Bagudi

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Agente Immobiliare
Forse la colpa non sarà del notaio, però il tecnico ha semplicemente reperito due piante catastali e ad occhio si è subito accorto che erano diverse. Non c'è bisogno di vedere alcun immobile per accorgersi del vizio.
Il notaio poteva semplicemente presentare tutta la documentazione necessaria (piante catastali e visure) a riguardo e metterla agli atti senza bisogno di esprimere un giudizio tecnico.
Nell'atto abbiamo firmato, venditore e compratore, solo l'ultima pianta catastale, l'unica messa a disposizione dal notaio.
A mio parere non si è dato da fare tanto.
Aggiungo che, secondo me, il venditore non sa nulla.
Vedremo.



Il notaio non fa controlli, si limita ad asseverare ciò che la parte venditrice dichiara, sotto responsabilità civile e penale.
E' normale che il notaio presenti solo l'ultima planimetria catastale, perchè solo un tecnico può fare il confronto tra quanto depositato in catasto e quanto invece licenziato a suo tempo dal Comune...

La legge 122/2010 sulla conformità catastale recita infatti:

gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi a oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su immobili già esistenti, a esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, a pena di nullità, per le unità immobiliari urbane sia l’identificazione catastale, sia il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, nonché la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.

Lo Stato però non si è preoccupato di precisare che controllare la confromità catastale riporta necessariamente alla conformità urbanistica... ed è qui che casca l'asino....
 

dell'angelo

Membro Ordinario
Professionista
La conformità catastale ed urbanistica, è una dichiarazione che viene fatta da un tecnico abilitato ( geometra, architetto, ingegnere, perito edile), e non dal proprietario. Dichiarazione che viene fatta con la cosiddetta relazione tecnica di compravendita nella quale vengono indicati tutti i dati urbanistici e catastali dell'immobile e allegate le varie planimetrie visure e certificati. Tale relazione viene trasmessa al notaio prima del rogito in modo tale da rilevare tutti i dati da inserire nell'atto stesso. Inoltre tale relazione deve essere consegnata al momento dell'atto alla parte acquirente. Per cui il primo responsabile è il tecnico che rilascia tale dichiarazione. Nei panni di peppegio74, chiamerei pacificamente il tecnico e gli farei notare le difformità e quindi risolvere la situazione, non ci dovrebbero essere problemi in quanto dovrebbe essere provvisto di polizza assicurativa. Come seconda ipotesi lettera dell'avvocato.
 

Bagudi

Fondatore
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Agente Immobiliare
La conformità catastale ed urbanistica, è una dichiarazione che viene fatta da un tecnico abilitato ( geometra, architetto, ingegnere, perito edile), e non dal proprietario. Dichiarazione che viene fatta con la cosiddetta relazione tecnica di compravendita nella quale vengono indicati tutti i dati urbanistici e catastali dell'immobile e allegate le varie planimetrie visure e certificati. Tale relazione viene trasmessa al notaio prima del rogito in modo tale da rilevare tutti i dati da inserire nell'atto stesso. Inoltre tale relazione deve essere consegnata al momento dell'atto alla parte acquirente. Per cui il primo responsabile è il tecnico che rilascia tale dichiarazione. Nei panni di peppegio74, chiamerei pacificamente il tecnico e gli farei notare le difformità e quindi risolvere la situazione, non ci dovrebbero essere problemi in quanto dovrebbe essere provvisto di polizza assicurativa. Come seconda ipotesi lettera dell'avvocato.



Mi dispiace, ma dalla tua risposta si evince che abiti o in Toscana o a Parma, dove si rogita solo con la dichiarazione di conformità sottoscritta .da un tecnico.

Nel resto d'Italia, questo non esiste, per cui la relazione tecnicca viene fatta solo se il proprietario si premura di farla (praticamente nessuno, se non spinto in maniera autoritaria da un agente immobiliare...) o l'acquirente la richiede come clausola necessaria per adire al rogito.

Quindi, nell'atto notarile è il proprietario che dichiara sotto sua responsabilità la conformità dell'immobile, come detto sopra.
 

Luna_

Membro Senior
Professionista
Infatti, io scrivo dalla Sicilia e, se non avessi letto quanto da Bagudi sarei rimasta molto stranivta dalla tua risposta... la normativa nazionale è quella citata. Almeno ho saputo che in Toscana e Parma funziona così.
 

peppegio74

Membro Junior
Privato Cittadino
Mi sono appena letto parte della normativa della 122/2010.

