ciccia

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Privato Cittadino
Buongiorno a tutti
sono nuovamente a chiedervi aiuto:D
Volevo sapere se un terreno agricolo con annesso un rudere di 150mq è considerato edificabile.
Cioè posso demolire il rudere e farci una villetta? Devo farla della stessa metratura o posso farla più grossa?
Io sapevo che se in un terreno c'è una costruzione accatastata regolarmente,questo è comunque edificabile e che la superficie per cui io posso ingrandirmi non deve superare il 20% del tutto.E'tutto vero o no???
Grazie mille:):):)
 

Antonello

Nuovo Iscritto
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Dovresti chiedere al Comune di appartenenza.
Ogni Comune legifera a proprio piacimento (politico).
Puoi, comunque, ristrutture o anche abbattere il rudere (se consentito) e portarlo dal catasto terreni a quello dell'urbano.
Forse puoi rientrare nel piano casa ed ottenere un aumento di cubatura.
come dettoti dovresti rivolgere al comune, meglio con un tecnico del luogo.
 

stik

Membro Junior
Professionista
Devi prima di tutto devi verificare come è accatastato il rudere.
Se per esempio era usato come deposito atrezzi o altro, probabilmente è accatastato come C2.
In questo caso devi richiedere un permesso di costruire con cambio i destinazione d'uso.
Però sappi che soltanto un IAP (imprtenditore agricolo professionale) può richiederlo.
Ti conviene comunque andare a parlare con il tecnico del comune.

TITOLO III - NORME IN MATERIA DI EDIFICAZIONE NELLE AREE DESTINATE ALL’AGRICOLTURA
Art. 59. (Interventi ammissibili)
1. Nelle aree destinate all’agricoltura dal piano delle regole sono ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli secondo i criteri e le modalità previsti dall’articolo 60.
2. La costruzione di nuovi edifici residenziali di cui al comma 1 è ammessa qualora le esigenze abitative non possano essere soddisfatte attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente.
3. I relativi indici di densità fondiaria per le abitazioni dell'imprenditore agricolo non possono superare i seguenti limiti:
a) 0,06 metri cubi per metro quadrato su terreni a coltura orto-floro-vivaistica specializzata;
b) 0,01 metri cubi per metro quadrato, per un massimo di cinquecento metri cubi per azienda, su terreni a bosco, a coltivazione industriale del legno, a pascolo o a prato-pascolo permanente;
c) 0,03 metri cubi per metro quadrato sugli altri terreni agricoli.
4. Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le attrezzature e le infrastrutture produttive di cui al comma 1, le quali non sono sottoposte a limiti volumetrici; esse comunque non possono superare il rapporto di copertura del 10 per cento dell'intera superficie aziendale, salvo che per le aziende orto-floro-vivaistiche per le quali tale rapporto non può superare il 20 per cento e per le serre per le quali tale rapporto non può superare il 40 per cento della predetta superficie; le tipologie costruttive dovranno essere congruenti al paesaggio rurale.
(comma così modificato dalla legge reg. n. 4 del 2008)
4-bis. Per le aziende esistenti alla data di prima approvazione del PGT, i parametri di cui ai commi 3 e 4 sono incrementati del 20 per cento.
(comma introdotto dalla legge reg. n. 4 del 2008)
5. Al fine di tale computo è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, componenti l'azienda, compresi quelli esistenti su terreni di comuni contermini.
6. Su tutte le aree computate ai fini edificatori è istituito un vincolo di non edificazione debitamente trascritto presso i registri immobiliari, modificabile in relazione alla variazione della normativa urbanistica.
7. I limiti di cui al comma 4 non si applicano nel caso di opere richieste per l’adeguamento a normative sopravvenute che non comportino aumento della capacità produttiva.
(comma così modificato dalla legge reg. n. 12 del 2006)
7-bis. Gli edifici ricadenti nelle aree destinate all’agricoltura, dei quali sia prevista la demolizione ai fini della realizzazione di infrastrutture per la mobilità di rilevanza nazionale e regionale, possono essere ricostruiti anche in deroga alle previsioni del presente articolo, nonché dello strumento di pianificazione comunale, previo accertamento della loro effettiva funzionalità.
(comma introdotto dalla legge reg. n. 4 del 2008)
Art. 60. (Presupposti soggettivi e oggettivi)
1. Nelle aree destinate all’agricoltura, gli interventi edificatori relativi alla realizzazione di nuovi fabbricati sono assentiti unicamente mediante permesso di costruire; il permesso di costruire può essere rilasciato esclusivamente:
(alinea così modificata dall'articolo 1della legge reg. n. 12 del 2006)
a) all'imprenditore agricolo professionale per tutti gli interventi di cui all’articolo 59, comma 1, a titolo gratuito;
b) in carenza della qualifica di imprenditore agricolo professionale al titolare o al legale rappresentante dell'impresa agricola per la realizzazione delle sole attrezzature ed infrastrutture produttive e delle sole abitazioni per i salariati agricoli, subordinatamente al versamento dei contributi di costruzione, nonché al titolare o al legale rappresentante dell'impresa agromeccanica per la realizzazione delle attrezzature di ricovero dei mezzi agricoli e di altri immobili strumentali, con esclusione di residenze e uffici e subordinatamente al versamento dei contributi di costruzione;
(lettera così modificata dall'articolo 1 della legge reg. n. 12 del 2006, poi dalla legge reg. n. 4 del 2008)
c) limitatamente ai territori dei comuni indicati nella tabella allegata alla legge regionale 19 novembre 1976, n. 51 (Norme per l’attuazione delle direttive del Consiglio della C.E.E. nn. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 e della direttiva n. 268 del 28 aprile 1975 nella Regione Lombardia), ai soggetti aventi i requisiti di cui all’articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 352 (Attuazione della direttiva comunitaria sull’agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate) e all’articolo 8, numero 4), della l.r. 51/1976, subordinatamente al pagamento dei contributi di costruzione, per tutti gli interventi di cui all’articolo 59, comma 1.
2. Il permesso di costruire è subordinato:
a) alla presentazione al comune di un atto di impegno che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola, da trascriversi a cura e spese del titolare del permesso di costruire sui registri della proprietà immobiliare; tale vincolo decade a seguito di variazione urbanistica, riguardante l'area interessata, operata dal PGT;
b) all'accertamento da parte del comune dell'effettiva esistenza e funzionamento dell'azienda agricola;
c) limitatamente ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, anche alla presentazione al comune, contestualmente alla richiesta di permesso di costruire, di specifica certificazione disposta dall’organo tecnico competente per territorio, che attesti, anche in termini quantitativi, le esigenze edilizie connesse alla conduzione dell'impresa.
3. Dei requisiti, dell’attestazione e delle verifiche di cui al presente articolo è fatta specifica menzione nel permesso di costruire.
4. Il comune rilascia, contestualmente al permesso di costruire, una attestazione relativa alle aree su cui deve essere costituito il vincolo di non edificazione di cui all’articolo 59, comma 6.

