S

SGTorino

Ospite
Ragazzi, che insalata! Dunque, parlando con il mio notaio, mi sono sentito dire questo: Vendita da società a privato (immobile strumentale e venditore non costruttore) IVA 21% + 3% + 1% + 168 euro. Vendita tra società e società: se chi acquista, scaricherà più del 25% dell'importo dell'acquisto, richiederà di essere esente IVA e pagherà la cifra pattuita senza IVA + 3% +1% più 168. In caso scaricasse meno del 25% per sue ragioni contabili, sempre l'acquirente sarà soggetto ad IVA quindi +21% +3% +1% + 168 euro. Salvo, ovviamente che si richieda l'applicazione del reverse charge, in quest'ultimo caso.
 

doradora

Membro Junior
Privato Cittadino
a me questo non risulta,ossia il privato può acquistare da società immobiliare un immobile strumentale senza pagare l'IVA,se la società sceglie il regime esente nell'atto.
Quanto indicato sopra dall'utente che ha a sua volta riferito ciò che gli è stato detto dal notaio è la situazione vigente fino a 2 mesi fa,ora il decreto sviluppo ha cambiato le cose per agevolare la cessione da parte delle società di immobili strumentali senza più l'esborso dell'IVA.
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
a me questo non risulta,ossia il privato può acquistare da società immobiliare un immobile strumentale senza pagare l'IVA,se la società sceglie il regime esente nell'atto.
Quanto indicato sopra dall'utente che ha a sua volta riferito ciò che gli è stato detto dal notaio è la situazione vigente fino a 2 mesi fa,ora il decreto sviluppo ha cambiato le cose per agevolare la cessione da parte delle società di immobili strumentali senza più l'esborso dell'IVA.

ci puoi postare gli estremi di legge?
 
S

SGTorino

Ospite
Art. 9 – Ripristino IVA per cessioni e locazioni nuove costruzioni
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10, primo comma, i numeri 8), 8-bis) e 8-ter) sono sostituiti dai seguenti:
«8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione, di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell’edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta’ sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attivita’ sportive del 22 aprile 2008, e di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell’edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, ovvero quelle effettuate dalle stesse imprese anche successivamente nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione, e le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;
8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell’edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;»;
b) all’articolo 17, sesto comma, la lettera a-bis) e’ sostituita dalla seguente:
«a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell’articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione»;
c) alla tabella A, parte terza, il n. 127-duodevicies) e’ sostituito dal seguente:
«127-duodevicies) locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell’edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal (( decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008». ))
 

doradora

Membro Junior
Privato Cittadino
ciò che ci interessa è il punto 8 ter dell'art.10 ,per cui la novità consiste nel fatto che anche le vendite di immobili strumentali a soggetti privati possono essere cedute in esenzione da IVA dalle imprese non costruttrici o da quelle che li hanno costruiti da oltre un quinquiennio.
Appurata l'esenzione da IVA (sempre ovviamente che si eserciti tale opzione nell'atto)resta il dubbio delle tasse 4 o 10%?
Tra i professionisti che ho sentito c'è chi dice il 4 chi il 10,ma dove possiamo trovare risposta univoca?

Per la nostra discussione mi ha detto di leggere l'art 9 del D.L. 83 cosiddetto "Sviluppo"
l'art. 9 non importa alla nostra discussione perchè lì si parla di fabbricati abitativi,mentre noi disquisiamo di fabbricati strumentali per cui l'art pertinente è il 10 al punto 8 ter e non l'art 9.
 

doradora

Membro Junior
Privato Cittadino
Se è esente IVA un immobile strumentale è soggetto al 10% sul valore di scambio. Non credo esistano casi in cui applichi il 4% (sempre in esenzione IVA)...
una commercialista che sta trattando la vendita di un immobile strumentale invece sostiene che in questo caso di esenzione IVA il privato che acquista da società pagherebbe solo il 4%,mentre paradossalmente se acquistasse quello stesso immobile da un altro privato pagherebbe il 10%..nel senso che se il cedente è società anche se il cessionario è privato ,comunque verrebbe a fruire di un regime di tassazione similare a quello di una reverse charge.
 
A

Abakab

Ospite
Ciao Doradora
non avevi già postato recentemente lo stesso problema?

Credo all'epoca di aver consultato il notaio il quale mi ha risposto:
IVA : esente
Imposta di registro : 168 euro
Imposta catastale : 3%
Imposta ipotecaria : 1%
Le imposte vanno calcolate sulla cifra dichiarata in atto!
 

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