Roberto65

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Cari colleghi

a vostro giudizio, in un contratto di locazione, oltre al deposito cauzionale di tre mensilità', e' possibile inserire una garanzia in denaro da consegnare al Locatore, contro gli eventuali mancati pagamenti del canone di Locazione . Una sorta di ulteriore cauzione , ma solo per quel che riguarda gli aspetti dei pagamenti, mentre per i danni rimane valido il deposito cauzionale fruttifero.

Grazie per le vostre risposte
 

Tobia

Membro Senior
Agente Immobiliare
Una fidejussione ?
Penso intenda contanti:
6 mensilità a titolo di garanzia (non cauzione) sul puntuale pagamento della pigione.
Se si potesse fare, sarebbe corretto prevedere anche il reintegro alla somma originaria in caso di saltuario utilizzo di tutta o parte della somma a garanzia, un pò come avviene con il deposito cauzionale.

Lavorando sempre nell'ambito delle ipotesi, immagino che tale somma se equiparata ad una fideiussione debba essere anche tassata.

sentiamo @Pennylove cosa ne pensa..
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Modifico la domanda: è possibile insieme alla cauzione tradizionale , magari inferiore a 3 mensilità, affiancare una fidejussione bancaria a garanzia del mancato pagamento del canone ?
 

Roberto65

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Integro il mio quesito : secondo voi e' possibile indicare , su un contratto di locazione, 3 mensilita' di deposito cauzionale ed in un altro articolo, 3 mensilita' per garanzia contro il mancato pagamento del canone ?
 

Roberto65

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Grazie Key per la risposta. Io intendevo come parte integrante del contratto ma con un articolo distinto dal deposito cauzionale
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Modifico la domanda: è possibile insieme alla cauzione tradizionale , magari inferiore a 3 mensilità, affiancare una fidejussione bancaria a garanzia del mancato pagamento del canone ?


Ove si voglia sapere se il locatore può chiedere, in aggiunta al deposito cauzionale, un’ulteriore garanzia a copertura del pagamento del canone, la risposta è affermativa.

La legge n°392/1978 non pone alcun divieto di carattere generale in merito alle garanzie che il conduttore può offrire. Il nostro legislatore, con la legge citata, si è limitato a circoscrivere l’ambito in cui può operare l’autonomia contrattuale delle parti con riferimento a quella particolare forma di garanzia che è la concessione di una somma di denaro al locatore a titolo di deposito cauzionale, ma nulla vieta che il conduttore, a garanzia delle proprie obbligazioni – in alternativa o in aggiunta al deposito stesso (il limite delle tre mensilità è sancito unicamente con riferimento al deposito cauzionale effettuato in denaro) di prevedere altre forme di tutela aggiuntiva.

La giurisprudenza di merito e di legittimità sostengono che l’oggetto della garanzia è diverso da quello del deposito cauzionale e non ricade, quindi, nelle limitazioni previste dall’art. 11 della legge sopracitata. E’ ritenuto valido inserire in un contratto di locazione un autonomo contratto di fideiussione al fine di garantire le obbligazioni pecuniarie accettate dal conduttore, essendo l’oggetto di questo secondo accordo facilmente determinabile in relazione al canone pattuito.

Ove, invece, ci si chieda se le parti possano determinare il deposito cauzionale in misura maggiore rispetto a quella prevista in via dispositiva, dall’art. 11 della legge n°392/1978 (tre mensilità), la risposta è affermativa con riferimento alle sole locazioni abitative (salvo limitazioni imposte dalle convenzioni locali) in cui opera l’art. 13 della legge n°431/1998, negativa per le locazioni commerciali, in cui opera l’art. 79 della legge n°392/1978. Chiarificatrice, in tal senso, è la sentenza del Tribunale di Verona (22 agosto 1990): “Possono considerarsi nulle, ai sensi del combinato disposto dell’art. 79 e dell’art. 11, soltanto le clausole tendenti a costituire forme di garanzia assimilabili (quanto al contenuto e all’oggetto) al deposito di cui al citato art. 11, limitatamente alla parte eccedente la misura ivi fissata, ne deriva che deve affermarsi la piena validità della clausola che prevede l’obbligo del conduttore di fornire garanzia fideiussoria, atteso che, così formulata, l’obbligazione non comporta necessariamente, per il conduttore stesso, quella privazione di mezzi finanziari con trasferimento di tali mezzi al locatore, che il citato art. 11 intende sanzionare”.
 

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