Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Non ho detto (e non avevo intenzione di dire) quello che ipotizzi.... ma .... non sei molto distante dal vero....:shock:

A quanto mi risulta, risponderei:
1) Se il contratto è stato registrato c/o l'ufficio in modo tradizionale, possono esere effettuati i versamenti successivi ANCHE in modo telematico, ma si può riutilizzare successivamente un F23 cartaceo.
2) Se il contratto è stato registrato con modalità telematica, mi è stato detto che occorre continuare ad eseguire gli adempimenti fiscali successivi con il medesimo mezzo (si spiegherebbe col fatto che l'ufficio reale di destinazione non sarebbe quello locale indicato ma la banca dati centrale, e sussiste l'obbligo di eseguire i versamenti successivi presso il medesimo ufficio iniziale)
3) Non avrei per ora timori sulla possibilità tecnica di "agganciare" i vari versamenti: ma come ti dicevo sopra, rogne per incompetenza degli addetti periferici possono sempre nascere.

Visto che stiamo sul piano delle disavventure in ambito AdE, ti racconto il caso della settimana (deve essere la mia luna sbagliata) anche se in parte OT.

- Mi trovo, causa crisi, nella situazione di dover/voler accordare ad un inquilino una riduzione del canone di locali commerciali: ho in mano la Risoluzione n. 60 del 28/06/2010 che spiega perfettamente le modalità e gli aspetti collaterali, tra i quali quelli che ovviamente mi interessano, tipo dare data certa alla diminuzione di reddito e relative conseguenze su IRPEF e Registro: manca però l'indicazione del codice tributo da utilizzate per il pagamento dei 67€ richiesti.
- Ho la fortuna di riuscire a parlare col Call Center: questo mi dice che conosce benissimo la Risoluzione, ma si permette di avere un parere opposto (alla faccia della normativa sui compiti del call center), nel senso che ritiene non applicabile la procedura suggerita; indica invece come necessara la risoluzione del vecchio contratto e la stipula del nuovo. Come se non bastasse aggiunge anche che alcune Direzioni Regionali accettano la modifica dell'importo contrattuale, altre la rifiutano.
- Tralascio gli improperi che ho telefonicamente inoltrato alla centralinista, e mi reco in agenzia.
- Questa con un sorriso mi dice due volte che non c'è obbligo di registrare, che non c'è necessità, e via ripetendo. Ho insistito, e poi chiesto: scusi ma senza registrazione avrei potuto dichiarare il minor reddito?
Risposta con sorriso beffardo: "E no signore, ci mancherebbe..."

Una bassezza simile, evidentemente frutto di una direttiva dall'alto per ostacolare ogni azione influente sulle future entrate dello stato, ti confesso che non osavo immaginarla.
Dopo questa, tutti gli impedimenti per non risolvere un banale errore formale, via CIVIS o comunicazione PEC, hanno per me una sola giustificazione.

Spero tutto vada a buon fine: a costo di piantare le tende sulla scrivania del direttore dell'ufficio.
 

Irene1

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
....... Non saprei cosa risponderti, ma se posso essere utile domani sono all' AdE della mia zona, vediamo al tuo quesito cosa rispondono, a me avevano detto che bastava la data certa, ma non ho mai abbassato canoni di locazione dei miei clienti.

L'unica certezza che abbiamo è che non c'è niente di certo ;)
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
....... Non saprei cosa risponderti, ma se posso essere utile domani sono all' AdE della mia zona, vediamo al tuo quesito cosa rispondono, a me avevano detto che bastava la data certa, ma non ho mai abbassato canoni di locazione dei miei clienti.

L'unica certezza che abbiamo è che non c'è niente di certo ;)

Ti ringrazio, ma mi permetto di dire, anche per chi ci legge, che non occorre alcun chiarimento. Bisogna invece essere fermi e ribadire al primo impiegato di turno come stanno le cose.

