od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
Vedo che sei venuto della mia idea......
Oppure sei tu venuto sulla mia :)
Se non lo ha voluto tutelare semplicemente la prelazione non si applica nel caso il nuovo proprietario alla prima scadenza da disdetta del contratto per usare l'appartamento.Ne si applica nel precedente trasferimento.Questa e' la mia idea....
corrisponde alla tua?
 
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Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Rispondo ad entrambi:
Questa e' la mia idea....
corrisponde alla tua?
Non mi riferivo al contenuto, ma ai conseguenti esiti. Cioè che il legislatore in questa occasione ha fatto finta di prendere in considerazione i conduttori. Di fatto ne consegue che non c'è alcun bisogno di dare disdetta per vendere. Ci penserà l'acquirente subito dopo..... senza le conseguenze! :fico:
Perché a malincuore?
Perchè .... devo essere un pò masochista....: quando le conseguenze, nonostante mi possano essere favorevoli, mi sembrano contro logica, le subisco a malincuore...:)

Interessante il commento storico di checasa:
La disdetta per vendita alla prima scadenza rappresenta quindi una novità a favore del proprietario dell'immobile che il legislatore pensò di compensare stabilendo di contro un diritto di prelazione a favore dell'inquilino, esclusivamente in concomitanza alla medesima disdetta per vendita.
.... si spiega quindi che l'accenno "quasi fittizio" alla prelazione, sia appunto nato per indorare la pillola...:triste:
 

od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
Non mi riferivo al contenuto, ma ai conseguenti esiti. Cioè che il legislatore in questa occasione ha fatto finta di prendere in considerazione i conduttori. Di fatto ne consegue che non c'è alcun bisogno di dare disdetta per vendere. Ci penserà l'acquirente subito dopo..... senza le conseguenze! :fico:
Il nuovo proprietario deve comunque aspettare la prima scadenza e tutto sommato mi pare un bilanciamento abbastanza buono fra le esigenze del conduttore e quelle del piccolo proprietario. Fra l'altro vendere un immobile gia' occupato puo' essere piu' difficoltoso.
 

ab.qualcosa

Membro Storico
Agente Immobiliare
Infatti.
Anche così non vedo squilibrio ai danni del conduttore.
I suoi 4 anni minimo in casa li fa, se poi dovesse anche spostarsi, non la vedo una tragedia.
Se ci fosse stato un obbligo di prelazione mi sarebbe sembrato un eccesso contro il locatore.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Replico per inerzia ...
vi considero troppo intelligenti per far finta di non capire ....:^^:
Il nuovo proprietario deve comunque aspettare la prima scadenza e tutto sommato mi pare un bilanciamento abbastanza buono
Se è per quello anche il vecchio proprietario non poteva far diversamente, ... e allora cosa ci starebbe a fare il contestato punto g)?
Se ci fosse stato un obbligo di prelazione mi sarebbe sembrato un eccesso contro il locatore.
.... già, ma pare che l'obbligo scatterebbe se malauguratamente in occasione della vendita al proprietario originario venisse in mente di dare disdetta, mica subito, ma a decorrere sempre alla scadenza del quadriennio.

E allora mi ripeto: questo comma g) è una solenne "sola", priva di senso e di efficacia, buona solo per gli ingenui miei simili ... :shock:
 

od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
Se è per quello anche il vecchio proprietario non poteva far diversamente, ... e allora cosa ci starebbe a fare il contestato punto g)?
Semplice permette dopo 4 anni al piccolo proprietario che vuole vendere di liberare l'immobile e renderlo piu' appettibile e al contempo tutela il conduttore con il diritto di prelazione.
A me sembra un buon bilanciamento poi le opinioni possono essere diverse :)
 
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ab.qualcosa

Membro Storico
Agente Immobiliare
A quest'ora anche io vado per inerzia però...
Continuo a non capire dove trovi l'incaglio.
Mi sembra che continui a valutare la cosa da una prospettiva che avevi preconcetta (al conduttore spetta la prelazione) e che invece è superata da illo tempore.

Tu dici:

".... già, ma pare che l'obbligo scatterebbe se malauguratamente in occasione della vendita al proprietario originario venisse in mente di dare disdetta, mica subito, ma a decorrere sempre alla scadenza del quadriennio.

E allora mi ripeto: questo comma g) è una solenne "sola", priva di senso e di efficacia, buona solo per gli ingenui miei simili ... "

E' una visione abbastanza strana della cosa.

Non c'è nessuna sola, semplicemente se il proprietario alla prima scadenza vuole liberare l'appartamento per venderlo da libero, lo può fare (salvo i casi previsti dalla legge) ma deve dare prelazione al conduttore.

La ratio è: il conduttore per evitare terribili traumi deve poter stare almeno otto anni nella casa.
Tuttavia, dato che anche il proprietario ha i suoi diritti meritevori di tutela, gli diamo un numero limitato di opzioni per rientrare nel possesso della casa dopo 4 anni.

Nell'unica di queste che contempla la vendita dell'alloggio, va data la prelazione at conduttore.
 

Slartibartfast

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
Secondo me @Bastimento ha parecchio tempo libero e ama il contraddittorio fine a se stesso.
Se la legge ti dice che tu hai garantiti 4 anni senza poter essere sfrattato e che al quarto anno puoi essere sfrattato, o ti piace e firmi il contratto, oppure non ti piace e compri la casa.
Il resto in gergo tecnico si chiamano "seghe mentali".
 

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