Art. 61. (Norma di prevalenza)

1. Le disposizioni degli articoli 59 e 60 sono immediatamente prevalenti sulle norme e sulle previsioni del PGT e dei regolamenti edilizi e di igiene comunali che risultino in contrasto con le stesse.

Art. 62. (Interventi regolati dal piano di governo del territorio)
1. Gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione ed ampliamento, nonché le modifiche interne e la realizzazione dei volumi tecnici non sono soggetti alle disposizioni del presente titolo e sono regolati dalle previsioni del PGT. Per tali interventi è possibile inoltrare al comune la denuncia di inizio attività.
(comma così modificato dalla legge reg. n. 12 del 2006)
1-bis. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche ai fini della realizzazione di edifici di piccole dimensioni, assentita esclusivamente ai fini della manutenzione del territorio rurale-boschivo, previa presentazione al comune del relativo atto di impegno, da trascriversi a cura e spese del proponente. Il piano delle regole definisce le dimensioni massime e i caratteri dell'edificio, nonché la superficie minima dell'area di riferimento.
(comma introdotto dalla legge reg. n. 4 del 2008)
2. (abrogato dalla legge reg. n. 12 del 2006)
Art. 62-bis. (Norma transitoria)
(articolo introdotto dalla legge reg. n. 12 del 2006)
1. Fino all’approvazione degli atti di PGT ai sensi dell’articolo 26, commi 2 e 3, le disposizioni del presente titolo si applicano in riferimento alle aree classificate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti come zone agricole.

1-bis. Nel caso di cessazione di attività di allevamento per diminuire il rischio sanitario nei confronti di epizoozie soggette a lotta obbligatoria, in relazione agli edifici esistenti non più adibiti all’allevamento, il piano delle regole, in coerenza con i criteri definiti dal documento di piano, può riconoscere un credito urbanistico da utilizzare in ambito comunale.
(comma introdotto dalla legge reg. n. 4 del 2008)
 

ciccia

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Grazie mille a tutti e due
mi sà che devo andare in comune perchè non sò come è accatastato il rudere...a me sembra una vecchia casa diroccata ma per sicurezza chiederò.
Grazie Grazie :D:D:D:D
 

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