Tobia

Membro Senior
Agente Immobiliare
La locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell’ambito di applicazione della gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto, tra le quali quella di cui all’art. 2032 c.c.,

il contratto resta valido,
il comproprietario attivo si limita a gestire gli affari del comproprietario assente al quale resta solo la possibilità di esercitare la facoltà dell’esercizio del diritto di credito verso il comproprietario attivo.

cit.
http://www.altalex.com/index.php?idnot=19374

altro
http://www.ilsole24ore.com/art/norm...cazione-194708.shtml?uuid=AbHXEMnF&fromSearch
 

ToscaniCasa

Membro Attivo
Agente Immobiliare
@Tobia:
Il problema infatti non è la validità del contratto, ma si pone nel momento in cui compili il modello RLI perchè ogni comproprietario nella sezione "cedolare secca" deve fare la sua scelta e sottoscriverla apponendoci la propria firma!
 

Tobia

Membro Senior
Agente Immobiliare
@Tobia:
Il problema infatti non è la validità del contratto, ma si pone nel momento in cui compili il modello RLI perchè ogni comproprietario nella sezione "cedolare secca" deve fare la sua scelta e sottoscriverla apponendoci la propria firma!

lunedì vado all'AdE e sento..

riassumo:
  • 1 comproprietario nel contratto e 1 comproprietario con quota 50% che sceglie la cedolare da errore quota errata inserire altro comproprietario
  • 1 comproprietario nel contratto ma 2 comproprietari sull'RLI con quota complessiva 100% nessun errore per la quota ma esiste un problema di firma RLI

quindi o firma il secondo comproprietario oppure se questi è assente dev'essere possibile inserire solo una quota di proprietà per la cedolare secca.

vado e poi ti so dire
 

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