Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Risposta ADE relativa alla problematica della vendita infraquinquennale con mancato riacquisto e relative sanzioni:


Testo richiesta informazioni:
Immobile acquistato come prima casa, rivenduto prima dei cinque anni e senza procedere ad un nuovo acquisto...Qualora il venditore, che non riacquista, sia colpito da sanzioni ma sia insolvente, l'Agernzia delle Entrate puo` rivalersi sull' acquirente finale?..Esiste un privilegio speciale da parte dello stato?..qual e` la differenza fra il recupero dell'imposta di registro e l'eventuale privilegio speciale dello stato?..grazie

Testo risposta:
Gentile contribuente, nella fattispecie rappresentata non si ravvisa una responsabilità in capo al soggetto acquirente. In base all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/1986, per i trasferimenti di case di abitazione non di lusso, si applica l'imposta di registro nella misura agevolata del 3%. L'agevolazione fiscale di cui trattasi, tuttavia, decade, tra l'altro, se l'immobile viene ceduto prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del suo acquisto, salvo il caso di acquisto, entro un anno, di altro immobile da adibire a propria abitazione principale [cfr. nota II-bis), dell'art. 1 della citata Tariffa]. Come precisato più volte dall'Amministrazione finanziaria (da ultimo con circolare n. 38/2005, paragrafo 5) "l'imposta, dovuta a seguito della decadenza dall'agevolazione, ha natura complementare". Trattandosi di imposta complementare, si rende applicabile il disposto dell'art. 57, comma 4, del D.P.R. 131/1986, il quale stabilisce che l'imposta complementare, dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti, è a carico esclusivamente di quest'ultima. Con riferimento al quesito in esame, pertanto, tale carico fiscale non incombe, in via solidale, anche sull'acquirente dell'abitazione in quanto l'accadimento indicato nel quesito stesso non costituisce fatto ad esso imputabile. Si precisa che ai sensi dell'art. 56, comma 4, del citato DPR 131/1986 lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal codice civile. Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data di registrazione. Cordiali saluti
 

Umberto Granducato

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Agente Immobiliare
art. 56, comma 4, del citato DPR 131/1986:

4. Per la riscossione coattiva delle imposte, delle soprattasse, delle pene pecuniarie e degli
interessi di mora si applicano le disposizioni degli artt. 2, da 5 a 29 e 31 del regio decreto 14
aprile 1910, n. 639. Lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal codice civile. Il
privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data di registrazione.
 

Umberto Granducato

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Agente Immobiliare
Accertamenti ed informazioni relativi ai privilegi
immobiliari.

1. Nell’indagine preliminare al ricevimento degli atti per i quali sussiste
l’obbligo di visure ipotecarie, il Notaio deve esaminare i titoli di
provenienza risalenti all’ultimo quinquennio, al fine di verificare l’esistenza
di privilegi immobiliari a garanzia delle imposte indirette dovute per quegli
atti.
2. Quando possa sussistere un privilegio, il Notaio deve informarne i
contraenti sull'importanza di una completa indagine sui privilegi
immobiliari e sulle possibili conseguenze pregiudizievoli, suggerendo le
soluzioni che meglio tutelino gli interessi dei contraenti.
3. Il Notaio che riceve atti di finanziamento da garantirsi con ipoteca
riferisce dell’esistenza dei privilegi sopra specificati nella relazione
preliminare alla stipulazione.
4. L’atto notarile deve contenere la regolamentazione pattizia delle
conseguenze dei privilegi immobiliari; quando i contraenti intendano
comunque addivenire alla conclusione del contratto senza preventiva
indagine al riguardo, se ne farà menzione.
5. Quando i contraenti gli affidino specifico incarico professionale, il Notaio
eseguirà ulteriori accertamenti circa l’effettiva esistenza e consistenza di
privilegi immobiliari.
6. Solo in conseguenza di specifico accordo tra i contraenti, il Notaio potrà
ricevere somme in deposito allo scopo di garantire l’adempimento da parte
del debitore dell’obbligazione assistita dal privilegio.

