gardabusiness

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Buongiorno a tutti. Questa mattina ho parlato direttamente con il notaio dell'acquirente, che non ha voluto stipulare il compromesso. Lui sostiene che la legge 80/2005 non applica anche alle donazioni stipulate antecedentemente la data di entrata in vigore della citata legge.
Dato che il Consiglio nazionale del Notariato sostiene il contrario, lui mi dice di inviargli il testo di riferimento, cioè qualcosa di ufficiale. Avete un link da suggerirmi???? Quello che propone in alternativa è un RINUNCIA AZIONE DI RESTITUZIONE... che a detta del mio avvocato è comunque revocabile.....

Non vorrei che l'avvocato si sbagliasse con il termine "rinunciabile" nel senso che l'azione di opposizione alla donazione è rinunciabile essendo personale, quindi uno vi rinuncia e si è a posto poi non so se sia revocabile. Sarebbe bene chiarire con un notaio.
 

Luna_

Membro Senior
Professionista
Nn mi risulta alcuno studio del CNN dopo il luglio 2005 circa la nn validita delle legge 2005 x le donazioni precedenti...

Puoi gentilmente allegare il link ?

Capitolo 2 beni di provenienza donativa[DOUBLEPOST=1398715301,1398715071][/DOUBLEPOST]
Buongiorno a tutti. Questa mattina ho parlato direttamente con il notaio dell'acquirente, che non ha voluto stipulare il compromesso. Lui sostiene che la legge 80/2005 non applica anche alle donazioni stipulate antecedentemente la data di entrata in vigore della citata legge.
Dato che il Consiglio nazionale del Notariato sostiene il contrario, lui mi dice di inviargli il testo di riferimento, cioè qualcosa di ufficiale. Avete un link da suggerirmi???? Quello che propone in alternativa è un RINUNCIA AZIONE DI RESTITUZIONE... che a detta del mio avvocato è comunque revocabile.....
Ma non si puó rinunciare a tale azione prima della morte del donante se non ricordo male...e poi non esiste un documento del cnn dove si afferma il contrario sulla 80/2005 ecco perché lo ha chiesto. Infatti il cnn aderisce all'atteggiamento prudenziale di non stipulare...[DOUBLEPOST=1398715440][/DOUBLEPOST]
[DOUBLEPOST=1398678030,1398677920][/DOUBLEPOST]Ad ogg esiste solo ED E' MOLTO CHIARA ,l'interpretazione del CNN del 2005.

Chi nn la applica va contro il consiglio del notariato

Se vi sono altre delibere del CNN dopo il 2005 allegate il link

Esiste e l'ho allegato
 

Allegati

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Luna_

Membro Senior
Professionista
Non vorrei che l'avvocato si sbagliasse con il termine "rinunciabile" nel senso che l'azione di opposizione alla donazione è rinunciabile essendo personale, quindi uno vi rinuncia e si è a posto poi non so se sia revocabile. Sarebbe bene chiarire con un notaio.

Per la certezza del traffico giuridico non si puó revocare la rinuncia all'opposizione se non ricordo male...

Ricordavo bene:

La prevalente dottrina ha escluso tale possibilit, considerando definitivo sia l'atto di rinunzia preventivo che l'atto di revoca. La prima ovvia considerazione quella che altrimenti si potrebbe avere, fino all'apertura della successione un'altalena continua tra atti di opposizione, rinunzie e revoche dell'opposizione e rinunzie e revoche delle rinunzie, creando continua incertezza nelle situazioni giuridiche.

Dobbiamo aggiungere che in dottrina sostenuto il principio che le rinunzie sono ritenute atti revocabili solo quando la revoca espressamente prevista: cos la rinunzia all'eredit. Non si ritiene revocabile la rinunzia all'azione di riduzione. Inoltre se vero che dall'opposizione non derivano effetti nella sfera giuridica altrui, per cui la rinunzia preventiva o la revoca dell'opposizione non violano il principio del neminem ledere, altrettanto non pu dirsi per la revoca della rinunzia o dell'opposizione; con questi atti si sono creati i presupposti per l'efficacia sanante a beneficio esclusivo dei terzi derivante dal decorso del termine ventennale, pertanto la loro revoca, rimuovendo detti presupposti finisce per agire in senso negativo nella sfera giuridica altrui (aventi causa dal donatario i cui acquisti diventerebbero di nuovo insicuri anche dopo la scadenza dei venti anni dalla trascrizione della donazione!).

