andrea boschini

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Comunque per dare una risposta al post e al suo contenuto...

La mail,come risposta, ha valenza zero ( se non con azioni ben definite della controparte ) , come una fotocopia per capirci.

Il recesso o ripensamento su una proposta d'acquisto e' possibile sino a che non viene portato a conoscenza del proponente in forma scritta l'accettazione della stessa.
Quindi vis a vis ( e con testimoni sarebbe meglio ) o con PEC o con quanto e' previsto dal contratto ,anche se la legislatura consiglia comunicazione diretta ( la testa di un giudice e' un piccolo mondo ) .
Per spiegarci meglio, validita' della proposta 15 giorni , e io Agenti Immobiliari tergiverso sulla comunicazione , in quei giorni il proponente puo' tranquillamente ripensarci.
Art. 1328 CC.
Quindi saro' pure anzianotto ma non rinco ... e con questa chiudo .
 

andrea boschini

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Leggerei anche il successivo.
si parla d'altro ... La proposta irrevocabile non significa impossibilità di annullarla o recedere, significa che in caso di ritiro il venditore tratterrà la caparra. e si rientra nelle mille casistiche in funzione di quale il giudice legifera .
Qui si parla di proposta senza caparra a cui si e' data una accettazione via mail ...
 
Ultima modifica:

francesca63

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Il recesso o ripensamento su una proposta d'acquisto e' possibile sino a che non viene portato a conoscenza del proponente in forma scritta l'accettazione della stessa.
A meno che la proposta sia irrevocabile, ca va sans dire.
Per spiegarci meglio, validita' della proposta 15 giorni , e io Agenti Immobiliari tergiverso sulla comunicazione , in quei giorni il proponente puo' tranquillamente ripensarci.
Art. 1328 CC.
Sempre e solo se la proposta non è irrevocabile. Di solito, la proposta tramite agenzia lo è.
in funzione di quale giudice legifera
Il giudice non legifera, giudica.

Attendo direttiva CEE.
 

andrea boschini

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Il giudice non legifera, giudica.
Da come viene interpretato in modo diverso la stessa azione direi che e' un giudicare ad *****iam . Viceversa poi vengono citati le sentenze molto di piu' degli articoli di legge.
Anzi gli stessi articoli sono molte volte pure disattesi dalle sentenze.

Attendo direttiva CEE.
Direttiva 85/577/CEE puoi cercarla ;)

come scritto sopra...magari ti e' sfuggito
Non cita espressamente tutti gli stati devono... ma lascia liberta' alla singola nazione di fare quel che crede opportuno in funzione del prodotto ( l'immobiliare rientra fra quelli e la Francia ne e' esempio ,fanno il nostro opposto ) .

Ora ,per quanto mi riguarda, la chiudo ... tu ovviamente puoi fare cio' che vuoi. Notte
 

francesca63

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Privato Cittadino
Direttiva 85/577/CEE puoi cercarla
Grazie , era quello che immaginavo.

La direttiva riguarda , come da suo articolo 1, i contratti stipulati tra un commerciante/professionista e un consumatore.
Quindi, in campo immobiliare, riguarda i contratti di incarico, non i contratti tra acquirente e venditore per l'acquisto di un immobile.

Non è una mia interpretazione, è la direttiva che dice così.
Mi dispiace che tu creda ancora il contrario.

Buonanotte anche a te.
 

-csltp-

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
Anche sugli incarichi di vendita non è chiarissimo questo discorso.
Riguardo preliminari concordo con Francesca.
 

Bagudi

Fondatore
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Agente Immobiliare
@andrea boschini per quanto ne so (reduce a suo tempo da un convegno FIAIP con illustre avvocato...) la formula dei diritti del consumatore si può applicare se utilizzi della modulistica in cui è specificato.

Altrimenti non si applica.
 

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