Mil

Membro Senior
Il contratto di assistenza (che può essere pattuito anche come controprestazione in un a compravendita)
ma in questo secondo caso (cioè se non ci fosse l'usufrutto, ma si trattasse di una compravendita vera e propria con controprestazione quantificata in assistenza appunto) l'immobile poi sarebbe nella piena disponibilità dell'erede che lo ha "comprato"? non essendoci di mezzo l'usufrutto cioè la figlia può rivendere ad esempio subito l'appartamento della madre permanendo l'obbligo di assistenza? o c'è comunque qualche connessione tra l'immobile e l'obbligo di assistenza stesso per cui l'appartamento rimane in qualche modo vincolato alla "vita" del genitore come garanzia dell'adempimento contrattuale?
 

un povero notaio

Membro Ordinario
La compravendita con prestazione di assistenza è un vero contratto di compravendita, come se ci fosse una clausola di differimento del prezzo. Sicchè se l'appartamento viene venduto permane l'obbligo dell'onerato, ma se l'appartamento viene venduto ad un terzo in buona fede il venditore, in caso di inadempimento dell'onerato, può rifarsi sui beni dell'inadempiente ma non sull'immobile. In sostanza l'obbligo di assistenza non crea un diritto di sequela, come le ipoteche, i pignoramenti ecc.
Certo deve essere venduto a un terzo acquirente in buona fede: la rivendita alla madre, ad esempio, può far nascere sospetti di simulazione, che però vengono valutati caso per caso dal giudice secondo il suo apprezzamento.

Notaio Massimo d'Ambrosio - Pescara

Sapevo che la compravendita immobiliare fosse un atto pubblico, ma il notaio pubblico attore mi mancava!!!
Colgo l'occasione per complimentarmi con miciogatto per la sua intuizione: infatti da me gli atti notarili sono totalmente gratuiti, tasse comprese. Si paga solo il biglietto per la performance!
 

Mil

Membro Senior
La compravendita con prestazione di assistenza è un vero contratto di compravendita, come se ci fosse una clausola di differimento del prezzo. Sicchè se l'appartamento viene venduto permane l'obbligo dell'onerato, ma se l'appartamento viene venduto ad un terzo in buona fede il venditore, in caso di inadempimento dell'onerato, può rifarsi sui beni dell'inadempiente ma non sull'immobile. In sostanza l'obbligo di assistenza non crea un diritto di sequela, come le ipoteche, i pignoramenti ecc.
Certo deve essere venduto a un terzo acquirente in buona fede: la rivendita alla madre, ad esempio, può far nascere sospetti di simulazione, che però vengono valutati caso per caso dal giudice secondo il suo apprezzamento.

Notaio Massimo d'Ambrosio - Pescara

Usando un linguaggio "popolano": è effettivamente rivendibile un immobile proveniente da compravendita con prestazione di assistenza? Cioè la figlia che pattuisce questo e immette sul mercato questo bene corre il rischio, vivente la madre con cui ha l'obbligo di assistenza, che nessuna banca finanzi ad esempio il terzo acquirente che volesse comprare l'appartamento?
 

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