Avv Luigi Polidoro

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Segnalo l'importante decisione del Tribunale di Torino, a mente della quale la rinuncia dei (futuri) legittimari alla azione di restituzione dell'immobile donato può essere annotata a margine dell'atto di donazione.
In tal modo gli istituti di credito potranno accendere ipoteca sull'immobile donato, senza temere di perdere la garanzia.
 

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Segnalo l'importante decisione del Tribunale di Torino, a mente della quale la rinuncia dei (futuri) legittimari alla azione di restituzione dell'immobile donato può essere annotata a margine dell'atto di donazione.
In tal modo gli istituti di credito potranno accendere ipoteca sull'immobile donato, senza temere di perdere la garanzia.

Forse sbaglio ma i futuri legittimari si conoscono sempre?
Oppure lo spirito della norma sulle donazioni (ormai arcaica) è piu' profondo.
 
Segnalo l'importante decisione del Tribunale di Torino, a mente della quale la rinuncia dei (futuri) legittimari alla azione di restituzione dell'immobile donato può essere annotata a margine dell'atto di donazione.
In tal modo gli istituti di credito potranno accendere ipoteca sull'immobile donato, senza temere di perdere la garanzia.
Ma le rinuncie non erano nulle?
 
Perchè dovrebbero essere nulle ?
"tale rinuncia sarebbe nulla per impossibilità dell’oggetto in quanto non sarebbe possibile rinunciare a diritti non ancora nati"....inoltre:

"- l’azione di restituzione contro l’avente causa dal donatario è un’azione autonoma dall’azione di riduzione e, dopo la riforma del 2005, sembra essere ancora più sganciata dall’azione di riduzione, tanto che la legge stessa esclude il suo esercizio trascorso il ventennio dalla trascrizione della donazione (salvo opposizione);
- anche dopo la riforma del 2005 permane il divieto di rinunciare all’azione di riduzione ed all’azione di restituzione contro il donatario finché vive il donante;
- non sembra che la rinuncia all’azione di restituzione contro l’avente causa dal donatario, prima del decorso del ventennio dalla trascrizione della donazione, comporti violazione dell’art. 557, comma 2 c.c. né di principi generali in tema di tutela dei legittimari."

In effetti non tocca l'avente causa del donatario, ovvero l'acquirente...comunque, per chi si vuole divertire:
 

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