Dalila_1

Membro Junior
Privato Cittadino
Legale rappresentante significa amministratore della società. Per cui potrebbe essere lui che ha fatto da mediatore come una terza persona: socio dipendente ecc...sempre ovviamente con iscrizione alla c.c.i.a.a. come mediatore immobiliare

Sì grazie, questo lo avevo capito.
Mi sto chiedendo perché la legge chieda l'indicazione del mediatore non legale rappresentante. Forse indicare solo la società presuppone che il suo legale rappresentante sia stato anche il mediatore?
 

cristian casabella

Membro Senior
Agente Immobiliare
Presumo per eventuali responsabilità personali (civili o penali) che possa subentrare in seguito al rogito...o forse perché l'amministratore di una società di mediazione immobiliare non deve essere per forza un mediatore, quindi potrebbe essere soltanto chi amministra la stessa senza intervenire nelle trattative
 

Dalila_1

Membro Junior
Privato Cittadino
Presumo per eventuali responsabilità personali (civili o penali) che possa subentrare in seguito al rogito...o forse perché l'amministratore di una società di mediazione immobiliare non deve essere per forza un mediatore, quindi potrebbe essere soltanto chi amministra la stessa senza intervenire nelle trattative

Grazie.
Ma la legge non prevede che i requisiti per l'iscrizione nel ruolo debbano essere posseduti dal legale rappresentante della società? Voglio dire, il legale rappresentante non deve per forza essere mediatore?
 

cristian casabella

Membro Senior
Agente Immobiliare
Grazie.
Ma la legge non prevede che i requisiti per l'iscrizione nel ruolo debbano essere posseduti dal legale rappresentante della società? Voglio dire, il legale rappresentante non deve per forza essere mediatore?
Guarda, magari mi sbaglio, ma credo che l'amministratore abbia il compito di amministrare la società e non per forza di "lavorarci", l'obbligo è avere una persona all'interno della società che sia abilitata e che figuri come preposto...
 

Dalila_1

Membro Junior
Privato Cittadino
Guarda, magari mi sbaglio, ma credo che l'amministratore abbia il compito di amministrare la società e non per forza di "lavorarci", l'obbligo è avere una persona all'interno della società che sia abilitata e che figuri come preposto...

Il legale rappresentante (la persona che non ho mai incontrato) è sicuramente iscritto. Se questa persona figura in atto esclusivamente come legale rappresentante (e non come mediatore) la dichiarazione secondo me non è mendace; se invece figura proprio come mediatore allora è dichiarazione mendace e io potrei avere dei problemi.
 

josko

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Se posso chiarire sul legale rappresentante e sugli obblighi dei dipendenti ripeto dipendenti della società di intermediazione.

Per quanto concerne, invece, l'esercizio dell'attività di mediazione da parte di una società l'art. 11 del D.M. 21.12.1990 n. 452 stabilisce che in caso di esercizio dell'attività di mediazione da parte di una società, i requisiti per l'iscrizione nel ruolo devono essere posseduti dal legale rappresentante di essa ovvero da colui che da quest'ultima è preposto a tale ramo di attività.
Proprio in merito ai soggetti obbligati all'iscrizione la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che i dipendenti della società che esplicano attività accessoria e strumentale rispetto all'attività di mediazione vera e propria non è richiesta alcuna iscrizione. (Cass. 8697 del 2002)

Fonte: Mediazione immobiliare in forma societaria. Anche il semplice collaboratore deve essere iscritto all'albo?
 

Dalila_1

Membro Junior
Privato Cittadino
Se posso chiarire sul legale rappresentante e sugli obblighi dei dipendenti ripeto dipendenti della società di intermediazione.

Per quanto concerne, invece, l'esercizio dell'attività di mediazione da parte di una società l'art. 11 del D.M. 21.12.1990 n. 452 stabilisce che in caso di esercizio dell'attività di mediazione da parte di una società, i requisiti per l'iscrizione nel ruolo devono essere posseduti dal legale rappresentante di essa ovvero da colui che da quest'ultima è preposto a tale ramo di attività.
Proprio in merito ai soggetti obbligati all'iscrizione la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che i dipendenti della società che esplicano attività accessoria e strumentale rispetto all'attività di mediazione vera e propria non è richiesta alcuna iscrizione. (Cass. 8697 del 2002)

Fonte: Mediazione immobiliare in forma societaria. Anche il semplice collaboratore deve essere iscritto all'albo?

Grazie.
Il mio dubbio nasce dal fatto che l'attività di mediazione vera e propria (trattative, proposta, accettazione) non è stata svolta dal legale rappresentante, ma da un dipendente/collaboratore che non so se sia iscritto.
 

josko

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Ti giro una domanda e risposta preso dalla Fiaip
Questa però è teoria ....

