Nicoletta Pini

Membro Ordinario
Agente Immobiliare
Conosco gli accordi territoriali. In questo caso non si può applicare il contratto concordato che sia transitorio o 3+2.

Io continuo a ripetere che mi risulta si possa fare un 4+4 dove il locatore è persona fisica e il conduttore è società di capitali. Non sei d'accordo?
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Potresti spiegarmi, Nicoletta, le ragioni per cui non è possibile stipulare un contratto per uso foresteria o transitorio tra locatore (persona fisica) e conduttore (società)? :domanda:
 

Nicoletta Pini

Membro Ordinario
Agente Immobiliare
Uso foresteria non è possibile perchè il locatore vuole aderire alla cedolare secca.
Transitorio non è possibile perchè il canone chiesto supera il canone che si dovrebbe applicare secondo gli accordi territoriali.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Uso foresteria non è possibile perchè il locatore vuole aderire alla cedolare secca.

Indipendentemente dal tipo di contratto, se il conduttore è una società, NON è ammessa la cedolare secca, anche se desse l'alloggio ad un dipendente.

Il contratto 4+4 è quello standard.
Se poi la richiesta del conduttore è per un periodo transitorio, inferiore a 18 mesi , puoi optare per il contratto transitorio.
C'è anche l'alternativa "per uso foresteria", (applicabile solo alle società), regolamentato solo dal codice civile: qualcuno oggi diffida di questo tipo di contratto, proprio perchè non regolamentato.

Qualunque si a la tipologia contrattuale, non è ammessa la cedolare secca: per poterne usufruire entrambi i contraenti debbono essere persone fisiche.
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Basty ha perfettamente ragione, Nicoletta! :applauso: Nella fretta, mi è sfuggito il fatto che la locazione transitoria, in questo caso, per godere della cedolare, può essere intestata solo a persona fisica, non già a società! :disappunto: Perciò, al #8, Locazione transitoria: Cedolare: no.
Scusate, è il Natale...:risata:
 

Nicoletta Pini

Membro Ordinario
Agente Immobiliare
Grazie a tutti! Nel frattempo ho anche parlato con un avvocato specializzato in affari immobiliari il quale mi ha assicurato che l'importante è che il Locatore sia persona fisica per poter aderire alla cedolare secca. Il conduttore può anche essere società, nel contratto 4+4.

E' un casino perchè c'è già una proposta di locazione firmata e il Locatore VUOLE fare la cedolare secca. Ora come faccio a dirgli che non si può?
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Nel frattempo ho anche parlato con un avvocato specializzato in affari immobiliari il quale mi ha assicurato che l'importante è che il Locatore sia persona fisica per poter aderire alla cedolare secca. Il conduttore può anche essere società, nel contratto 4+4.

sicuro sicuro?

(circolare 26/e ADE) ......Tenuto conto che la norma consente l’applicazione della cedolare secca
solo per gli immobili abitativi locati con finalità abitative, escludendo quelle
effettuate nell’esercizio di un’attività di impresa, o di arti e professioni, occorre
porre rilievo, al fine di valutare i requisiti di accesso al regime, anche all’attività
esercitata dal locatario ed all’utilizzo dell’immobile locato.

Esulano dal campo di applicazione della norma in commento, i contratti
di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di
impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo
dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti.
Sono altresì esclusi dall’applicazione della norma in commento anche i
contratti di locazione di immobili accatastati come abitativi, ma locati per uso
ufficio o promiscuo.

Il locatore può, invece, esercitare l’opzione per il regime della cedolare
secca in relazione ai contratti di locazione conclusi con soggetti che non
agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni. Sono quindi compresi
anche i contratti conclusi con enti pubblici o privati non commerciali, purché
risulti dal contratto di locazione la destinazione degli immobili ad uso abitativo
in conformità alle proprie finalità. In tal caso, infatti, è soddisfatto il requisito
della destinazione dell’immobile all’uso abitativo previsto dalla norma.
 

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