peopeone

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Eh già...solo Totò riusciva a vendere la fontana di Trevi :applauso:
L'acquisterei come prima casa, mi sono informata e non dovrebbe essere un problema il discorso fallimento.....ma questo è il meno.
Non ho un avvocato, mi chiedo: io posso annullare il tutto e chiedere la restituzione dell'assegno con una A/R?
 

Antonello

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Sei capitato nel bel mezzo di una truffa con l'ausilio di un avvocato.
Richiedi indietro l'assegno, anzi bloccalo in banca dietro formale denuncia all'autorità.
 

pensoperme

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... un assegno postdatato non interrompe il credito ne lo sospende... se io metto una data posteriore in un assegno compio un illecito (uso un assegno come una cambiale), l'assegno invece può esser messo all'incasso nel momento della presentazione alla banca propria, o riscosso alla banca emittente.


(Cassazione: 25 maggio 2001, n.7135; 30 maggio 1996, n.5039; 11 maggio 1991, n.5278)
 

studiopci

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La proposta non è nulla, a meno che non contravviene la legge. A parte il fatto che bisognerà vedere cosa c'è scritto, se si tratta di una proposta "standard", avendo taciuto alcune cose, il venditore è inadempiente, quindi il promissario acquirente ha diritto a ricevere il doppio della caparra.

Scusa gcaval, da quello che scrive peopeone io rilevo che l'immobile è gia stato messo all'asta ( quindi è gia sotto procedimento coattivo di vendita ) ed il primo incanto è andato deserto, certo che è sempre possibile la vendita ma in questa fase ,questa deve avvenire con provvedimento del Tribunale o per meglio dire con l'autorizzazione e con l'intervento del curatore innanzi a cui si farà il preliminare di vendita ed il successivo rogito ( sempre che l'importo copra i debiti e non ci siano altre istanze in corso ). Poi l'art. 492 del Codice di Procedura Civile , specifica che l'ufficiale giudiziario ingiunge al debitore di astenersi da ogni atto diretto a sottrarre i beni ad esso assoggettati alla garanzia del credito espressamente indicato. (in parole povere la persona non dispone più del proprio immobile) . Non avendo per legge la disponibilità dell'immobile il proprietario non può vendere , una eventuale vendita è sottrazione del bene con coinvolgimento penale anche del compratore ( beninteso da dimostrare ) ed inoltre l'atto è nullo , proprio perchè il venditore non avendo la disponibilità del bene non ha titolo alla vendita . Non a caso non sono entrato nel particolare circa la redazione della proposta perchè non ci interessa trovare motivi di annullabilità , la proposta è nulla perchè contravviene la legge . Resto dell'idea che una soluzione " bonaria " ( stante anche la presenza di un titolo di pagamento postdatato) fuori da aggrovigliamenti legali, sia un modo per far finta che non è successo niente e per uscire da rotture di scatole , ed eviti anche problemi legali ben più gravi alla" cricca " del venditore. Se la " cricca comprende che l' aver tentato la truffa gli è andata male , acconsentirà a stracciare il tutto altrimenti una bella denunzia per truffa circostanziata da nomi e cognomi farà giustizia a tutti.
 

peopeone

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Va bene, sulla questione assegno postdatato ne ho sentite di tutti i colori.
Sarà pure irregolare, ma non lo puoi incassare prima della data indicata; i signori bonnie e clyde (venditori) hanno accettato e controfirmato.....anche se...forse...non avevano realizzato che non potevano ancora arraffare i MIEI soldi, ma hanno accettato loro malgrado. Quindi c'è accordo tra le parti! Non credo sia io qui l'accusata, ma LORO che si sono dimenticati di scrivere sul preliminare che esiste un grave vizio. Da parte mia mi sono messa al "riparo" diciamo così, infatti i soldi non li ho ancora persi e mi chiedo: il venditore ha interesse a questo punto a portare avanti la farsa ed incassare il mio assegno se è lui in difetto? Non sono io quella che non può comprare (sono pronta con il mutuo...) ma è lui che non può vendere, giusto? E' lui la parte inadempiente.......e sicuramente si guarda bene dall'incassare impropriamente quell'assegno.......tutte le caserme dei dintorni lo conosceranno!!!!!
Ripeto, l'incasso di quell'assegno era subordinato alla sottoscrizione dell'atto notarile.
E' vero che forse possono giocare la carta del...tempo non ancora "scaduto" (30/06/2011), ma se le cose non si sbloccano i signori possono portare a oltranza il preliminare perchè non hanno i fondi necessari per togliere il pignoramento e incassare cos' il mio assegno?
Mamma mia......come siamo complicati in Italia......e c'è sempre qualcuno pronto a romperti le uova nel paniere.....ufffaaa
 

pensoperme

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Ancora fuffa.

Non è questione legata al tuo caso, sul quale non ho posto attenzione, il mio intervento era legato a correggere una informazione falsa.

NOn solo l'assegno postdatato lo si può incassare prima, ma non lo si può nemmeno bloccare (si bloccano solo dietro regolare denuncia per furto o smarrimento o non ci sia una denuncia per qualcosa di serio), non basta una telefonata alla banca...

Per paradosso è più facile bloccare un assegno DATATO (8 giorni su piazza 15 fuori), passato un certo tempo.

Non ho postato gli articoli di legge ma nelle sentenze postate trovi i riferimenti.

Ora Lascio di nuovo questo luogo di professionismo imperante e torno al mio lavoro di non professionista.. ;) :^^:
 

studiopci

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Peopoenone
Sarà pure irregolare, ma non lo puoi incassare prima della data indicata; i signori bonnie e clyde (venditori) hanno accettato e controfirmato.....anche se...forse...non avevano realizzato che non potevano ancora arraffare i MIEI soldi, ma hanno accettato loro malgrado. Quindi c'è accordo tra le parti! Non credo sia io qui l'accusata, ma LORO che si sono dimenticati di scrivere sul preliminare che esiste un grave vizio.

