peppe1

Membro Junior
Privato Cittadino
cosa significa che: Il versamento della somma può èssere effettuato, decorso il termine di 20 (venti) anni, direttamente dal proprietario, al Comune indipendentemente dal trasferimento della proprietà dell'alloggio

?
è esattamente quello che è scritto nell'atto di assegnazione (credo che significhi che puoi affrancare anche se non intendi vendere)
 

Santi60

Membro Attivo
Professionista
se posso intromettermi questa storia dell'affrancazione era chiara dall'assegnazione. Infatti se leggete attentamente le varie assegnazioni è riportato cosa fare in caso di vendita a mercato libero. sulla mia (di 35 anni fa) è scritto cosi :

"ARTICOLO 6. - CONVENZIONE CON IL COMUNE - VINCOLI E DIVIETI

La parte assegnataria dichiara espressamente di ben conoscere e di accettare tutti i patti, clausole, condizioni e limitazioni contenuti nell'indicato atto di concessione ai sensi dell'art.35 della legge 865/71 del diritto di piena proprietà da parte del Comunedi Roma e relativi allegati a rogito del Notaio ....................in data 19 novembre· 1985 rep.n....................., che si deve intendere come qui interamente riportato per far parte integrante e sostanziale dell'atto di assegnazione obbligandosi sin d'ora perse ed aventi causa a rispettarla, impegnandosi nel contempo a non usare e disporre dell'alloggio oggetto dell'assegnazione, in contrasto con le prescrizioni dello stesso atto di concessione e delle leggi in esso richiamate, con particolare riguardo alla legge 22 ottobre 1971 n.865 e sue modificazioni.
In particolar modo la parte assegnataria dichiara di ben conoscere ed accettare le clausole limitative dell'uso e del godimento degli alloggi, contenute nell'articolo 15 di detta convenzione, specificamente per l'obbligo di rispettare le disposizioni di cui ai commi 15 e seguenti dell'art. 35 della legge 865/71 e successive modificazioni il cui testo di seguito si trascrive:
"A) l'alloggio e le relative pertinenze non può essere alienato a nessun titolo, ne su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento, per un periodo di tempo di(dieci) anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità;
B) decorso tale periodo di tempo l'alienazione o la costituzione di diritti reali di godimento può avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari, al prezzo fissato dall'Ufficio Tecnico Erariale, tenendo conto dello stato·di conservazione della costruzione, del valore dell'area su cui essa insiste, determinati ai sensi dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971 n.865 e prescindendo dalla loro localizzazione, nonchè dal costo delle opere·di urbanizzazione poste a carico del proprietario;
C) dopo 20 (venti) anni dal rilascio della licenza di abitabilità il proprietario dell'alloggio può trasferire la proprietà a chiunque o costituire su di essa diritti reali di godimento, con l'obbligo di pagamento a favore del Comune di Roma che a suo tempo ha ceduto l'area, della somma corrispondente alla differenza fra il valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione ed il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto, rivalutato sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi all'ingrosso calcolata dall'Istituto centrale di Statistica: tale differenza sarà valutata dall’Ufficio Tecnico Erariale e riscossa all'atto della registrazione del contratto dal competente Ufficio del Registro, che provvederà a versarla al Comune, dovendo essere tale somma destinata all'acquisto di aree per la costruzione di case economiche e. popolari;
D) l'alloggio costruito su area ceduta in proprietà può essere dato in locazione, sino a che non sia stata pagata a favore del Comune di Roma la somma di cui al punto precedente, esclusivamente a soggetti aventi requisiti per l'assegnazioned i alloggi economici e popolari, al canone fissato dall'Ufficio tecnico erariale secondo i criteri di cui al precedente punto B), Il versamento della somma può èssere effettuato, decorso il termine di 20 (venti) anni, direttamente dal proprietario, al Comune indipendentemente dal trasferimento della proprietà dell'alloggio, Gli atti compiuti in violazione delle disposizioni contenute alle lettere A), B), C) e D) che precedono, sono nulli e tale nullità può essere fatta valere dal Comune o da chiunque altro ne abbia interesse e può essere rilevata d'ufficio dal Giudice". A tal fine la parte assegnataria dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi per essere assegnatario di alloggi di edilizia economica e popolare quali previsti all'art.l5 dell'atto di convenzione stesso e come meglio specificati nell'atto cui fa parte il presente documento e di ben conoscere le sanzioni cui va incontro in caso di mancanza degli stessi."