Commento :

A) Il privilegio immobiliare
Talune ragioni di credito sono munite dalla legge di tutela preferenziale rispetto
ad altri crediti concorrenti nell’esecuzione forzata, indipendentemente dalla data
della loro nascita ed in deroga al principio generale della par condicio
creditorum (articoli 2741 e 2745 del codice civile). La particolare qualificazione
di questi crediti è una causa legittima di prelazione: il privilegio.
La fonte dei privilegi è solo legale: la loro disciplina è contenuta nel codice
civile ed in alcune norme speciali.
Il codice civile detta l’ordine dei privilegi immobiliari nell’articolo 27801. In
primo luogo, sono privilegiati i crediti dello Stato per le imposte sui redditi
immobiliari (IRPEF, irpeg ed ilor) a garanzia della quota dell’imposta imputabile
a redditi immobiliari esclusi dal privilegio generale mobiliare regolato
dall’articolo 2759 del codice civile, gravando su tutti gli immobili del
contribuente situati nel territorio del Comune dove si riscuote il tributo, nonché
sui frutti, fitti e pigioni degli stessi(articolo 2771 del codice civile). Per “redditi
immobiliari” si devono intendere quelli fondiari (dominicali dei terreni, agrari e
dei fabbricati secondo l’articolo 25 d.p.r. 917 del 1986, anche non determinabili
catastalmente, definiti dall’articolo 70 d.p.r. 917 del 1986), ma anche i canoni di
locazione dei terreni per usi diversi dall’agricoltura.
Vengono poi i crediti per contributi relativi alle opere di bonifica e di
miglioramento fondiario; di seguito i crediti dello Stato per le concessioni di
acque; quindi i crediti dello Stato per tributi indiretti ed invim (articolo 2772 del
codice civile); dopo di questi sono collocati i crediti dipendenti da reato
(articolo 316 del codice di procedura penale).
Per ciascun tributo indiretto esistono disposizioni speciali:
- imposta sul valore aggiunto: articolo 18 V comma ed articolo 62 V comma del
d.p.r. 633 del 1972, nonché articolo 2772 II comma del codice civile, secondo il
quale i crediti dello Stato hanno privilegio sugli immobili che hanno formato
oggetto di cessione ed a quelli ai quali si riferisca il servizio prestato, in caso di
responsabilità solidale del cessionario o nel caso di rivalsa verso il cessionario
ed il committente
- imposta di registro: articolo 56 IV comma d.p.r. 131 del 1986.
- imposte ipotecarie e catastali: articoli 8, 13 e 17 d.lgs. 347/90.
- invim: articolo 28 dpr 643/72
- imposta sulle successioni e donazioni: articoli 41 I comma e 60 d.lgs. 346/90,
articolo 2772 ultimo comma del codice civile.
B) Il diritto di seguito
I privilegi immobiliari sono sempre “speciali”: alla prelazione nell’esecuzione si
aggiunge anche il “diritto di seguito” (articolo 2747 secondo comma del codice
civile) e la garanzia assume una forza assimilabile all’ipoteca; il terzo
subacquirente di un immobile gravato da privilegio si viene a trovare nella
medesima condizione di soggezione del terzo acquirente di un immobile
ipotecato.
Per le imposte principali e complementari vale il principio della inopponibilità
dei diritti dei terzi acquistati successivamente al sorgere del privilegio (articolo
2772 IV comma del codice civile); per le imposte suppletive, il comma
successivo fa salve le ragioni dei terzi, anche se acquistate successivamente.
La determinazione del momento della nascita del privilegio diviene così
fondamentale, per individuare le categorie di terzi che possono vedere
pregiudicate le proprie ragioni dal debito tributario del proprio dante causa.
Esistono al riguardo diversità di opinioni, tra chi (con la giurisprudenza) reputa che il privilegio sorga con la confezione dell’atto giuridico e chi invece ritiene che esso possa dirsi nato solo con l’emissione di un atto d’imposizione da parte dell’amministrazione finanziaria.
Il diritto di seguito ha sempre una delimitazione temporale: decorso un certo
termine, esso non può pregiudicare le ragioni dei terzi titolari di diritti