DOMANDA: Sono rappresentante legale di un’agenzia immobiliare in possesso di regolare patentino e dei requisiti richiesti dalla Legge n. 39 del 1989. Vorrei sapere se, nella mia attività, posso avvalermi di collaboratori non iscritti nel ruolo degli agenti d’affari in mediazione.
<strong>RISPOSTA</strong>: Ai sensi della legge del 3 febbraio 1989 n. 39 art. 3 comma 5, “tutti coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, le attività disciplinate dalla presente legge per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, per l’esercizio dell’attività di mediazione debbono essere iscritti nel ruolo”.
Inoltre, l’art. 11 del relativo regolamento di attuazione, emanato con D.M. 21 dicembre 1990, n. 452 afferma che “in caso di esercizio di attività di mediazione da parte di una società, i requisiti per l’iscrizione nel ruolo debbono essere posseduti dal legale rappresentante della società ovvero da colui che da quest’ultima è preposto a tale ramo di attività”.
Come si evince dal testo del regolamento di attuazione sopra citato, debbono essere iscritti nel ruolo degli agenti immobiliari quei collaboratori che, per conto della società, risultano formalmente o di fatto, assegnati allo svolgimento di attività di mediazione in senso proprio di cui procedono a compiere gli atti di rilevanza esterna con efficacia nei confronti dei soggetti intermediati ed impegnativi della sfera giuridica dell’Ente da cui dipendono.
Invece “per quei dipendenti delle società che esplicano attività accessoria o strumentale a quella di vera e propria mediazione, in funzione di ausilio ai soggetti a ciò preposti, non è prescritta l’iscrizione nel ruolo” Cass. 24/01/2007 n. 1507.
Nel caso de quo la visita dell’immobile era stata condotta da un collaboratore dell’agenzia privo di iscrizione al ruolo, dopo che l’agente immobiliare regolarmente iscritto era stato contattato dal proprietario al fine di procedere alla vendita dell’immobile.
La Suprema Corte, ha riconosciuto il diritto dell’agente ad esigere le provvigioni a lui spettanti in quanto l’attività di intermediazione era stata svolta dall’agente regolarmente iscritto per tale sua qualità nell’apposito ruolo professionale, senza che potesse avere rilievo che si fosse avvalso della collaborazione di un altro dipendente, non iscritto nel detto ruolo professionale.
 

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Membro Junior
Privato Cittadino
Ti giro una domanda e risposta preso dalla Fiaip
Questa però è teoria ....

DOMANDA: Sono rappresentante legale di un’agenzia immobiliare in possesso di regolare patentino e dei requisiti richiesti dalla Legge n. 39 del 1989. Vorrei sapere se, nella mia attività, posso avvalermi di collaboratori non iscritti nel ruolo degli agenti d’affari in mediazione.
<strong>RISPOSTA</strong>: Ai sensi della legge del 3 febbraio 1989 n. 39 art. 3 comma 5, “tutti coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, le attività disciplinate dalla presente legge per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, per l’esercizio dell’attività di mediazione debbono essere iscritti nel ruolo”.
Inoltre, l’art. 11 del relativo regolamento di attuazione, emanato con D.M. 21 dicembre 1990, n. 452 afferma che “in caso di esercizio di attività di mediazione da parte di una società, i requisiti per l’iscrizione nel ruolo debbono essere posseduti dal legale rappresentante della società ovvero da colui che da quest’ultima è preposto a tale ramo di attività”.
Come si evince dal testo del regolamento di attuazione sopra citato, debbono essere iscritti nel ruolo degli agenti immobiliari quei collaboratori che, per conto della società, risultano formalmente o di fatto, assegnati allo svolgimento di attività di mediazione in senso proprio di cui procedono a compiere gli atti di rilevanza esterna con efficacia nei confronti dei soggetti intermediati ed impegnativi della sfera giuridica dell’Ente da cui dipendono.
Invece “per quei dipendenti delle società che esplicano attività accessoria o strumentale a quella di vera e propria mediazione, in funzione di ausilio ai soggetti a ciò preposti, non è prescritta l’iscrizione nel ruolo” Cass. 24/01/2007 n. 1507.
Nel caso de quo la visita dell’immobile era stata condotta da un collaboratore dell’agenzia privo di iscrizione al ruolo, dopo che l’agente immobiliare regolarmente iscritto era stato contattato dal proprietario al fine di procedere alla vendita dell’immobile.
La Suprema Corte, ha riconosciuto il diritto dell’agente ad esigere le provvigioni a lui spettanti in quanto l’attività di intermediazione era stata svolta dall’agente regolarmente iscritto per tale sua qualità nell’apposito ruolo professionale, senza che potesse avere rilievo che si fosse avvalso della collaborazione di un altro dipendente, non iscritto nel detto ruolo professionale.

Grazie.
Sto cercando di capire quale dichiarazione inserire nel rogito in modo che non risulti mendace.
 

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