Quindi oltre a doverne essere a conoscenza gli assegnatari anche i NOTAI dovevano sapere dei vincoli quando rogitavano.........esatto????
Nel mio rogito di compravendita (Mon di assegnazione poichè si trattava di Impresa costruttrice e non di cooperativa) a malapena era citata nelle premesse la Convenzione è non c'era neanche alcuna mia dichiarazione di "ben conoscere ed accettare". Dei vincoli poi neanche l'ombra! È solo per una mia pignoleria che quando mi è stata presentata la bozza del contratto ho preteso che mi venissero consegnate le copie di tutti i documenti citati nelle premesse (anche di quelli su cui non rilasciato alcuna dichiarazione di conoscenza ed accettazione) ed è stato solo a quel punto, una settimana prima del rogito, quando ormai avevo versato tutta la parte in contanti più tutti gli altri "oneri occulti" che il Costruttore mi ha "estorto" con la minaccia di non consegnare l'appartamento (avevo già fissato la data delle mie nozze e senza una casa sarebbe stato un dramma!), che ho scoperto che uno dei documenti era una Convenzione con il Comune in diritto di superficie! Ho chiesto quindi la Lista dei prezzi massimi che però non ho mai ottenuto!
 

peppe1

Membro Junior
Privato Cittadino
Nel mio rogito di compravendita (Mon di assegnazione poichè si trattava di Impresa costruttrice e non di cooperativa) a malapena era citata nelle premesse la Convenzione è non c'era neanche alcuna mia dichiarazione di "ben conoscere ed accettare". Dei vincoli poi neanche l'ombra! È solo per una mia pignoleria che quando mi è stata presentata la bozza del contratto ho preteso che mi venissero consegnate le copie di tutti i documenti citati nelle premesse (anche di quelli su cui non rilasciato alcuna dichiarazione di conoscenza ed accettazione) ed è stato solo a quel punto, una settimana prima del rogito, quando ormai avevo versato tutta la parte in contanti più tutti gli altri "oneri occulti" che il Costruttore mi ha "estorto" con la minaccia di non consegnare l'appartamento (avevo già fissato la data delle mie nozze e senza una casa sarebbe stato un dramma!), che ho scoperto che uno dei documenti era una Convenzione con il Comune in diritto di superficie! Ho chiesto quindi la Lista dei prezzi massimi che però non ho mai ottenuto!
credo che sia stato il notaio non corretto
 

giannelmo

Membro Attivo
Professionista
cosa significa che: Il versamento della somma può èssere effettuato, decorso il termine di 20 (venti) anni, direttamente dal proprietario, al Comune indipendentemente dal trasferimento della proprietà dell'alloggio

?
Semplice, significa che uno avrebbe potuto riscattare l'alloggio anche senza venderlo successivamente.
Piuttosto, mi dà da pensare l'articolo:
A) l'alloggio e le relative pertinenze non può essere alienato a nessun titolo, ne su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento, per un periodo di tempo di(dieci) anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità;
In molti casi (la maggior parte credo) la licenza di agibilità (oggi certificato di abitabilità) non è mai stata rilasciata, quasi sempre per inadempimenti del comune.
Ancora:
B) decorso tale periodo di tempo l'alienazione o la costituzione di diritti reali di godimento può avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari, al prezzo fissato dall'Ufficio Tecnico Erariale, tenendo conto dello stato·di conservazione della costruzione, del valore dell'area su cui essa insiste, determinati ai sensi dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971 n.865 e prescindendo dalla loro localizzazione, nonchè dal costo delle opere·di urbanizzazione poste a carico del proprietario;
quindi, e purtroppo, forse l'esclusione degli oneri di urbanizzazione dal calcolo dell'affrancamento e della trasformazione una "pezza d'appoggio" ce l'ha.
 