sull’immobile.
Per i tributi diretti, il tempo determina l’attribuzione del privilegio al credito,
riconosciuto alle imposte iscritte nei ruoli resi esecutivi nell’anno in cui il
concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell’esecuzione,
e nell’anno precedente (articolo 2771 II comma del codice civile).
Per i tributi indiretti riferibili ad un acquisto immobiliare, il privilegio può
essere esercitato dall’erario in danno dei terzi nel termine di cinque anni,
decorso il quale evapora la preferenza riservata al credito erariale.
Nel caso dell’imposta di registro, il privilegio si estingue decorsi cinque anni
dalla data di registrazione dell’atto: articolo 56 IV comma d.p.r. 131 del 1986;
termine esteso all’invim (articolo 31 d.p.r. 643 del 1972); per le imposte
ipotecarie e catastali, rileva quella stessa data, o la data in cui è stata eseguita o
doveva essere eseguita la formalità o la voltura (articolo 17 IV comma d.lgs.347
del 1990). Per l’imposta di successione, i cinque anni decorrono dalla apertura
della successione, o dal giorno di scadenza dell’ultima rata in caso di dilazione,
ovvero dal giorno di decadenza per l’accertamento in caso di omessa
dichiarazione (articolo 41 del d.lgs. 346 del 1990); in tale ultima eventualità, il
termine è perciò particolarmente esteso, potendo arrivare al lo spirare
dell’undicesimo anno dall’apertura della successione.
Il termine è di decadenza, e perciò non suscettibile di sospensione od
interruzione.
Trascorso il termine senza che l’Amministrazione finanziaria abbia iniziato
l’azione esecutiva mediante pignoramento dell’immobile, il privilegio non è più
esercitabile contro le ragioni dell’acquirente, pur se fosse posto a garanzia
dell’imposta complementare.
Nel caso in cui si ritenesse sussistente il privilegio per l’imposta dovuta in
conseguenza della decadenza da agevolazioni fiscali per imposte di registro,
ipotecaria e catastale, questa circostanza renderebbe inoperante il privilegio per
tutti i trasferimenti di immobili avvenuti dopo quattro anni ed un giorno dalla
registrazione dell’atto di acquisto agevolato; in questi casi, la possibilità
dell’erario di agire esecutivamente per il soddisfacimento del credito
privilegiato – esaurito il termine annuale per il riacquisto – si verificherà solo
dopo l’estinzione del privilegio (decorsi cinque anni dalla data di registrazione
dell’atto); così avverrebbe per tutte le imposte per le quali l’atto
dell’Amministrazione sia stato oggetto di impugnazione, stante il più che
probabile durata del contenzioso oltre il termine quinquennale.
C) Pubblicità (mancante) del privilegio immobiliare
Il privilegio, inoltre, è generalmente occulto: esso trova riconoscimento nella
legge e non necessità di alcuna pubblicità legale. L’inesistenza di meccanismi
che ne consentano la conoscibilità assimilabili ai registri immobiliari, pertanto,
pone l’acquirente del bene assoggettato al privilegio in uno soggezione più
gravosa rispetto a colui che acquisti un bene ipotecato.
I casi di maggiore criticità riguardano l’imposta complementare, con i connessi
interessi e sanzioni (quando la legge le ricomprenda espressamente), per la
quale minori sono gli indici di pericolo percepibili dal terzo acquirente
dell’immobile soggetto al privilegio.
In particolare, devono considerarsi:
a) l’imposta liquidata in seguito ad accertamento di maggior valore;
b) l’imposta liquidata in seguito all’avveramento di condizione sospensiva
apposta all’atto
c) l’imposta derivante dalla decadenza da agevolazioni fiscali.
Per quest’ultimo caso, sono state recentemente espresse autorevoli perplessità
circa la sussistenza del privilegio, in particolare per la decadenza dalle
agevolazioni conseguite per l’acquisto della “prima casa”. Sino alla definizione
dell’argomento, è prudente considerare esistente il privilegio, con estensione a
questa ipotesi delle considerazioni sin qui svolte.

