Criterio della ripartizione
Spese amministrative
Il compenso dell'amministratore non è spesa a carico del conduttore, essendo l'amministratore un mandatario dei soli condomini, titolari di un diritto reale inerente alle parti comuni ed ai servizi del condominio stesso, ma sul contratto di locazione si può (e si deve) stabilire di dividere la spesa al 50% tra le parti perché l'amministratore svolge un servizio di cui ne beneficia anche l'inquilino, così come le spese di cancelleria, di conto corrente, affitto sala assemblea.
Impianto TV
L’installazione dell'impianto dell'antenna televisiva è invece, interamente a carico del locatore così come le spese per l'acquisto e l'installazione di impianti nuovi, ma le relative spese di gestione e manutenzione sono a carico del conduttore. Se il conduttore ha delle esigenze differenti dalla “norma” (es.TV satellitare) le spese per l’istallazione delle apparecchiature è interamente a suo carico così come la manutenzione, a meno che la loro l’installazione non sia stata deliberata dall’assembla dei condomini.
Assicurazione fabbricato
Per quanto riguarda la spesa dell'assicurazione del fabbricato, si è ritenuto che ripartire le spese in parti uguali tra conduttore e locatore
Servizio di portineria
Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90%, salvo accordi particolari per una percentuale inferiore.
Il cambio delle funi dell'ascensore è una spesa interamente a carico del conduttore (Cassazione 8 maggio 1986, n. 2426).
Riparazioni ordinarie/straordinarie
In genere quelle di ordinaria manutenzione come per esempio un rubinetto che perde, la sostituzione del tubo flessibile della doccia, la corda della tapparella usurata, la sostituzione della resistenza elettrica dello scaldabagno, ecc. competono al conduttore.
Le spese di riparazione straordinaria invece competono al proprietario.
Il locatore proprietario, deve provvedere al mantenimento della cosa locata in buono stato conservativo secondo l'uso convenuto e garantirne il pacifico godimento all'inquilino durante la locazione ai sensi dell'art. 1575 del codice civile, e deve provvedere alle riparazioni necessarie. Molti inquilini credono che il locatore deve sostenere ogni tipo di manutenzione alla cosa locata ma non è così infatti, sono a carico del conduttore le riparazioni di piccola manutenzione (art. 1576 Cod. civ.) previste dall'art. 1609, Codice civile, che sono quelle dovute, non a vetustà o caso fortuito, ma esclusivamente al deterioramento derivato dall'utilizzo delle cose, che devono esser sottoposte a ordinaria manutenzione e che restano a carico dell'inquilino conduttore. La differenza fra vetustà e normale utilizzo verrà valutata dal giudice nel caso di controversie.
Non competono al conduttore le riparazioni, seppure di piccola manutenzione, che riguardano gli impianti interni alla struttura del fabbricato (per esempio le tubazioni dell'acqua incassate nei muri).