gialluc

Membro Attivo
Privato Cittadino
Salve a tutti,
vi espongo la mia assurda situazione.

Nel 2008 vendiamo un immobile a terza persona e veniamo pagati con assegno bancario che non incassiamo.
Infatti avevamo pattuito che avremo ricevuto un altro immobile in altra costruzione.

Solo che le vicende hanno portato al fallimento della cessione dell'altro immobile.

Cosa si può fare?
Praticamente avremo venduto un immobile senza incassare assolutamente nulla.

in che modo agiamo?
 
P

PROGETTO_CASA

Ospite
Salve a tutti,
vi espongo la mia assurda situazione.

Nel 2008 vendiamo un immobile a terza persona e veniamo pagati con assegno bancario che non incassiamo.
Infatti avevamo pattuito che avremo ricevuto un altro immobile in altra costruzione.

Solo che le vicende hanno portato al fallimento della cessione dell'altro immobile.

Cosa si può fare?
Praticamente avremo venduto un immobile senza incassare assolutamente nulla.

in che modo agiamo?

come fare ? Inizia a spiegarti meglio
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Salve a tutti,
vi espongo la mia assurda situazione.

Nel 2008 vendiamo un immobile a terza persona e veniamo pagati con assegno bancario che non incassiamo.
Infatti avevamo pattuito che avremo ricevuto un altro immobile in altra costruzione.

Solo che le vicende hanno portato al fallimento della cessione dell'altro immobile.

Cosa si può fare?
Praticamente avremo venduto un immobile senza incassare assolutamente nulla.

in che modo agiamo?

Ossia avete praticamente fatto una permuta con un immobile in costruzione mai terminato e avete preso solo un assegno bancario in parziale garanzia?
 

gialluc

Membro Attivo
Privato Cittadino
praticamente si...solo che non era una permuta
due atti divisi...

una compravendita ed un preliminare di vendita di un immobile in costruzione mai finito però
 
M

marcellogall

Ospite
Salve a tutti,
vi espongo la mia assurda situazione.

Nel 2008 vendiamo un immobile a terza persona e veniamo pagati con assegno bancario che non incassiamo.
Infatti avevamo pattuito che avremo ricevuto un altro immobile in altra costruzione.

Solo che le vicende hanno portato al fallimento della cessione dell'altro immobile.

Cosa si può fare?
Praticamente avremo venduto un immobile senza incassare assolutamente nulla.

in che modo agiamo?

Puoi presentare l'assegno per l'incasso sapendo che non è più protestabile:
Una volta ottenuta la comunicazione di mancato pagamento dovrai svolgere un'azione legale per vederti riconoscere i tuoi diritti.
Potrai quindi procedere al pignoramento dei beni del debitore, sempre che ce ne siano.
 

eldic

Membro Storico
Privato Cittadino
altro che non protestabile.
trascorsi 6 mesi l'assegno è addirittura prescritto; per pagarlo, la banca deve avere esplicita autorizzazione in tal senso da parte di chi lo ha staccato, altrimenti è, a tutti gli effetti, carta straccia.
 
P

PROGETTO_CASA

Ospite
altro che non protestabile.
trascorsi 6 mesi l'assegno è addirittura prescritto; per pagarlo, la banca deve avere esplicita autorizzazione in tal senso da parte di chi lo ha staccato, altrimenti è, a tutti gli effetti, carta straccia.

E' comunque un titolo esecutivo
 
M

marcellogall

Ospite
altro che non protestabile.
trascorsi 6 mesi l'assegno è addirittura prescritto; per pagarlo, la banca deve avere esplicita autorizzazione in tal senso da parte di chi lo ha staccato, altrimenti è, a tutti gli effetti, carta straccia.

Non è carta straccia. Serve una azione giudiziaria per ottenerne il pagamento, sempre che il debitore abbia ancora qualche bene.
Come ha detto progetto_casa è un titolo esecutivo.
 

eldic

Membro Storico
Privato Cittadino
LEGGE SULL'ASSEGNO - Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736
CAPO X

DELLA PRESCRIZIONE



Art. 75



Il regresso del portatore contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di presentazione.

Le azioni di regresso tra i diversi obbligati al pagamento dell’assegno bancario gli uni contro gli altri si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui l’obbligato ha pagato l’assegno bancario o dal giorno in cui l’azione di regresso è stata promossa contro di lui.

L’azione di arricchimento si prescrive nel termine di un anno dal giorno della perdita della azione nascente dal titolo.


la prescrizione dell'assegno ovviamente non estingue i diritti del beneficiario; ma l'assegno, in sè e per sè, non è più incassabile se non a fronte di autorizzazione scritta del traente.
 
M

marcellogall

Ospite
LEGGE SULL'ASSEGNO - Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736
CAPO X

DELLA PRESCRIZIONE



Art. 75



Il regresso del portatore contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di presentazione.

Le azioni di regresso tra i diversi obbligati al pagamento dell’assegno bancario gli uni contro gli altri si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui l’obbligato ha pagato l’assegno bancario o dal giorno in cui l’azione di regresso è stata promossa contro di lui.

L’azione di arricchimento si prescrive nel termine di un anno dal giorno della perdita della azione nascente dal titolo.


la prescrizione dell'assegno ovviamente non estingue i diritti del beneficiario; ma l'assegno, in sè e per sè, non è più incassabile se non a fronte di autorizzazione scritta del traente.

L'ultima frase dell'art. 75 conferma che i diritti del creditore sono sempre validi.
E' necessaria un'azione giudiziaria.
 

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