Intanto diamo atto a Pyersilvio, che questa volta si è posto almeno il dubbio. Segno che anche lui si incammina a superare la giovane età....
Non viene nemmeno indicata la periodicità di pagamento: quella mensile è la più comune, ma non è vietata ed a volte praticata la prassi del bimestre o trimestre.
- un conto è il recesso e risoluzione, che portano a stabilire un termine agli obblighi fiscali sul reddito.
- un conto invece è liberare le parti dai rispettivi obblighi contrattuali. Ed allora ritorniamo al punto che tanto ti aveva sorpreso.
Limitandoci a commentare le locazioni abitative, sia la L392/78 che la successiva 431/98, impongono che la "durata contrattuale della locazione non possa essere inferiore a 4 anni". aDESSO ESAMINIAMO LA FACOLTà DI RECESSO:
L.392
Il secondo comma dell'art.4 suddetto, è richiamato pari pari al comma 6 dell'art 3 della L431/78..
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Le disposizioni di legge sono quindi molto chiare: quando non fosse consentito il recesso anticipato, l'obbligo contrattuale si estende per tutta la durata contrattuale del quadriennio (o del periodo stabilito)
Anche per le locazioni non abitative, vale il medesimo meccanismo, dove però la durata minima è di 6 anni: qui è però più facile per il conduttore giustificare i "gravi motivi", ma non solo: ha anche la facoltà di cedere a chicchessia il suo contratto.
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E' quindi solo per ragioni di opportunità, che il locatore, di fronte ad un inquilino che intende recedere, anche se non aveva in precedenza concordato la posibilità di recesso anticipato, cercherà una equa transazione, per non imbarcarsi in una causa che finirebbe per perdere (i gravi motivi se non si hanno si fabbricano...), o per ritornare in possesso del locale commerciale e non trovarsi come inquilino una banda di strozzini professionali.
Il fatto che sia espresso solitamente su base annuale è legato soprattutto al fatto che la tassa di registro è calcolata sull'importo annuale. Ma nè la L392 nè la L 431 specificano a che periodo si riferisca il canone: salvo la 392, che indirettamente illustra le modalità di calcolo del canone annuale.Il corrispettivo è lasciato alla libera determinazione delle parti e, da quanto fino ad ora sapevo, è espresso IN OGNI contrattazione su base annuale.
Non viene nemmeno indicata la periodicità di pagamento: quella mensile è la più comune, ma non è vietata ed a volte praticata la prassi del bimestre o trimestre.
Non esattamente: è stabilita per legge la durata minima: ma non è vietata una durata maggiore.Mentre, la durata del contratto di locazione, non è rimessa alla volontà delle parti, ma stabilita dalla legge.
Anche qui , forse non so usare i termini legali appropriati, ma non troverei esatta la tua affermazione.Su questa scorta, indipendente dalla scadenza legale del contratto, questo può sciogliersi per recesso e o risoluzione a liberare le parti da ciascun obbligo.
- un conto è il recesso e risoluzione, che portano a stabilire un termine agli obblighi fiscali sul reddito.
- un conto invece è liberare le parti dai rispettivi obblighi contrattuali. Ed allora ritorniamo al punto che tanto ti aveva sorpreso.
Limitandoci a commentare le locazioni abitative, sia la L392/78 che la successiva 431/98, impongono che la "durata contrattuale della locazione non possa essere inferiore a 4 anni". aDESSO ESAMINIAMO LA FACOLTà DI RECESSO:
L.392
LEGGE 27 luglio 1978, n. 392
Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
Vigente al: 27-11-2015
TITOLO I
DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE
Capo I
LOCAZIONE DI IMMOBILI
URBANI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE
Art. 4.
(Recesso del conduttore)
E' in facolta' delle parti consentire contrattualmente che il
conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone
avviso al locatore, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima
della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore,
qualora ricorrano gravi motivi, puo' recedere in qualsiasi momento
dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con
lettera raccomandata.
Il secondo comma dell'art.4 suddetto, è richiamato pari pari al comma 6 dell'art 3 della L431/78..
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Le disposizioni di legge sono quindi molto chiare: quando non fosse consentito il recesso anticipato, l'obbligo contrattuale si estende per tutta la durata contrattuale del quadriennio (o del periodo stabilito)
Anche per le locazioni non abitative, vale il medesimo meccanismo, dove però la durata minima è di 6 anni: qui è però più facile per il conduttore giustificare i "gravi motivi", ma non solo: ha anche la facoltà di cedere a chicchessia il suo contratto.
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E' quindi solo per ragioni di opportunità, che il locatore, di fronte ad un inquilino che intende recedere, anche se non aveva in precedenza concordato la posibilità di recesso anticipato, cercherà una equa transazione, per non imbarcarsi in una causa che finirebbe per perdere (i gravi motivi se non si hanno si fabbricano...), o per ritornare in possesso del locale commerciale e non trovarsi come inquilino una banda di strozzini professionali.