topcasa

Membro Storico
stiamo andando fuori tema se il Custode si arrabbia ha ragione.
mi stai facendo arrossire:confuso: a scanso d'equivoci sono un etero convinto.
ah ha
torniamo alla discussione.
Il mediatore abusivo non ha diritto alla provvigione.
Agenzia con i giusti requisiti ma trattativa portata avanti da collaboratore non AI non avrebbe validità.
poca trasparenza nelle fasi preliminari
Ma cliente comunque soddisfatto che vuole dimostrare gratitudine al ( non mediatore) procacciatore.
tornando a Xron metà del compenso pattuito accontenta tutti.
spero non in nero, ed in questo caso come si combina, ho sistemato le discussioni
 

Ponz

Membro sognante
Agente Immobiliare
Si Rosa, lo so che la dichiarazione non serve per ottenere il compenso, ma nel caso in cui ci sia riconoscimento della azione del mediatore e quindi mala fede, nel caso, nell'escluderlo, l'acquirente, avendo sicuramente usufruito della opzione prezzo valore essendo compravendita tra privati, oltre a ciò che la dichiarazione sostitutiva mendace in se comporta c'è una decadenza del vantaggio fiscale, cioè su quella norma che ti permette di pagare le imposte basandole sull'imponibile desunto dal valore automatico catastale ... quindi il fisco potrebbe un giorno, su un atto dove tale requisito per l'agevolazione venga meno, chiedere la differenza, tra le altre cose che lo stato potrebbe chiedere conto..

Articolo 71 (L-R)
Modalita' dei controlli

1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. (R)
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalita' di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. (R)
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarita' o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsita', il funzionario competente a ricevere la documentazione da' notizia all'interessato di tale irregolarita'. Questi e' tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. (R)
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2. l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, e' tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi. (L)
.....
Articolo 75 (R)
Decadenza dai benefici

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Articolo 76 (L)
Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
Chiaro che sono nel teorico (mio) non essendoci alcun precedente conosciuto (da me), visto che la norma è relativamente giovane.
La differenza di imposta oltre a more ecc. può esser notevole, se ho ragione, senza scendere nelle conseguenze penali.

Consiglierei quindi, ove ci sia azione di un mediatore, di pagarlo e di risolvere la questione chiarendo tutto prima del rogito.
 

Ponz

Membro sognante
Agente Immobiliare
.. quindi verrà calcolato il 3% sul valore dichiarato o addirittura il 10% ?
A rigor di logica, essendo la dichiarazione sostitutiva che le parti devono rilasciare una condizione sine qua non della agevolazione detta "opzione prezzo valore" (di fatto divenuta d'uso normale nelle compravendite tra privati) se tale dichiarazione è mendace decadono le agevolazioni ottenute per mezzo di essa. :)
Non credo che decadano le agevolazioni per l'acquisto della prima casa né l'efficacia del rogito, anche se una dichiarazione sostitutiva falsa, di solito, crea falsità anche di ciò in cui è contenuta... tutta teoria però, per ora. :)

Poi c'è il reato penale, sempre in teoria... quindi penso che all'acquirente non convenga, di sicuro più che al venditore.

La tracciabilità dei pagamenti e “prezzo valore”: ai sensi dell'art. 35 comma 22 legge 4
agosto 2006 n. 248 di conversione del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 negli atti di cessione di
immobili, anche se assoggettati ad I.V.A., le parti hanno l'obbligo, di rendere apposita
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di ATTO DI NOTORIETA' recante:
a) l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del prezzo (estremi degli assegni,
dei bonifici bancari, dei versamenti in c/c bancario, ecc.).
b) la dichiarazione se le parti stesse si sono avvalse di un mediatore; in caso affermativo
le parti dovranno inoltre dichiarare
-l'ammontare della spesa sostenuta per la mediazione
-le analitiche modalità di pagamento della stessa
- l'indicazione dei dati identificativi, del numero di partita I.V.A. o del codice fiscale
dell'agente immobiliare, del suo numero di iscrizione al Ruolo degli Agenti in mediazione
e del suo numero di iscrizione al REA presso la C.C.I.A.A. (se si tratta di società debbono
essere anche indicati i dati relativi al legale rappresentante o al mediatore che ha agito
per conto della società, ed il suo numero di iscrizione al Ruolo degli Agenti in mediazione)
In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati si applica la
sanzione amministrativa da €. 500,00 ad €. 10.000,00 ed ai fini dell'imposta di registro, i beni sono soggetti ad accertamento di valore ai sensi dell'art. 52 DPR 131/1986 (e quindi scatta l'accertamento anche nel caso ci si sia avvalsi della regola del prezzo/valore).
Tutto ciò ha trovato espressa conferma anche nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.
6/E del 6 febbraio 2007 (paragrafo 1.5).
 

Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Il mediatore abusivo non ha diritto alla provvigione. Agenzia con i giusti requisiti ma trattativa portata avanti da collaboratore non AI non avrebbe validità. poca trasparenza nelle fasi preliminari



Siamo sempre alla solita discussione, fatta e rifatta molte volte...

La provvigione vien fatturata dall'agenzia, dove la titolare è regolare, e questo alla fine conta agli effetti fiscali... anche se da questo anno con il passaggio al REA (peraltro spostato...) dovrebbe un pò cambiare...

Vedremo.

In ogni caso, credo sempre poco ai venditori che disconoscono il mediatore dopo che gli ha venduto la casa...come diceva giustamente Rosa.
Il mediatore aveva l'immobile in vetrina, aveva le indicazioni giuste per andarlo a vedere, quindi....
 

ingelman

Membro Supporter
Agente Immobiliare
La provvigione vien fatturata dall'agenzia, dove la titolare è regolare, e questo alla fine conta agli effetti fiscali...
si ai fini fiscali. ma ai fini codicistici? e alle disposizioni della camera di commercio? non cito il codice deontologico perchè sorta di vangelo che dovrebbero seguire gli Agenti Immobiliari , ,,
faccio un esempio banale ma che rende l'idea. mi faccio fare l'impianto elettrico in casa (non io sarei un pazzo , ma molti per risparmiare lo fanno) da una persona non abilitata , la quale poi non potendo fatturare, ci emette fattura in ditta ad una società accondiscendente che si presta per un suo tornaconto, poi gli chiediamo la certificazione dell'impianto che lui, non avendo i requisiti per rilasciarla, con la complicità (concedimi il termine) di qualche professionista abilitato riconoscendo un piccolo esborso economico ( ma fiscalmente tutto ok una fattura è stata emessa) ????

Bagaudi scusa se è un discorso fatto e rifatto io è da pochi giorni che sono rietrato nel forum dopo una lunga assenza .

Sono sicuro che non era una critica nei miei confronti (spero)
 

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