Santi60

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DELIBERA N. 40 DEL 06/05/2016 DELA COMMISSARIO TRONCA
3.
in mancanza di convenzione integrativa di affrancazione, il vincolo relativo al prezzomassimo di cessione nonché al canone massimo di locazione per gli alloggi realizzati nei piani di zona segue il bene nei successivi passaggi di proprietà a titolo di onere reale senza limiti di tempo, indipendentemente dall’epoca di stipula della convenzione sia nel caso di concessione in diritto di superficie che di cessione in proprietà, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza delle Sezioni Unite n.18135/2015, con l’unica eccezione per quegli alloggi per i quali sia stata portata a termine la procedura a suo tempo prevista dall’art. 35 L. n. 865/1971, comma 17,durante il suo periodo di vigenza;

E' STATO DELIBERATO CHE IL VINCOLO DEL PREZZO MASSIMO SEGUE IL BENE NEI SUCCESSIVI PASSAGGI DI PROPRIETA'!!!
E' SBAGLIATO AFFERMARE CHE NON SI SONO PROPRIO PRESI LA CURA DI VERIFICARE CHE IN QUEI "SUCCESSIVI PASSAGGI DI PROPRIETA'" C'E' STATTA UNA VENDITA A PREZZO LIBERO!!!
COME AL SOLITO HANNO TENTATO DI METTERE UN "PEZZA" CUCITA MALISSIMO".
E POI CI SAREBBE QUALCUNO COSI GENTILE DA SPIEGARMI QUALE E' LA PROCEDURA prevista dall’art. 35 L. n. 865/1971, comma 17,durante il suo periodo di vigenza;
Grazie come sempre

@ilvetta riguardo alla tua domanda sul comma 17, occorre citare che tale comma è stato abrogato dalla Legge 179/1992.
Tale comma sanciva, per le sole Convenzioni in Diritto di Proprietà stipulate prima del 15/03/1992 (data di entrata in vigore della Legge 179/1992) una sorta di "Affrancazione" dal vincolo di prezzo massimo presente in tale vecchie convenzioni che si poteva utilizzare trascorsi 20 anni dal rilascio della licenza di abitabilità.

Le Convenzioni in Diritto di Proprietà stipulate dopo il 15/03/1992, ma prima del 1/01/1997, dato che la legge 179/1992 aveva già abrogato i commi dal 15 al 19 dell'art. 35 della Legge 865/1971 (e con essi i vincoli Legali di prezzo massimo e circolazione di alloggi in Diritto di Proprietà), e la successiva Legge 662/1996 non aveva ancora, implicitamente, reinserito un vincolo di prezzo massimo , tramite la modifica del comma 13 dell'art. 35 della Legge 865/1971 con il rimando alla Convenzione tipo della Legge 10/1977 (c.d. Legge Bucalossi), non sono più soggette ad alcun vincolo legale di prezzo massimo.

Le Convenzioni in Diritto di Proprietà stipulate dopo il 1/01/1997, dato che la legge la Legge 662/1996 ha reinserito un vincolo di prezzo massimo con durata limitata a 20 anni (inizialmente 30 anni), con il rimando alla Convenzione tipo della Legge 10/1977 (c.d. Legge Bucalossi), sono più soggette ad un vincolo legale di prezzo massimo che scade allo scadere della durata della Convenzione.

Quanto sopra sarebbe la variazione nel tempo della normativa in tema di Diritto di Proprietà. Il problema sta nel fatto che il Comune di Roma con ragionamenti non del tutto chiari e tantomeno condivisibili vuole applicare a TUTTE le Convenzioni in Diritto di Proprietà (siano esse originariamente di questo tipo oppure Convenzioni "Trasformate" da Diritto di Superficie in Diritto di Proprietà) la presenza di un vincolo legale sul prezzo massimo di durata indeterminata invece dei 20 anni, nel caso peggiore in cui sia stata utilizzato uno schema di Convenzione basato sulla c.d. Legge Bucalossi.
 

