acquirente

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Professionista
A decorrere dal 1° luglio 2010, gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità:
pero'

in data '8/8/2010 è uscita una nota dell'Agenzia del Territorio che ha chiarito meglio (e in parte corretto) la vecchia interpretazione troppo rigida..........si rogita anche con difformita' catastali e urbanistiche, dipende da tante cose
dopo questa nota volevo sapere dagli esperti occorre fare lo stesso una sanatoria per due porte chiuse e due porte aperte e avere creato dal salone (troppo grande) un muro di cartongesso da poter consentire un piccolo antibagno in cucina???
grazie
 

Roby

Fondatore
Agente Immobiliare
In questi giorni per me questa legge è oggetto di innumerevoli discussioni in ufficio .......... mi interessa il punto di vista e le varie esperienze già affrontate dai colleghi.
 

irma

Membro Attivo
Privato Cittadino
Lo spiega meglio la circolare precedente ( del 09/07/2010 n. 2) Si deve prestare paticolare atenzione alle modifiche interne incidenti sulla consistenza e sulla rendita.
In altri termini, tale disposizione prevede l’integrazione del contenuto necessario dell’atto, con una dichiarazione resa dagli intestatari che attesti la corrispondenza della planimetria depositata con lo stato reale dell’immobile. Pertanto, nell’ipotesi in cui la planimetria catastale non riproduca fedelmente la configurazione reale (attuale) dell’immobile, al fine di consentire l’inserimento in atto della prescritta dichiarazione di conformità, l’intestatario dovrà presentare una denuncia di variazione, allegando la nuova planimetria aggiornata con lo stato reale dell’immobile (tale situazione potrebbe presentarsi, a titolo meramente esemplificativo, a causa di incompleta o non corretta rappresentazione degli ambienti costituenti l’unità immobiliare e delle pertinenze ad uso esclusivo, ovvero delle parti comuni, laddove originariamente rappresentate).
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
In questi giorni per me questa legge è oggetto di innumerevoli discussioni in ufficio .......... mi interessa il punto di vista e le varie esperienze già affrontate dai colleghi.

Non sono un collega, ma provo comunque a contribuire, in attesa di info dal campo.

La circolate citata, che allego, sembra ricondurre gli obblighi alle specifiche esigenze catastali, che concernono non tanto la esattezza della planimetria, quanto la conformità in relazione ai parametri utili ai fini fiscali, cioè alla "consistenza".

Con questa precisazione, sarei portato a dire che chiudere ed aprire porte non modifica di solito la consistenza; dividere un salone per realizzare due vani si: quindi il primo caso non comporta una nuova denuncia. Il secondo comportava anche prima del luglio 2010 una denuncia di variazione a catasto.

p.s. La circolare ha dimensioni superiori all'allegato ammissibile: ne do gli estremi.

circolare-3-2010-prot-42436 agenzia territorio
 

Stefania Brancatelli

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Riassumendo:
La circolare 2/2010 dell’Agenzia del territorio ha definito l’elenco dei casi nei quali si deve procedere alla variazione catastale. ‘L’obbligo di variazione sussiste in tutti i casi in cui l’intervento effettuato incide sullo stato e sulla consistenza dell’immobile, ridistribuendo i servizi interni o modificando il numero di vani’.

Rientrano negli interventi da dichiarare al catasto:

- trasformazione di balconi in verande chiuse;
- trasformazione di sottotetti in ambienti abitabili;
- costruzione di soppalchi;
- realizzazione di un secondo bagno;
- trasformazione di un ripostiglio in un bagno
- spostamento della cucina in un altro ambiente
- abbattimento di un tramezzo e trasformazione di due ambienti in un unico ambiente
- divisione in due ambienti di uno di maggiori dimensioni

Sono, quindi, esclusi tutti gli interventi che pur modificando la superficie dei vani non causano una variazione del numero dei vani stessi.

Da pag. 9 a pag. 11
http://www.agenziaterritorio.it/sit...010 n. 2 - DL n. 78-2010 art. 19 comma 14.pdf
 

roberto.spalti

Membro Senior
Agente Immobiliare
Rimane sempre da verificare se il notaio è d'accordo nello stipulare un atto con planimetria catastale non conforme allo stato dei luoghi e che comporta comunque una difformità urbanistica, anche se facilmente sanabile.
Io consiglio di procedere sempra all'adeguamento, anche se comporta interventi di modesta entità.
 

deadcrackerz

Nuovo Iscritto
Salve, io ho comprato un immobile dove hanno spostato la cucina in un angolo del soggiorno (senza DIA e senza aggiornamento catasto), ricavando così una camera da letto al posto della cucina (peraltro non rispettando i requisiti igienico-sanitari di una camera da letto). Ho letto la circolare 2/2010 dell'Ag. del territorio: parla di obbligo di dichiarazione per "modificazioni del numero di vani e la loro funzionalità"...posso quindi chiedere l'annullamento dell'atto, giusto?
 

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