giannelmo

Membro Attivo
Professionista
Nel mio rogito di compravendita (Mon di assegnazione poichè si trattava di Impresa costruttrice e non di cooperativa) a malapena era citata nelle premesse la Convenzione è non c'era neanche alcuna mia dichiarazione di "ben conoscere ed accettare". Dei vincoli poi neanche l'ombra! È solo per una mia pignoleria che quando mi è stata presentata la bozza del contratto ho preteso che mi venissero consegnate le copie di tutti i documenti citati nelle premesse (anche di quelli su cui non rilasciato alcuna dichiarazione di conoscenza ed accettazione) ed è stato solo a quel punto, una settimana prima del rogito, quando ormai avevo versato tutta la parte in contanti più tutti gli altri "oneri occulti" che il Costruttore mi ha "estorto" con la minaccia di non consegnare l'appartamento (avevo già fissato la data delle mie nozze e senza una casa sarebbe stato un dramma!), che ho scoperto che uno dei documenti era una Convenzione con il Comune in diritto di superficie! Ho chiesto quindi la Lista dei prezzi massimi che però non ho mai ottenuto!
Nel tuo caso è stata sicuramente una truffa! :rabbia:
 

Santi60

Membro Attivo
Professionista
Molti dei secondi o terzi proprietari non avevano questi dati negli atti. Io sono il terzo proprietario e non c'è menzione di questo nel mio atto.
Se non c'era nulla neanche nel primo rogito, come nel mio caso, sarebbe stato strano trovarlo nei successivi ... Come ho detto più volte, in molti casi il problema è iniziato con l'"omertà" diffusa a tutti i livelli (Impresa costruttrice/Notaio/Funzionari del Comune) già nella fase iniziale io mi sono accorto che qualcosa non quadrava per una mia pignoleria (ma avevo ormai superato il punto di non ritorno e non ho potuto tirarmi indietro) , ma parecchi del palazzo non hanno mai capito che cosa hanno acquistato (a suo tempo solo in 13 su 99 abbiamo fatto causa per ottenere la restituzione del maggior prezzo pagato, per altro mai ottenuta poiché la Lista dei prezzi massimi è venuta fuori solo quando l'Impresa era sparita col "malloppo") e tuttora sono in tanti a pensare di poter vendere a prezzo libero (in mancanza di vincoli evidenti nei primi rogiti ed anche la Convenzione non è il massimo della chiarezza per la "propagazione" del vincolo del prezzo massimo alle vendite successive!).
 

Santi60

Membro Attivo
Professionista
Nel tuo caso è stata sicuramente una truffa! :rabbia:
Anche avallata dal Giuduce che ci ha fatto perdere 5 anni fra rinvii e Consulenze Tecniche inutili poiché la verifica del vincolo del prezzo massimo non è stata mai inserita nei quesiti al CTU. Sarebbe bello sentire cosa avrebbero da dire i Giudici di Cassazione a SS.UU. che hanno emesso la famosa ultima Sentenza nei confronti del loro collega che, nel mio caso, non ha capito nulla (o peggio, ha fatto finta di non aver capito nulla ...).
 

Santi60

Membro Attivo
Professionista
credo che sia stato il notaio non corretto
Che il Notaio non fosse stato corretto è sicuro al 100%, ma certo non sono stati corretti neanche l'Impresa costruttrice, il Funzionario Comunale che ha nascosto la Lista dei prezzi massimi ed il Sindaco pro tempore che non si è degnato di rispondere ad un esposto controfirmato da 13 primi acquirenti ed invisto anche alla Procura della Repubblica!
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità
Alto