Santi60

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Però, una cosa che penso (sicuramente è solo un mio pensiero), è che mi sembra "strana", perché andare a cercare il cavillo (come nel caso di FaManY) invece di darsi da fare a lavorare le pratiche soprattutto le urgenti, così incassano subito il denaro? Forse sono talmente sicuri che non gli faranno niente che se ne fregano.
C'è un'altra possibilità: che non tutti al Dipartimento siano del tutto convinti della correttezza delle Deliberazioni di Tronca (mi è stato confermato dagli impiegati con i quali ho parlato a Giugno 2016 quando mi ero recato al Dipartimento a presentare la mia "pre-adesione" alla Trasformazione che, al momento, dopo mesi, sta ancora a prendere polvere su qualche scrivania del Dipartimento. Quindi potrebbe esserci la paura che ad un certo punto venga fuori qualche sentenza che rimetta tutto in discussione ed, a quel punto, se le "Affrancazioni" andate in porto saranno poche sarà anche "poco doloroso" porvi rimedio.
 

Mobil

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C'è un'altra possibilità: che non tutti al Dipartimento siano del tutto convinti della correttezza delle Deliberazioni di Tronca (mi è stato confermato dagli impiegati con i quali ho parlato a Giugno 2016 quando mi ero recato al Dipartimento a presentare la mia "pre-adesione" alla Trasformazione che, al momento, dopo mesi, sta ancora a prendere polvere su qualche scrivania del Dipartimento. Quindi potrebbe esserci la paura che ad un certo punto venga fuori qualche sentenza che rimetta tutto in discussione ed, a quel punto, se le "Affrancazioni" andate in porto saranno poche sarà anche "poco doloroso" porvi rimedio.
Mi è stato riferito tempo fa che, in una riunione di commisione passata, almeno la frase "al netto degli oneri di urbanizzazione" erano possibilisti nel cancellarla. E già questo abbatterebbe sensibilmente il corrispettivo
 

FaManY

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Qualcuno mi sa dire da quando scattano i 180 giorni del conteggio per l'evasione della pratica di affrancazione? Dalla prima domanda protocollata? O dall'ultima?
 

Giulio74

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Qualcuno mi sa dire da quando scattano i 180 giorni del conteggio per l'evasione della pratica di affrancazione? Dalla prima domanda protocollata? O dall'ultima?

Quando mi è arrivata la richiesta di documentazione integrativa ho chiamato l'ufficio per chiedere spiegazioni. La prima cosa che mi hanno detto è che il computo dei 180 giorni sarebbe partito solo quando la pratica risultava completa.
Per questo, una volta appurato che la mia pratica era già completa e la loro richiesta di integrazione errata, ho insistito affinché risultasse agli atti il fatto che la pratica era completa già dal giugno 2016, quando cioè ho protocollato l'ulteriore documentazione prevista dai nuovi moduli.
 

PaoloM74

Membro Junior
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Quando mi è arrivata la richiesta di documentazione integrativa ho chiamato l'ufficio per chiedere spiegazioni. La prima cosa che mi hanno detto è che il computo dei 180 giorni sarebbe partito solo quando la pratica risultava completa.
Per questo, una volta appurato che la mia pratica era già completa e la loro richiesta di integrazione errata, ho insistito affinché risultasse agli atti il fatto che la pratica era completa già dal giugno 2016, quando cioè ho protocollato l'ulteriore documentazione prevista dai nuovi moduli.
Vi segnalo che sulla pagina delle FAQ del sito del Comune relative all'affrancazione è stata inserita ieri la n.11, riguardante proprio questo dubbio, anche se riferito solo alle pratiche "urgenti", risolvendolo nel senso che il termine dei 180 giorni decorre sempre dalla prima istanza, purchè integrandola anche successivamente la documentazione risulti completa. Almeno così ho capito.
 

Mobil

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Si l'avevo letta, non riescono neanche a scrivere le FAQ in modo sensato. Nella domanda parlano di posizione in graduatoria e nella risposta parlano dei 180gg, che son due cose diverse, visto che di code ce ne sono due, urgente e non urgente.
Se depositi il rogito registrato e trascritto la posizione in graduatoria cambia, se no che lo depositi a fare. Cercado di tradurre in senso compiuto , col rogito passi in graduatoria urgente, e come secondo paramatro di ordinamento c'è la data di presentazione originale. ..forse
 

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