fgitto

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Privato Cittadino
Buongiorno,
Mia moglie e altri 3 coeredi hanno dato mandato un mese fa ad un agenzia immobiliare per la vendita di una casa.
Nel frattempo sono maturate le condizioni che permettono a mia moglie di esercitare il diritto di prelazione, in quanto erede di 1/4, all'acquisto dell'immobile. Poichè in presenza di mandato firmato all'agenzia vorrei sapere se l'agente abbia diritto alla liquidazione della provvigione sull'importo di vendita.
Grazie
 

sfn

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Agente Immobiliare
ah ecco era solo per intendere che in quel caso non è che comunque gli si da una pacca sulla spalla e va bene così... ;)
 

fgitto

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Allora da chiacchierata con l'agente sembra che la penale non sia prevista per questo motivo e lui pretende la quota stabilita della provvigione poichè trattasi di diritto di prelazione "tardivo" (esercitato a mandato in corso) e non previsto nello stesso.
Qualche parere legale ?
 

sfn

Membro Attivo
Agente Immobiliare
le volte che mi è capitato di dover sospendere un incarico ho fatto un punto in meno rispetto la provvigione pattuita....
 

CheCasa!

Moderatore
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Agente Immobiliare
In assenza di una specifica penale, l'inadempimento del contratto derivante da una risoluzione anticipata, determina il risarcimento del danno quantificabile, se l'agente non sia stato in grado di reperire un cliente interessato all'acquisto, nelle spese sostenute dall'agenzia per la pubblicizzazione dell'immobile e per il tempo dedicato alla sua gestione. Si tratta di spese che devono avere un fondamento (se io pago 1.000 euro per stampare una pagina di un giornale di annunci in cui mediamente pubblico 10 annunci ad uscita, potrò imputare 100 euro ad uscita e non 800!).

Questione diversa se la risoluzione avvenisse in seguito al reperimento di in cliente interessato ad acquistare l'immobile al prezzo pattuito per l'incarico. Questa fattispecie potrebbe determinare un lucro cessante in quando la mancata accettazione della proposta conforme alle condizioni di incarico determinerebbe le perdita sia della mediazione dovuta dall'acquirente, sia di quella dovuta dal venditore.

In quest'ultimo caso la pretesa dell'agenzia di vedersi riconosciuta l'intera mediazione potrebbe avere fondamento.
 

Avv Luigi Polidoro

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Membro dello Staff
Professionista
Concordo con @CheCasa!
Il mediatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione (parziale) dell'incarico. Certamente non ha maturato il diritto alla provvigione nè può ritenere che la divisione debba essere ascritta alla sua attività professionale.

I coeredi hanno prima deciso di alienare a terzi, poi hanno raggiunto un accordo in merito alla divisione (seppure parziale) dell'asse.
Tale divisione non è scaturita dalla attività dell'Agenti Immobiliari, che quindi non può pretendere la provvigione.
Soltanto rimborso spese e penale qualora pattuita (ma così non è).
 
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