Parlano di "rinunzia definitiva" Busani e in definitiva anche Gazzoni (1) e Carlini - Ungaro Trasatti (2) poich la ratio della modifica e lo scopo perseguito del legislatore quello di favorire la certezza e stabilit degli acquisti dei terzi.



(1) GAZZONI: "se non ovviamente dubbia l'irrevocabilit della revoca o della rinunzia, una volta maturato il ventennio dopo la revoca o la rinunzia stessa, perch la intervenuta stabilizzazione degli effetti dell'acquisto in favore del terzo impedisce al legittimario di opporsi e poi di iniziare l'azione di riduzione, nell'ipotesi in cui il ventennio sia ancora pendente, pur nel dubbio, deve parimenti propendersi per l'irrevocabilit non tanto a tutela dell'affidamento in- generato nel terzo, quanto perch la ratio della novella quella di favorire la stabilizzazione degli effetti in chiave di certezza della circolazione dei beni."



(2) G.CARLINI e C.UNGARO-TRASATTI: L'atto di rinuncia all'opposizione non ritrattabile da parte dell'autore. Valgono al riguardo le considerazioni svolte dalla dottrina con riferimento alla rinunzia all'azione di riduzione, il che peraltro di immediata evidenza rispetto allo scopo per il quale la rinuncia stessa stata pensata, che quello di facilitare la circolazione dei beni oggetto di donazione e quindi la certezza dei traffici giuridici relativi a detti beni."
 
Ultima modifica:

Francesco Talotta

Membro Ordinario
Agente Immobiliare
Mandagli una PEC al notaio con scritto di ritornare a scuola a studiare!! :s Il link digli di andarselo a cercare da solo! Buona fortuna

Scusate l'intrusione.... vecchi ricordi....:D
 

ghiga64

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Questa mattina manderò al notaio tutte le info recuperate oltre alla fattibilità dell'atto da parte di altri due noti studi notarili. Ieri, invece ho avuto la novella da parte venditrice che, per timori infondati, vuole restituire la caparra confirmatoria d'accordo con l'acquirente, sino a che quest'ultimo nn avrà trovato una strada da prendere....a parte la mia incredulità, ho fatto parente alle parti la fattibilità reale dell'atto, ovviamente se le parti ragioneranno in tale senso, ritengo il mio lavoro terminato. Vi terrò aggiornati.
 

Luna_

Membro Senior
Professionista
Non puoi obbligare un notaio a seguire una tesi anziché un'altra,anche se minoritaria. Se ci sono notai che stipulano allora potrai rivolgerti a loro. Ma non al notaio in questione.dato che la tesi dominante ,avvalorata dal cnn per giunta,propende per la prudenza nemmeno io lo farei.
 

Silano

Membro Attivo
Privato Cittadino
Non puoi obbligare un notaio a seguire una tesi anziché un'altra,anche se minoritaria. Se ci sono notai che stipulano allora potrai rivolgerti a loro. Ma non al notaio in questione.dato che la tesi dominante ,avvalorata dal cnn per giunta,propende per la prudenza nemmeno io lo farei.

Il notaio dovrebbe ,comunque ,vedere la situazione concreta ,ovvero capire se c'e' o meno lesione di legittima...la donazione nn vuol dire niente,bisogna vedere se ci sono altri beni o se gli altri eredi hanno ricevuto degli altri corrispettivi[DOUBLEPOST=1398845023,1398844903][/DOUBLEPOST]
Questa mattina manderò al notaio tutte le info recuperate oltre alla fattibilità dell'atto da parte di altri due noti studi notarili. Ieri, invece ho avuto la novella da parte venditrice che, per timori infondati, vuole restituire la caparra confirmatoria d'accordo con l'acquirente, sino a che quest'ultimo nn avrà trovato una strada da prendere....a parte la mia incredulità, ho fatto parente alle parti la fattibilità reale dell'atto, ovviamente se le parti ragioneranno in tale senso, ritengo il mio lavoro terminato. Vi terrò aggiornati.
Bisogna esaminanare la situazione concreta,se nessuno si e' opposto alla donazione x 24 anni ci sara' un motivo
 

ghiga64

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Fallo capire all'acquirente.....non posso obbligarlo a fare il compromesso notarile. Se me parti si accordano io sinceramente non voglio più perder i tempo.
 

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