karlkap

Nuovo Iscritto
Salve,
avrei un quesito da porre.
Ho comprato un appartamento in un condominio.
Si sono svolti lavori di ristrutturazione ad un cancello e mi vedo recapitare la rata che spetterebbe al mio appartamento. Siccome questi lavori sono stati deliberati prima del rogito e prima di un qualunque mio interessamento all'appartamento, le spese spettano a me o al precendente proprietario? Grazie.
 

Roby

Fondatore
Agente Immobiliare
Al precedente proprietario, solo in caso di delibera di spese straordinarie deliberate prima del preliminare me messe in opera prima dell'atto notarile, allora sono a carico dell'acquirente.

Questa spesa del cancello scusa, poi è stata "passata" come ordinaria o straordinaria?

Perchè tu parli di ristrutturazione del cancello, che può rientrare nelle ordinarie.
 

Procicchiani

Membro Attivo
Amm.re Condominio
ci sono sentenze che dicono che spettano a chi era proprietario al momento della delibera
altre a chi lo era durante i lavori
altre a chi lo era quando sono state chieste le rate

di certo l'amministratore le rate le può chiedere solo all'attuale proprietario
 

jhonny

Membro Attivo
Amm.re Condominio
CIAO,
dovresti essere un po' più precisa quando sono state deliberate? ne eri a conoscenza quando hai comprato?TI sei rivolta all amministratore prima del rogito??
 

karlkap

Nuovo Iscritto
prima del rogito telefonai all'amministratore chiedendo se i venditori erano in regola con tutti i pagamenti e mi fu risposto di si. Per quanto riguarda la natura ordinaria o straordinaria e la data di delibera sono in attesa della risposta dell'amministatore, ma comunque di certo prima del rogito.
 

Jo1l5m

Membro Attivo
Privato Cittadino
Anche a me la stessa cosa sul Rogito c'è scritto:
"La parte venditrice garantisce che alla data odierna non sussistono arretrati per spese condominiali per opere sia ordinarie che straordinarie.
Le spese condominiali per opere straordinarie eventualmente deliberate fino ad oggi, anche se non ancora eseguite o non ancora pagate, restano a carico della parte venditrice, mentre quelle deliberate successivamente a tale data saranno a carico della parte acquirente."
In questi giorni mi sono arrivati gli arretrati delle spese prima del Rogito.
L'Amministratore ha detto che le devo pagare io, altrimenti se non pago mi può chiedere il Decreto ingiuntivo.
Il vecchio proprietario che ha dichiarato il falso davanti al Notaio (che ha firmato: è consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l’uso di atto falso costituiscono reato ai sensi dell’articolo 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 ed importano l’applicazione della sanzione penale) non rischia mulla?
E' perchè l'Amministratore non applica al vecchio proprietario il Decreto ingiuntivo?
GRAZIE
 

Procicchiani

Membro Attivo
Amm.re Condominio
Anche a me la stessa cosa sul Rogito c'è scritto:
"La parte venditrice garantisce che alla data odierna non sussistono arretrati per spese condominiali per opere sia ordinarie che straordinarie.
Le spese condominiali per opere straordinarie eventualmente deliberate fino ad oggi, anche se non ancora eseguite o non ancora pagate, restano a carico della parte venditrice, mentre quelle deliberate successivamente a tale data saranno a carico della parte acquirente."
In questi giorni mi sono arrivati gli arretrati delle spese prima del Rogito.
L'Amministratore ha detto che le devo pagare io, altrimenti se non pago mi può chiedere il Decreto ingiuntivo.
Il vecchio proprietario che ha dichiarato il falso davanti al Notaio (che ha firmato: è consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l’uso di atto falso costituiscono reato ai sensi dell’articolo 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 ed importano l’applicazione della sanzione penale) non rischia mulla?
E' perchè l'Amministratore non applica al vecchio proprietario il Decreto ingiuntivo?
GRAZIE

“ in tema di condominio, una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà di un'unità immobiliare, l'alienante perde la qualità di condomino, con la conseguenza che non può essere chiesto ed emesso nei suoi confronti decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. per la riscossione dei contributi condominiali, atteso che la predetta norma di legge può trovare applicazione soltanto nei confronti di coloro che siano condomini al momento della proposizione del ricorso monitorio” (Cass. n. 23345/08).

contro gli ex si può procedere solo con un giudizio ordinario e in italia vuol dire minimo 5 anni ...
e costi notevolmente superiori rispetto ad un d.i. quindi un notevole danno per il condominio

procedi tu, in via ordinaria contro l'ex

gli accordi nei rogiti sono ininfluenti per il condomino che è terzo rispetto ai contraenti del contratto di compravendita
 

karlkap

Nuovo Iscritto
allora ho saputo dall'amministratore che la delibera è antecendente al rogito ed è straordinaria. Mi consigliate di pagare e soprassedere o muovermi legalmente nei confronti del venditore. ps: La spesa è di 200 euro.
 

Jo1l5m

Membro Attivo
Privato Cittadino
“ in tema di condominio, una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà di un'unità immobiliare, l'alienante perde la qualità di condomino, con la conseguenza che non può essere chiesto ed emesso nei suoi confronti decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. per la riscossione dei contributi condominiali, atteso che la predetta norma di legge può trovare applicazione soltanto nei confronti di coloro che siano condomini al momento della proposizione del ricorso monitorio” (Cass. n. 23345/08).

contro gli ex si può procedere solo con un giudizio ordinario e in italia vuol dire minimo 5 anni ...
e costi notevolmente superiori rispetto ad un d.i. quindi un notevole danno per il condominio

procedi tu, in via ordinaria contro l'ex

gli accordi nei rogiti sono ininfluenti per il condomino che è terzo rispetto ai contraenti del contratto di compravendita

Procicchiani, Allora a questo punto il Rogito non serve più (se si dichiara il falso), il vecchio proprietario non è punibile!!! la citata legge (art.76 D.P.R. 28/12/2000 N.445 che parla di sanzioni penali per chi dichiara il falso) mi sembra peggio del Decreto ingiuntivo dell'art. 63 disp. att. c.c. per la riscossione dei contributi condominiali
GIUSTO?
 

Procicchiani

Membro Attivo
Amm.re Condominio
il rogito è un atto fra acquirente e venditore

al condominio non interessano gli accordi fra di loro, al condominio interessa quanto afferma l'art 63 d.a.c.c.

se tu come acquirente che userai quella clausola andando in giudizio contro il venditore
 

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