D) Dovere di informazione e chiarimento del Notaio in materia di privilegi
immobiliari
Compete al Notaio, rientrando nella sua ordinaria diligenza, presumere la
possibilità di privilegi fiscali immobiliari per imposte indirette per il solo fatto
che l’acquisto avvenga nell’ambito temporale di operatività del privilegio; ne
discende l’obbligo di informazione e di chiarimento nei confronti delle parti,
mediante precisa illustrazione dell'importanza di una corretta e completa
indagine sui privilegi fiscali immobiliari e delle possibili conseguenze
pregiudizievoli.
Nel ricevere un atto per il quale sussiste l’obbligo di visure ipotecarie, e per il
quale possa sussistere un privilegio, il Notaio suggerirà una regolamentazione
pattizia delle conseguenze dell’esistenza di privilegi immobiliari2.
Nell’ipotesi in cui i contraenti non ritengano opportuno provvedere alla
preventiva indagine sulla esistenza di privilegi immobiliari, il Notaio ne farà
menzione nell’atto.
In seguito al conferimento di specifico incarico professionale, il Notaio potrà
eseguire accertamenti circa l’effettiva esistenza e consistenza di privilegi
immobiliari che non risultino già esistenti dai titoli di provenienza risalenti
all’ultimo quinquennio.
I controlli possono riguardare::
- l’avvenuta definizione della congruità dei valori dichiarati negli atti
assoggettati ad imposte indirette intercorsi nel quinquennio precedente, e la
prova del pagamento delle imposte principali e complementari, delle sanzioni,
degli interessi e delle indennità di mora eventualmente dovuti;
- l’inesistenza di controversie in attesa di definizione presso le Commissioni
tributarie o presso l’Autorità giudiziaria, dalle quali possa scaturire un gravame
fiscale privilegiato;
qualora si reputi assistita da privilegio anche l’imposta conseguente alla
decadenza da agevolazioni, il riscontro della presenza di trattamenti fiscali
agevolativi in occasione dei precedenti trasferimenti infraquinquennali e
dell’inesistenza di vicende che provochino la decadenza dall’agevolazione
conseguita.
Le ricerche relative all’esistenza di privilegi immobiliari possono richiedere
l’accesso ad archivi distanti tra loro e di difficile consultazioni, quando non
addirittura rese impossibili anche dalle disfunzioni dell’Amministrazione. La
richiesta di certificazioni che attestino la situazione dei pagamenti e dei carichi
sospesi, ovvero indichino i valori dichiarati e quelli definiti per adesione
dell’Ufficio od in via contenziosa, può richiedere tempi lunghissimi. Il risultato
delle ricerche può perciò non essere esaustivo, lasciando l’acquirente
nell’incertezza circa l’esistenza e l’entità dei crediti tributari assistiti da
privilegio speciale.
L’accertamento dei carichi tributari privilegiati che possono gravare su di un
immobile si può ben definire una probatio diabolica3.
Il Notaio non ha peraltro alcun dovere o potere di imporre la prestazione di
garanzie o di deposito di somme all’alienante, né di rifiutare il proprio ministero
in caso di accordo tra le parti che escluda una indagine sui privilegi.


