anniedesena

Membro Junior
Privato Cittadino
il punto di vista legislativo è che, dei loro beni, i tuoi suoceri, fintanto che in vita, possono fare quello che vogliono senza rendere conto a nessuno.
post mortem l'entità del valore del garage è tale da rientrare nella quota legittima e quindi, quale sarà stata la decisione in vita, non è impugnabile.

questo dal punti di vista legislativo.
dal punto di vista extra legale, se posso permettermi, tu sei una parente acquisita. più ne stai fuori, meglio sarà per tutti.
i miei due cent, beninteso.
Si si è mia assoluta intenzione starne fuori... ho suggerito a mio marito di chiedere a questo forum chiarimenti e lui ha delegato me! ;)
 

Bruno Sulis

Membro Attivo
Professionista
Dal punto di vista normativo il tecnico che seguirà la pratica di divisione del fabbricato dovrà preoccuparsi di garantire una superficie di parcheggio per ogni alloggio che rispetti le vigenti leggi (nazionali e regionali) in materia.
La legge 122 del 1989 (Legge Tognoli) prevede che ogni immobile di nuova costruzione debba avere una dotazione di spazi da adibire a parcheggio pari ad 1 mq ogni 10 mc di fabbricato.
Varie leggi regionali collegate al Piano casa (tuttora vigente in diverse regioni italiane), hanno esteso tale obbligo anche agli interventi di ristrutturazione dei fabbricati. I Regolamenti Edilizi Comunali contengono precise specifiche in merito.
Si tratta quindi di risolvere una problematica tecnico-normativa prima ancora che la soddisfazione di un diritto di servitù di passaggio (che verrà di conseguenza in funzione delle superfici di parcheggio assegnate a ciascun alloggio).
 

davideboschi

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Il garage non spetta a qualcuno, va diviso oppure no a seconda di cosa i proprietari vogliono (o si sentono di) farne.
Mi pare di capire che tuo marito avrebbe il giardino di pertinenza dell'appartamento al piano terra ma il problema è che questo giardino è usato come parcheggio da tutti, quindi si troverebbe svantaggiato rispetto a quello del secondo piano che avrebbe anche lui la sua porzione di giardino ma libera da servitù. Confesso che anche a me scoccerebbe. A dire il vero una contropartita parziale potrebbe essere il trovarsi a piano terra, non so quanto valore le si potrebbe attribuire.
Comunque una soluzione deterministica non c'è, bisogna fare delle valutazioni di merito e anche della disponibilità dei soggetti coinvolti a discutere. Supponendo che effettivamente tuo marito sia stato svantaggiato, e che la cosa si possa discutere in armonia, le soluzioni possono essere:
- Si trasforma una porzione di giardino in posti auto (sarebbe anche corretto anche accatastarli come tali), poi si dividono a metà i posti scoperti e quelli coperti, mentre quello che resta del giardino, che è già diviso, bisogna ridividerlo equamente rispettando i nuovi accordi;
- Tuo marito si prende il garage come contropartita dell'avere le auto degli altri nel suo giardino;
- l'altro figlio si crea i propri posti auto nel suo giardino (ma rimarrebbe sulla proprietà di tuo marito la servitù del passaggio carrale) e il garage si divide a metà.
 

anniedesena

Membro Junior
Privato Cittadino
Io ho capito che il giardino resta al proprietario del piano terra.
no, c'è un giardino anche al primo piano libero da servitù e non adibito a parcheggiare

no, c'è un giardino anche al primo piano libero da servitù e non adibito a parcheggiare
cioè si il giardino al piano terra resta tutto ad un figlio, mentre l'altro figlio ha il giardino al primo piano e due terrazzi al secondo piano.
 
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Rudyaventador

Membro Attivo
Professionista
Dal punto di vista normativo il tecnico che seguirà la pratica di divisione del fabbricato dovrà preoccuparsi di garantire una superficie di parcheggio per ogni alloggio che rispetti le vigenti leggi (nazionali e regionali) in materia.
La legge 122 del 1989 (Legge Tognoli) prevede che ogni immobile di nuova costruzione debba avere una dotazione di spazi da adibire a parcheggio pari ad 1 mq ogni 10 mc di fabbricato.
Varie leggi regionali collegate al Piano casa (tuttora vigente in diverse regioni italiane), hanno esteso tale obbligo anche agli interventi di ristrutturazione dei fabbricati. I Regolamenti Edilizi Comunali contengono precise specifiche in merito.
Si tratta quindi di risolvere una problematica tecnico-normativa prima ancora che la soddisfazione di un diritto di servitù di passaggio (che verrà di conseguenza in funzione delle superfici di parcheggio assegnate a ciascun alloggio).

Non è detto che l immobile sia divisibile , ed in una contenzioso eventuale di divisione ereditaria al trapasso di entrambi i suoceri ( semplifichiamo) di "fatto" lo stabilisce il CTU ..se dice indivisibile va all asta ....fatto salvo la prelazione della altra quota da uno degli eredi da esercitarsi con accordo da presentare al Giudice prima dell avvio della fase processuale di esecuzione.
 

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