marco tartari

Membro Attivo
Professionista
A maggio 2014 mi sono aggiudicato un appartamento, la perizia risale al 2010 sulla stessa oltre alla descrizione del bene c'era una nota che specificava l'esistenza di una pendenza con il condominio di ca 7000 € , dovuta spese straordinarie per lavori di coibentazione e impermebilizzazione eseguiti precedentemente.
A quello che so io devo far fronte a tutte le pendenze insolute del condominio degli ultimi due anni,
siete d'accordo o possono pretendere che io paghi ?
 

Rosa1968

Membro Storico
Agente Immobiliare
pagherà tu e poi c'e la rivalsa sul vecchio proprietario che ahimè essendo un esecutato non so quanto possa effettivamente rimborsarti. quando si acquista all'asta queste cose bisogna valutarle bene.
 
P

PROGETTO_CASA

Ospite
A maggio 2014 mi sono aggiudicato un appartamento, la perizia risale al 2010 sulla stessa oltre alla descrizione del bene c'era una nota che specificava l'esistenza di una pendenza con il condominio di ca 7000 € , dovuta spese straordinarie per lavori di coibentazione e impermebilizzazione eseguiti precedentemente.
A quello che so io devo far fronte a tutte le pendenze insolute del condominio degli ultimi due anni,
siete d'accordo o possono pretendere che io paghi ?

l'art 63 CC non fa distinzione tra spese ordinarie e straordinarie
 

marco tartari

Membro Attivo
Professionista
pagherà tu e poi c'e la rivalsa sul vecchio proprietario che ahimè essendo un esecutato non so quanto possa effettivamente rimborsarti. quando si acquista all'asta queste cose bisogna valutarle bene.


Gli ultimi due anni li ho messi in conto, è normale.

Le spese di sei anni fa a mio avviso non spettano al nuovo proprietario

Il CASO.it
Art. 62 disp. att. cod. civ.
indice
Art. 64 disp. att. cod. civ.
CAPO I
Disposizioni di attuazione
SEZIONE III
Disposizioni relative al libro III Art. 63
I. Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, puo' ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed e' tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
II. I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.
III. In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore puo' sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
IV. Chi subentra nei diritti di un condomino e' obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.
V. Chi cede diritti ssolidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui e' trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto. (1) (2)

_______________
(1) Articolo sostituito dall'art. 18 della legge 11 dicembre 2012, n. 220. La nuova disposizione entra in vigore il 18 giugno 2013.
(2) L'articolo 30 della legge 11 dicembre 2012, n. 220 ha disposto che "I contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonche' per le innovazioni sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, se divenute esigibili ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito dall'articolo 18 della presente legge, durante le procedure concorsuali." La nuova disposizione entra in vigore il 18 giugno 2013.
L'articolo sostituito disponeva:
"Art. 63
I. Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione.
II. Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.
III. In caso di mora nel pagamento dei contributi, che si sia protratta per un semestre, l'amministratore, se il regolamento di condominio ne contiene l'autorizzazione, può sospendere al condomino moroso l'utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato. "




Art. 62 disp. att. cod. civ.
indice
Art. 64 disp. att. cod. civ.

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adimecasa

Membro Senior
Agente Immobiliare
se nella perizia evidenziava un sospeso di spese straordinarie condominiali, dovevi tenerne conto nell'offerta di partecipazione all'asta
 

marco tartari

Membro Attivo
Professionista
se nella perizia evidenziava un sospeso di spese straordinarie condominiali, dovevi tenerne conto nell'offerta di partecipazione all'asta




Quando acquisti all'asta il bene lo ricevi libero da vincoli e ipoteche, il mio avvocato ha dette che deve far fronte
alle spese condominiali degli ultimi due anni , non è proponibile addossare al nuovo proprietario quelle di cinque anni prima.
L'amministratore ha l'obbligo di tentare il recupero nella gestione fallimentare
 

Rosa1968

Membro Storico
Agente Immobiliare
ma lo sai marco che dipende dal fallimento il condominio é sempre l'ultimo ci sono prima le banche.
detto questo se erano nei rendiconti nei vari anni .... si rifanno su di te poi tu sul vecchio proprietario
 

marco tartari

Membro Attivo
Professionista
A me risulta che si paghino l'anno in corso ed il precedente (che è un pelo diverso da dire gli ultimi due anni)


Anche a me ! Comunque nel mio caso si parla di spese di 5 anni addietro, roba sostenuta prima della stesura della perizia.
Non credo siano di mia competenza, dovranno essere ripartyite tra i condomini e magari a me ne tocca una parte
 

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