Cito un articolo preso dal servizio di aggiornamento dei notai a riguardo della normativa indicata:

"La norma deve essere suddivisa in due parti:
  1. nella prima parte si persegue la conformità oggettiva degli immobili (la Circolare 2/2010 parla di “coerenza oggettiva”), cioè la conformità degli immobili esistenti alle risultanze del catasto;
  2. nella seconda parte si persegue invece la conformità soggettiva (o “coerenza soggettiva”, nel linguaggio dell’A.T.), cioè la corrispondenza tra le risultanze del catasto e quelle dei Registri Immobiliari.
Si sottolinea subito una importante distinzione: la conformità oggettiva è documentata attraverso una dichiarazione resa in atto dalla parte che dispone dell’immobile (o in alternativa da un tecnico abilitato); la conformità soggettiva è invece oggetto di un accertamento demandato dalla norma al notaio"

"Il notaio prima della stipula deve individuare gli intestatari catastali e verificare la conformità con le risultanze dei registri immobiliari.
Ciò rende in primo luogo inammissibile la dispensa del notaio dall’esecuzione delle ispezioni ipotecarie e catastali.
Gli accertamenti fatti dal notaio non devono obbligatoriamente essere menzionati in atto, ma la loro menzione si ritiene opportuna."

"Il mancato rispetto dei doveri di accertamento da parte del notaio non determina la nullità dell’atto, ma la sua responsabilità disciplinare e professionale."

Quindi, il notaio dovrebbe aver incaricato un suo tecnico per le verifiche urbanistiche, come dice dell'angelo.
 

Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Infatti, io scrivo dalla Sicilia e, se non avessi letto quanto da Bagudi sarei rimasta molto stranivta dalla tua risposta... la normativa nazionale è quella citata. Almeno ho saputo che in Toscana e Parma funziona così.


Io l'ho imparato su questo forum dai colleghi, ma prima non immaginavo nemmeno che esistesse una pratica così sacrosanta !
 

Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Ciò rende in primo luogo inammissibile la dispensa del notaio dall’esecuzione delle ispezioni ipotecarie e catastali.


E' esattamente quello che ha fatto il notaio, tirando fuori la planimetria catastale esistente.

Sognati che il notaio faccia degli accertamenti urbanistici a spese sue....
 

Luna_

Membro Senior
Professionista
Già immaginavo la conclusione avendo letto la normativa che , ti faccio i complimenti, ti sei andato a cercare.
Ora ti spiego il tuo interrogativo, che suppongo, sia quello inneretto.
Tale obbligo riguarda appunto la conformità soggettiva. Quindi,appunto, il cosiddetto allineamento catastale. In tal caso il notaio può avvalersi di... x verificare che vi sia una corrispondenza tra chi risulta intestatario in catasto e chi nei registri immobiliari. A volte un immobile è intestato in catasto ad A e nei registri a B.
Per la conformità oggettiva ciò non vale. Altrimenti si dovrebbe recare di volta in volta qualcuno a controllare la immobile di persona. Spero sia chiaro il concetto...
 

H&F

Membro Assiduo
Professionista
Mi sono appena letto parte della normativa della 122/2010.

Cito un articolo preso dal servizio di aggiornamento dei notai a riguardo della normativa indicata:

"La norma deve essere suddivisa in due parti:
  1. nella prima parte si persegue la conformità oggettiva degli immobili (la Circolare 2/2010 parla di “coerenza oggettiva”), cioè la conformità degli immobili esistenti alle risultanze del catasto;
  2. nella seconda parte si persegue invece la conformità soggettiva (o “coerenza soggettiva”, nel linguaggio dell’A.T.), cioè la corrispondenza tra le risultanze del catasto e quelle dei Registri Immobiliari.
Si sottolinea subito una importante distinzione: la conformità oggettiva è documentata attraverso una dichiarazione resa in atto dalla parte che dispone dell’immobile (o in alternativa da un tecnico abilitato); la conformità soggettiva è invece oggetto di un accertamento demandato dalla norma al notaio"

"Il notaio prima della stipula deve individuare gli intestatari catastali e verificare la conformità con le risultanze dei registri immobiliari.
Ciò rende in primo luogo inammissibile la dispensa del notaio dall’esecuzione delle ispezioni ipotecarie e catastali.
Gli accertamenti fatti dal notaio non devono obbligatoriamente essere menzionati in atto, ma la loro menzione si ritiene opportuna."

"Il mancato rispetto dei doveri di accertamento da parte del notaio non determina la nullità dell’atto, ma la sua responsabilità disciplinare e professionale."

Quindi, il notaio dovrebbe aver incaricato un suo tecnico per le verifiche urbanistiche, come dice dell'angelo.
Fidati le stanno come dice bagudi ( e come ti avevo detto io).
La confromità oggettiva è come ha spiegato Luna_.

Il responsabile dovrebbe essere il venditore, per sicuramente in atto è riportata la sua dichiarazione. I notai, in genere, non si fanno fregare. Hanno formule protettive collaudate. Hai controllato l'atto, come ti avevo chiesto ?

Quello che dice dell'angelo vale solo in Toscana ( non so se tutta) ed a Parma.

Dove è il tuo immobile ?
 

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