1) L'ufficio del Registro è istituito appositamente per dare pubblicità e data certa a qualsiasi accordo, non criminale, stipulato dai cittadini: non può rifiutarsi di svolgere il proprio compito.
2) Il medesimo ufficio non è autorizzato ad entrare nel merito di un accordo privatistico: può solo richiedere che vengano rispettate le formalità.
3) Non è scritto da nessuna parte che una modifica del canone comporti la decadenza del contratto, quindi non vi è obbligo di disdetta: e da parte di chi poi? E quali conseguenze ne deriverebbero?
4) Unico ente autorizzato ad esprimere un parere di indirizzo al contribuente è la direzione normativa della AdE, attraverso il meccanismo dell'interpello. I vari Call Center devono esimersi per legge (ho verificato) dal dare interpretazioni, soprattutto se i comportamenti degli uffici periferici risultano difformi: sono autorizzati solo a confermare una prassi consolidata.
5) Il tema è trattato da una Risoluzione emessa a seguito di un interpello, assume quindi una rilevanza, sia pur non vincolante, di tipo generale.
6) La stessa risoluzione conferma che il mezzo standard per dare data certa ad un accordo è proprio la registrazione: e specifica nel caso nostro, che gli effetti sulla imposta di registro decorrono dalla annualità successiva alla data di registrazione della modifica de canone. Certificando la data di riduzione del canone, viene automaticamente riconosciuta la decorrenza della diminuzione ai fini dell'imposta sul reddito.

Comunque per curiosità statistica ci dirai come ti risponderanno alla tua AdE.
 

Irene1

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
Fatto.... mi sono recata presso l'AdE di Montebelluna (TV) per diminuire il canone di locazione di un contratto di locazione si può proseguire nei seguenti modi:
1) se si vuole registrare la scrittura privata con data certa, 109T per il versamento dei 67,00 E e mache da bollo 14,62 per 100 righe e recarsi preso l'agenzia delle entrate dove è stato registrato il contratto originale ( ma anche no, visto che paradossalmente potrei registrarlo anche in altro ufficio)
2) comunque, visto che non c'è più l'obbligo della registrazione, consigliato dall'impegata, basta dare data certa presso l'Ufficio Postale :D e basta.

Attendo statistiche:ok:
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
1) Se il contratto è stato registrato c/o l'ufficio in modo tradizionale, possono esere effettuati i versamenti successivi ANCHE in modo telematico, ma si può riutilizzare successivamente un F23 cartaceo.
2) Se il contratto è stato registrato con modalità telematica, mi è stato detto che occorre continuare ad eseguire gli adempimenti fiscali successivi con il medesimo mezzo (si spiegherebbe col fatto che l'ufficio reale di destinazione non sarebbe quello locale indicato ma la banca dati centrale, e sussiste l'obbligo di eseguire i versamenti successivi presso il medesimo ufficio iniziale)
3) Non avrei per ora timori sulla possibilità tecnica di "agganciare" i vari versamenti: ma come ti dicevo sopra, rogne per incompetenza degli addetti periferici possono sempre nascere.


Io vado per questa strada (la meno frequentata).

SOGGETTO POSSESSORE DI PIU’ DI 10 IMMOBILI

L’obbligo di registrazione telematica per un soggetto possessore di più di 10 unità immobiliari (da computare abitazioni, uffici, negozi, cantine, magazzini, garage ecc.) sussiste. Tale obbligo deriva non dalla registrazione (lasciamo perdere: a) se la legge 26 aprile 2012, n°44, si riferisca alla sola prima registrazione o si estenda, in senso esteso, anche agli adempimenti successivi; b) se si riferisca solo ai contratti registrati dopo il 29 aprile 2012), ma dal numero degli immobili. Qualora il contratto di locazione sia stato registrato con modalità telematiche da un soggetto possessore di più di 10 immobili, anche le relative cessioni, risoluzioni e proroghe devono essere registrate con le medesime modalità: in sostanza è un obbligo, non una facoltà.
C’è, però, una eccezione. Se il contratto è stato registrato con SIRIA e IRIS (che, sostanzialmente sono software identici per compilazione semplificata, sia pure per regimi fiscali diversi), gli adempimenti successivi (cessioni, proroghe, risoluzioni), al momento (il nuovo software RLI, che dovrebbe estendersi anche a tali adempimenti, non ha ancora visto la luce), possono effettuarsi solo ed esclusivamente con modalità cartacea (anche per un soggetto possessore di più di 10 unità immobiliari).