Precisiamo che tu non sei l'accusata ma la parte lesa in questa storia, poi ci sarà anche l'accordo tra le parti a concludere la vendita ma, particolare non trascurabile , questi " signori " non hanno nessun potere a vendere un immobile che non è nella loro disponibilità bensi sotto custodia giudiziaria e sotto procedimento di vendita giudiziaria. Tutto il procedimento così come iniziato e la proposta è nulla, non può esistere una vendita e tutti gli accordi presi non ha nessun valore giuridico, legalmente parlando è una truffa, truffa perpetrata ai tuoi danni. Se interessato all'acquisto dell'immobile in oggetto, la procedura corretta è quella di prendere contatto con il Tribunale ed il curatore e con loro definire la possibilità di intervenire nell'acquisto dell'immobile, ma dico molto onestamente che non so se è possibile in questa fase del procedimento giudiziario ( l'immobile è gia stato posto al primo incanto andato deserto ) , un Notaio ti saprà essere molto più di aiuto, fermo restante che penso il problema principale sia risolvere la questione proposta ed assegno ( che come giustamente precisato da pensoperme è riscuotibile da oggi anche se postdatato), e la cosa migliore levarsi da questa situazione. La casa sarà anche bella ma i rischi sono tanti, principalmente futuri.
 

Antonello

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Agente Immobiliare
Sarà pure irregolare, ma non lo puoi incassare prima della data indicata

Su tutti gli assegni c'è scritto: a vista pagate questo assegno.
Se proprio vogliono, i signori B. & C. vanno in banca e se c'è provvista (soldi) il cassiere è obbligato a pagare, anche se posdatato.
Ti riconsiglio di bloccare il pagamento.
 

studiopci

Membro Storico
" Un tempo l’emissione di un assegno postdatato era considerato un reato e punito con sanzioni pecuniarie anche se in realtà era molto raro che si arrivasse a tanto.

Con il D.lgs.507/99 non si configura più un illecito penale bensì l’evasione dell’imposta di bollo (vedere DPR 642/1972). Perché? Perché un assegno postdatato assume in pratica la veste di una cambiale e come tale soggiace alla normativa dell’imposta di bollo (12 per mille).

L’assegno postdatato può essere presentato all’incasso a vista in virtù del r.d. 21/12/1933 che dispone che l’assegno è pagabile a vista e ogni altra disposizione si ha per non scritta.

Quindi vediamo che succede se si emette un assegno postdatato:
- l’assegno viene presentato alla data (oppure posteriore) indicata: non succede nulla poiché non risulta la postdatazione.
- l’assegno viene presentato prima della data indicata: se vi è provvista la banca paga l’assegno e dovrebbe denunciare all’Ufficio del registro (e quindi Agenzia Entrate) l’emittente dell’assegno per evasione dell’imposta di bollo nonché le sanzioni previste (che dovrebbero essere da 1 a 5 volte l’imposta evasa).

Nel caso infine che non vi sia provvista, il presentatore per potere procedere al protesto deve regolarizzare fiscalmente l’assegno con il versamento (in questo caso lui) andando all’Ufficio del registro per il pagamento dell’imposta evasa oltre alle relative sanzioni.
Ovviamente a carico dell’emittente del cabriolet vi sono tutte le sanzioni etc."

Non penso che i signori venditori siano tanto sprovveduti specie se indirizzati da questo fantomatico Avvocato politico.
 

gcaval

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l'immobile è gia stato messo all'asta ( quindi è gia sotto procedimento coattivo di vendita ) ed il primo incanto è andato deserto, certo che è sempre possibile la vendita ma in questa fase ,questa deve avvenire con provvedimento del Tribunale o per meglio dire con l'autorizzazione e con l'intervento del curatore innanzi a cui si farà il preliminare di vendita ed il successivo rogito ( sempre che l'importo copra i debiti e non ci siano altre istanze in corso )

Da quanto scrive, si tratta di un'esecuzione immobiliare e non di un fallimento, quindi non c'è nessun curatore fallimentare, ma solo un giudice o un delegato (notaio, commercialista). oltre un custode. La proprietà è sempre in capo ai signori, e da quanto si dice qui, anche il possesso. In più, se anche questo non fosse così, è possibile sempre e comunque fare un contratto di vendita di cosa futura! Anch'io posso promettere in vendita la casa dei signori, pur non essendone il proprietario. Ciò non rende il contratto nullo, ma me inadempiente nel momento in cui non ho i titoli per poterlo portare a conclusione con il trasferimento della proprietà reale.
Sembrerà assurdo, ma è assolutamente così.

Ti ribadisco che la cosa importante è trovare l'accordo con il creditore (da quanto detto qui ce n'è solo uno). Poi ovviamente bisogna andare in tribunale per l'estinzione della procedura, come già detto. Ovviamente questo passo è indispensabile, perché il pignoramento è trascritto e quindi l'immobile non si può vendere. Ma se il creditore rinuncia agli atti, la procedura viene estinta e il pignoramento cancellato. Ergo l'immobile si può trasferire di proprietà, come concordato nel preliminare.
Bisogna vedere dunque cosa c'è scritto nel preliminare, se l'acquirente si è impegnato al pagamento del debito (ma mi sembra di aver capito che del pignoramento non se ne sia fatta mai menzione) oppure se c'era la condizione che l'acquisto sarebbe avvenuto dopo la cancellazione di questo, ecc. ecc.
 

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