power ranger

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salve a tutti voi del forum ...
Mia moglie prima del matrimonio nel 2002 ha ricevuto in donazione dai genitori ad oggi ancora viventi un immobile in piena proprietà. Ci siamo sposati nel 2008 e ora entrambi abbiamo la residenza in un comune e regione diversa dall'immobile donato.. Ora sull'atto di donazione c'è scritto che mia moglie ha usufruito dell'agevolazioni nel 2002 fiscali previste dai comma 3 e 4 art 69 legge 342/2000 ...
Ora stiamo comprando una casa a roma (siamo in comunione dei beni) possiamo avvalerci delle agevolazioni prima casa e quindi richiedere un mutuo prima casa???? se no che strade si possono intraprendere??? il rogito è a giugno.. (ps nella casa donata ci vivono i genitori e non hanno riservato a loro l'usufrutto)....
 
dovresti informarti sulla nuova normativa legge 100/2010, qualcosa è cambiato, anche se è tutto da confermare,sembrerebbe che la cassazione abbia accettato di poter usufruire di nuovo dell'agevolazioni prima casa come nel caso suo, se per motivi di lavoro devi cambiare provincia o zona, ma comunque informati meglio che anchio non l'ho ancora compresa bene.
saluti elio
 
In caso di acquisto di immobile da parte di coniugi in comunione legale uno dei quali già proprietario di immobile acquisito con agevolazioni prima casa, le agevolazioni spetteranno esclusivamente all'altro coniuge e saranno quindi calcolate sul 50% del valore catastale dell'immobile stesso. Il coniuge gia beneficiario delle precedenti agevolazioni pagherà l'imposta completa sul suo 50 %
 
Come diceva il mio collega marcello, le agevolazioni spettano solo sul 50%. Altri 'giri' fiscali porterebbero a costi maggiori. Io seguirei questa strada. Al limite se hai figli potresti intestare il nuovo immobile ai figli (anche minori) tenendoti l'usufrutto.
 
scusate ma mia moglie non ha acquistato con agevolazioni prima casa, la casa gli è stata donata è lo stesso? e comunque per il mutuo si può avere mutuo prima casa o no???
 
Per comprare come bene personale non è necessario fare la separazione dei beni. Bisogna solo dimostrare che i soldi per l'acquisto escano da un conto non riconducibile alla moglie.
 

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