SOGGETTO POSSESSORE DI MENO DI 10 IMMOBILI

L’obbligo di registrazione telematica per un soggetto possessore di meno di 10 immobili non sussiste. Ipotizziamo, però, che un tale soggetto abbia deciso di avvalersi di tale facoltà, registrando un contratto di locazione con modalità telematica non con SIRIA né con IRIS, ma con un programma diverso (ad es. 9.4.6). Orbene, costui è obbligato ad utilizzare la via telematica anche per gli adempimenti successivi? La risposta, a parere di chi scrive, è negativa. La circolare n°33 del 16 novembre 2006, al comma 7, ha precisato che i soggetti obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione devono utilizzare la medesima modalità anche per assolvere gli adempimenti successivi, ma ciò vale solo nel caso in cui si sia optato per il canale telematico per obbligo, non per scelta.

In sintesi: l’obbligo dell’utilizzo del canale telematico vale per tutti gli adempimenti. Chi ha più di 10 immobili ha l’obbligo di utilizzare sempre la via telematica (registrazione, cessione, proroghe ecc.), a patto, però, che il canale telematico lo consenta (no SIRIA & IRIS). Viceversa, il soggetto interessato che ha meno di 10 immobili non è obbligato a utilizzare la modalità telematica: può autonomamente scegliere la modalità che preferisce (cartacea o telematica). Pertanto costui può registrare un contratto telematicamente, rinnovarlo in maniera tradizionale cartacea, l’anno successivo ripassare alla modalità telematica ecc. (gli estremi dell’atto e l’identificativo telematico del contratto si riferiscono sempre a quello specifico ufficio delle Entrate identificato con il relativo codice (ad es. TGU2013P00215….).

Nota: trattasi di una personalissima interpretazione della scrivente (non escluderei interpretazioni difformi da parte di alcuni uffici locali delle Entrate).
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
@irene: non sono molto pratico. Sembra interessante l'alternativa postale per dare data certa. Ha il vantaggio di non avere costi, ma comporterà certamente una ... visita ... alla AdE in occasione di accertamenti sul reddito, non essendo loro a conoscenza della riduzione dell canone. Comunque tecnicamente sembra funzionare.

@Pennylove: globalmente ho capito il tuo punto di vista, sempre da tenere in conto. Questa citata però non mi torna:

C’è, però, una eccezione. Se il contratto è stato registrato con SIRIA e IRIS ........, gli adempimenti successivi (cessioni, proroghe, risoluzioni), .......... possono effettuarsi solo ed esclusivamente con modalità cartacea (anche per un soggetto possessore di più di 10 unità immobiliari).

Se si parla di Siria (cedolare) ti dò in parte ragione: ma parliamo solo di invio del modello 69, che non prevede un invio telematico ordinario (accettano però una email...): se però fosse una cessione sarebbe sempre dovuta l'imposta , al pari degli adempimenti successivi ordinari trattati con IRIS.

Non capisco perchè in entrambi questi casi tu ritenga non utilizzabile il SW "locazioni 9.4.6. pagamenti successivi". Che permetterebbe di trattare telematicamente gli adempimenti.


La circolare n°33 del 16 novembre 2006, al comma 7, ha precisato che i soggetti obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione devono utilizzare la medesima modalità anche per assolvere gli adempimenti successivi, ma ciò vale solo nel caso in cui si sia optato per il canale telematico per obbligo, non per scelta
Su questo punto logica ti darebbe ragione: ma temo di ricordare che per qualche istruzione AdE, fosse ininfluente la posizione di obbligo o scelta: se la prima registrazione è effettuata telematicamente, mi sembra mi sia stato detto che si debba continuare telematicamente: (come dicevo sopra, per via che formalmente gli adempimenti successivi devono pervenire al medesimo recapito della prima registrazione: è abbastanza assurdo, quindi spero tu abbia ragione, anche se per me è un problema superato: mi hanno fatto rientrare tra gli obbligati....)
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Non capisco perchè in entrambi questi casi tu ritenga non utilizzabile il SW "locazioni 9.4.6. pagamenti successivi". Che permetterebbe di trattare telematicamente gli adempimenti.