(fonte notaio Busani)
 

gcaval

Membro Attivo
Professionista
Si precisa che ai sensi dell'art. 56, comma 4, del citato DPR 131/1986 lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal codice civile. Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data di registrazione.

Forse sono tonto io, ma questa ultima frase sibillina cosa vuol fare intendere, alla luce di quanto hai anche successivamente postato? Mi sembra che siamo punto e a capo.
 
M

marcellogall

Ospite
E' la stessa risposta che l'ADE mi aveva già dato tempo addietro e che avevo inserito più volte nel forum.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Ricordo la polemica sul tema emersa in un' altra discussione, ma non ricordo chi sosteneva la tesi del privilegio speciale.

Leggendo le varie risposte e commenti notarili postati, io sarei portato a dar ragione a chi sosteneva un atteggiamento prudente, in contrasto con marcellogall.

Leggendo ed interpretando l'italiano, mi sembra debba concludersi che l'acquirente non possa essere chiamato a rispondere in solido delle imposte complementari dovute dal venditore. (quindi se a sua volta rivendesse il bene, nulla potrebbe essergli richiesto al riguardo). Ma rimarrebbe invece il privilegio speciale sull'immobile, e se questo rimane nella proprietà dell'acquirente, la sua partecipazione solidale al debito del 1° venditore, uscita dalla porta, rientrerebbe dalla finestra :shock:

E considererei veramente meritorio che notaio ed agente i. tenessero presente la situazione, avvertendo il compratore e consigliando il deposito in garanzia.
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Forse sono tonto io, ma questa ultima frase sibillina cosa vuol fare intendere, alla luce di quanto hai anche successivamente postato? Mi sembra che siamo punto e a capo.

E' una risposta di un funzionario ADE, quindi bisognerebbe chiedere a lui.... sul fatto che siamo punto e a capo temo di essere d'accordo.


E' la stessa risposta che l'ADE mi aveva già dato tempo addietro e che avevo inserito più volte nel forum.
non è la stessa. Si parla di privilegio speciale che è il nodo della questione.


Ricordo la polemica sul tema emersa in un' altra discussione, ma non ricordo chi sosteneva la tesi del privilegio speciale.Leggendo le varie risposte e commenti notarili postati, io sarei portato a dar ragione a chi sosteneva un atteggiamento prudente, in contrasto con marcellogall.
Leggendo ed interpretando l'italiano, mi sembra debba concludersi che l'acquirente non possa essere chiamato a rispondere in solido delle imposte complementari dovute dal venditore. (quindi se a sua volta rivendesse il bene, nulla potrebbe essergli richiesto al riguardo). Ma rimarrebbe invece il privilegio speciale sull'immobile, e se questo rimane nella proprietà dell'acquirente, la sua partecipazione solidale al debito del 1° venditore, uscita dalla porta, rientrerebbe dalla finestraE considererei veramente meritorio che notaio ed agente i. tenessero presente la situazione, avvertendo il compratore e consigliando il deposito in garanzia.
da quello che ho letto credo tu abbia ragione sul prudente, ma la tendenza è quella della non solidarietà (parere personale). Sembra non ci siano casi accaduti quindi attendiamo il primo sciagurato :confuso:
 

gcaval

Membro Attivo
Professionista
Sembra non ci siano casi accaduti quindi attendiamo il primo sciagurato

Be', speriamo proprio di no, sia per lo sciagurato, sia per noi tutti. :)

E comunque, questo tema potrà diventare importante nell'immediato futuro, perché se è vero che molti stanno vendendo per esigenza, anche prima dello scadere dei 5 anni, è molto probabile che non riacquisteranno entro l'anno successivo, sia perché non ne avranno la possibilità, sia perché le banche pare non ne vogliano più sapere di erogare i mutui...

Trentun anni, 1800 euro e un tempo indeterminato, ma il mutuo è un miraggio | Paola Zanca | Il Fatto Quotidiano

Ahime', ne vedremo delle belle.
 

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