondamenta è stato fatto un vespaio anno 1977
 

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