Purtroppo, se hai registrato un contratto con SIRIA & IRIS, non è possibile utilizzare successivamente il SW 9.4.6 (previsto per il solo regime ordinario) per gli adempimenti successivi, perché detto software non intercetta quella particolare serie prevista per SIRIA (3P) e IRIS (3I). Pertanto il soggetto che si è avvalso di SIRIA & IRIS per registrare un contratto, al momento, è impossibilitato ad effettuare in via telematica gli adempimenti successivi con altri programmi che non sono in grado di incrociare i dati ed è costretto alla registrazione su supporto cartaceo (F23 e modello 69).

Su questo punto logica ti darebbe ragione: ma temo di ricordare che per qualche istruzione AdE, fosse ininfluente la posizione di obbligo o scelta: se la prima registrazione è effettuata telematicamente, mi sembra mi sia stato detto che si debba continuare telematicamente: (come dicevo sopra, per via che formalmente gli adempimenti successivi devono pervenire al medesimo recapito della prima registrazione: è abbastanza assurdo, quindi spero tu abbia ragione, anche se per me è un problema superato: mi hanno fatto rientrare tra gli obbligati....)

Chi è obbligato (+10 immobili) deve sempre utilizzare il telematico (se il telematico lo permette), chi non è obbligato (-10 immobili) può scegliere il canale telematico (con i limiti sopra precisati) o il cartaceo e successivamente può alternarli a suo piacimento (sempre che il soggetto interessato lo voglia): i dati - serie 3 (cartaceo) e serie 3T (telematico) - sono incrociabili. Non so se la tesi che ora ti ho esposto sia corretta, quello che ti posso dire, per certo, è che è la tesi maggiormente condivisa dagli uffici delle Entrate (benché ciò, beninteso, non significhi nulla).
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Grazie Penny: non mi è chiaro però cosa tu intenda quando dici "non intercetta"

detto software non intercetta quella particolare serie prevista per SIRIA (3P) e IRIS (3I).

Presumo tu ti riferisca alle maschere "locazioni web", perché invece col SW da scaricare, nel campo Serie, posso tranquillamente scrivere 3S o 3I.

E' una casistica che non mi è mai capitata quindi non ne conosco l'esito. Mi stai dicendo che una volta inviata la richiesta di pagamento, questa viene respinta perchè non trova corrispondenza con contratti esistenti nel DB delle registrazioni ordinarie? Se così fosse, sarebbero dei veri "baluba" , come si dice da queste parti...
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Aggiornamento amenità in tema contratti telematici.......

1) La procedura "Contratti locazione" dei servizi on line, opzione "Pagamenti Imposte Registro Web" propone direttamente la lista dei contratti stipulati negli anni precedenti, e fin qui bene!

1a) Se provi ad effettuare il pagamento annualità successive di un contratto presente nella lista, ma indicando un canone inferiore a quello iniziale, si genera un errore bloccante: non è accettato un canone inferiore a quello originario di contratto (Nota: la riduzione è stata appositamente registrata, e risulta già caricata e visibile nel cassetto fiscale)

1b) Se il titolare dei contratti è deceduto, la lista dei contratti non viene trasferita ed assegnata agli eredi, nonostante la cosa sia stata notificata con Mod. 69, e poi anche con dichiarazione di successione: anche in questo caso il versamento delle annualità successive via web risulta quindi impedito.

2) Il SW Contratti di locazione 9.4.6. off-line non sembra presentare questi problemi, e presenta un campo in più: è possibile indicare che c'è stato un subentro a seguito di cambio di proprietà: sul piano formale non vengono rilevate anomalie, almeno per qualto rigurada il file da trasmettere. Staremo a vedere se il pagamento va a buon fine, visto che il versante apparentemente non risulta ancora titolare del contratto: aggiornamento da lunedì prossimo.

Nota di colore: come utente fiscoonline, uso per la trasmissione il fileinternet: nelle istruzioni viene detto che i file da inviare creati dall'applicazione sono registrati nella cartella \invio\F24 se si tratta di versamenti, nella cartella \invio\unico se si tratta di dichiarazioni ed altri documenti.... Provate allora ad immaginare in che cartella viene memorizzato il file .cff dei pagamenti successivi, pronto per l'invio.... ---> in \invio\unico :pollice_verso::
 

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