LucaPontellini

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Domanda interessante fatta in un post... Diamo una rinfrescatina anche a questo con qualche risposta esauriente? :stretta_di_mano:

Art. 1325 Indicazione dei requisiti

I requisiti del contratto sono:

* l'accordo delle parti (1326 e seguenti, 1427);
* la causa (1343 e seguenti);
* l'oggetto (1346 e seguenti);
* la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (1350 e seguenti).

Art. 1326 Conclusione del contratto

Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (1335).
L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi.
Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte.
Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa.
Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.

Art. 1346 Requisiti

L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile (1418).

Art. 1418 Cause di nullità del contratto

Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'Art. 1325, l'illiceità della causa (1343), l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'Art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'Art. 1346. Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge (190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344 e seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972).

Art. 1419 Nullità parziale

La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità. La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative (1339, 1354, 1500 e seguente, 1679, 1815, 1932, 2066, 2077, 2115).
 

el gondolier

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Aggiungerei che le proposte vessatorie DL206/2005 se non sono state contrattate dal consumatore sono considerate nulle, e che purtroppo anche la cosidetta proposta irrevocabile potrebbe essere impugnata per lo stesso principio.

La proposta accettata - pena la nullità - non deve rimandare ad un preliminare (compromesso), ma a un definitivo (rogito), anche se la scrittura privata così non può essere trascritta ai sensi del 2645bis c.c. ma solo se accertata giudizialmente.
 

Umberto Granducato

Fondatore
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Agente Immobiliare
Direi di si :stretta_di_mano:, ma scendiamo un pò nel dettaglio? faccio qualche esempio, chiesto anche nel forum recentemente:
- prezzo totale 100.000euro, il mediatore scrive erroneamente che verranno versati 10000euro all'atto della proposta e 80.000 a rogito (il totale ovviamente nn combacia): nulla?
- non viene indicata la data la scadenza della proposta: nulla?
- viene indicata come data della proposta 10/10/2009 anzichè 10/10/2010: nulla?
Chi ha qualche esempio aggiunga....... ;)

Aggiunto dopo 1 :

............. anche se la scrittura privata così non può essere trascritta ai sensi del 2645bis c.c. ma solo se accertata giudizialmente
Interessante questa... la approfondiamo? :stretta_di_mano:
 

Antonello

Nuovo Iscritto
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Agente Immobiliare
[QUOTE- prezzo totale 100.000euro, il mediatore scrive erroneamente che verranno versati 10000euro all'atto della proposta e 80.000 a rogito (il totale ovviamente nn combacia): nulla?
- non viene indicata la data la scadenza della proposta: nulla?
- viene indicata come data della proposta 10/10/2009 anzichè 10/10/2010: nulla?[/QUOTE]
Questi sono evidenti errori che il buon senso, sempre che ci sia l'interesse delle parti, porta ad una semplice retifica con postilla.
Certo è che, per gli amanti dei peli nell'uovo e delle aule dei tribunali, potrebbero essere nulle.
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
[QUOTE- prezzo totale 100.000euro, il mediatore scrive erroneamente che verranno versati 10000euro all'atto della proposta e 80.000 a rogito (il totale ovviamente nn combacia): nulla?
- non viene indicata la data la scadenza della proposta: nulla?
- viene indicata come data della proposta 10/10/2009 anzichè 10/10/2010: nulla?
Questi sono evidenti errori che il buon senso, sempre che ci sia l'interesse delle parti, porta ad una semplice retifica con postilla.
Certo è che, per gli amanti dei peli nell'uovo e delle aule dei tribunali, potrebbero essere nulle.[/QUOTE]

Lo sai che a pensar male.... Può succedere che qualche 'omissione' sia artefatta... specialmente su date e scadenze.
 

el gondolier

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Rimanderei a studiare un po' di matematica L' AI che sbaglia data e caparra!
Per la scadenza della proposta non indicata volontariamente (illimitata nel tempo) potrebbe essere vessatoria e quindi nulla.

Davanti ad un pubblico ufficiale, ovvero un notaio, si può fare un atto pubblico, o una scrittura privata con firme autenticate.
Con l' AI si può fare una scrittura privata, che è valida fino alla querela di falso, ovvero se la firma non è originale o viene disconosciuta da una delle parti.
La scrittura privata deve essere accertata giudizialmente per essere trascritta, ma rimane l' obbligo di registrazione.
Secondo il diritto, la trascrizione prevale, per i beni immobili, sui diritti reali di garanzia iscritti successivamente, mentre il preliminare privato espone l' acquirente al rischio che venga iscritta una ipoteca o alle frodi in caso di promessa vendita a più acquirenti.

Riporto l' articolo:

Art. 2645 bis. Trascrizione di contratti preliminari.
1. I contratti preliminari aventi ad oggetto la conclusione di taluno dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 2643, anche se sottoposti a condizione o relativi a edifici da costruire o in corso di costruzione, devono essere trascritti se risultano da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autentica o accertata giudizialmente.
2. La trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione dei contratti preliminari di cui al comma 1, ovvero della sentenza che accoglie la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dei contratti preliminari predetti, prevale sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite contro il promittente alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare.
3. Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale di cui all'articolo 2652, primo comma, numero 2).
4. I contratti preliminari aventi ad oggetto porzioni di edifici da costruire o in corso di costruzione devono indicare, per essere trascritti, la superficie utile della porzione di edificio e la quota del diritto spettante al promissario acquirente relativa all'intero costruendo edificio espressa in millesimi.
5. Nel caso previsto nel comma 4 la trascrizione è eseguita con riferimento al bene immobile per la quota determinata secondo le modalità di cui al comma stesso. Non appena l'edificio viene ad esistenza gli effetti della trascrizione si producono rispetto alle porzioni materiali corrispondenti alle quote di proprietà predeterminate nonché alle relative parti comuni. L'eventuale differenza di superficie o di quota contenuta nei limiti di un ventesimo rispetto a quelle indicate nel contratto preliminare non produce effetti.
6. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 5, si intende esistente l'edificio nel quale sia stato eseguito il rustico, comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità, e sia stata completata la copertura.
 

Roby

Fondatore
Agente Immobiliare
Tutto è giusto e perfetto finchè tutto fila liscio, quando ci sono ripensamenti sulla proposta o se è stato fatto un preliminare è tutto oggeto di discussione legale, noi dobbiamo sempre e comunque sforzarci di redigere i contratti al meglio lasciando "ZERO" vie di scappatoie o appigli legali, qui purtroppo c'è una sostanziale differenza tra preliminare e proposta accettata che diventa prelimiare, la seconda a mio giudizio è molto più "attaccabile".
 

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