Antonello

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Agente Immobiliare
Riferimenti catastali. Non mi risulta affatto che il contratto debba riportare tassativamente i dati catastali: c'è l'obbligo di comunicarli al conduttore (d.l. 333/1992) ma è cosa diversa.

Nel febbraio 1999 è stata sottoscritta la Convenzione Nazionale sulle Locazioni tra le associazioni degli inquilini: Sunia, Sicet, Uniat, Ania, Unione Inquilini, Conia, da una parte, e le associazioni della proprietà edilizia: Confedilizia, Uppi, Appc, Asppi, UnionCasa, Confappi, Anpe, dall'altra parte.
Il tutto presso la sede del Ministero dei Lavori Pubblici, in Roma.
Tra le altre, nella Convenzione, a firma del Ministro Mattioli, si evince:
"Inoltre, il contratto nella parte descrittiva deve contenere tutti gli elementi ed i riferimenti documentali ed informativi sulla classificazione catastale, le tabelle millesimali, lo stato degli impianti e delle attrezzature tecnologiche anche in relazione alle normative sulla sicurezza nazionale e comunitaria, nonché una clausola che faccia riferimento alla reciproca autorizzazione ai fini della normativa sulla privacy (legge 675/96)".
 

carlor

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La convenzione nazionale dice "classificazione catastale", non "dati catastali", il che è ben diverso. Io credo che la convenzione intenda le categorie (A1, A2, etc.) e le classi (1, 2, 3, etc.) e non l'identificazione catastale (Sezione, foglio, particella, sub). Altrimenti avrebbe scritto "identificazione catastale". D'altronde all'inquilino interessano solo categoria e classe.

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Le parole sono pietre (Carlo Levi)
 

Bastimento

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Privato Cittadino
Grazie a Antonello e Carlor, però con due commenti.

Il primo è che le convenzioni sono buone indicazioni, ma non sono leggi: quindi la risposta di Antonello conferma che non è obbligatorio indicare sui contratti i dati identificativi catastali (personalmente non avrei e vedrei problemi, ma lo affermo solo per corretta informazione)

Il secondo riguarda l'opinione che all'inquilino interessi solo categoria e classe: questo meriterebbe di essere spiegato....
L'inquilino è certamente "interessato" a conoscere gli identificaticvi catastali, visto che deve indicarli sulle domande di allacciamento alle utenze. Non vedo invece cosa se ne faccia della classificazione, se non per curiosità o esposto all'agenzia del territorio, se non la ritenesse consona all'effettivo stato: ma questo esula dai doveri dell'inquilino. Più che senso civico , si assimilerebbe alla delazione: non mi pare un buon modo di iniziare il rapporto. La vigilanza è compito dell'P.A. che ha tutti i mezzi necessari per incrociare i dati, se ne ha la volontà.
 

Antonello

Nuovo Iscritto
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Il primo è che le convenzioni sono buone indicazioni, ma non sono leggi: quindi la risposta di Antonello conferma che non è obbligatorio indicare sui contratti i dati identificativi catastali (personalmente non avrei e vedrei problemi, ma lo affermo solo per corretta informazione)

Confermo l'obbligatorietà dei dati identificativi catastali.

Art. 4, comma 1 della legge 431/98:
(Convenzione nazionale).

1. Al fine di favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3 dell'articolo 2, il Ministro dei lavori pubblici convoca le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni tre anni a decorrere dalla medesima data, al fine di promuovere una convenzione, di seguito denominata "convenzione nazionale", che individui i criteri generali per la definizione dei canoni, anche in relazione alla durata dei contratti, alla rendita catastale dell'immobile e ad altri parametri oggettivi, nonché delle modalità per garantire particolari esigenze delle parti. In caso di mancanza di accordo delle parti, i predetti criteri generali sono stabiliti dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, sulla base degli orientamenti prevalenti espressi dalle predette organizzazioni.

Il ministro, nel febbraio 1999, ha convocato le parti, rispettando la legge.

Più che senso civico , si assimilerebbe alla delazione

Che delazione ci può essere se chiunque può accedere al catasto e richiedere visura o certificato dell'immobile.

Io invece sono dell'opinione che l'orientamento del legislatore sia quello di mettere in condizione il conduttore di sapere tutto sull'immobile preso in locazione.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
X Antonello:

Confermo anch'io quanto da me detto, e vi suggerirei di privilegiare nella risposta i riferimenti dati da chi ha aperto la discussione. Il quesito iniziale non riguardava espressamente il problema dei dati catastali, e comunque faceva riferimento a contratti 4+4, quindi non ai contratti cosiddetti "agevolati" o "concordati" cui fa riferimento l'art. 4 sulla convenzione nazionale.

Ripeto quindi che il riferimento specifico è la legge 431 art. 2 comma 1. E non prescrive la trascrizione dei dati catastali.

Non contesto invece le opinioni, ci mancherebbe altro. Però un commento:
Quanto ai termini indicati per i contratti concordati, mi pare che emerga più l'orientamento delle associazioni di categoria che quella del legislatore; se quanto affermi fosse anche l'orientamento del legislatore, avrebbe esteso e specificato l'obbligatorietà del dato anche ai contratti liberi.
Ma proprio perchè definiti liberi, non ha ritenuto che la determinazione del canone fosse messa in relazione con parametri di tipo censuario.

Con immutata stima ed amicizia ..... :fiore: :fiore: :stretta_di_mano:
 

Antonello

Nuovo Iscritto
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
La fortuna è che siamo in un paese libero e quindi siamo liberi di interpretare le leggi o le disposizioni e confermo l'ultima mia frase nell'ultimo intervento.

Confermando, anche, la stima ed amicizia.
 

carlor

Membro Attivo
Professionista
individui i criteri generali per la definizione dei canoni, anche in relazione alla durata dei contratti, alla rendita catastale dell'immobile e ad altri parametri oggettivi

Conoscendo un pochino l'accordo territoriale del comune di Roma, rilevo il fatto che, derogando dalla convenzione, non valuta il canone in relazione alla rendita, ma lo valuta invece in relazione agli altri parametri oggettivi, come zona ove è dislocato l'immobile, superficie calpestabile, balconi, sicurezza, ascensore, altri plus tecnologici, posto macchina, durata contratto, etc.
 

Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
Conoscendo un pochino l'accordo territoriale del comune di Roma, rilevo il fatto che, derogando dalla convenzione, non valuta il canone in relazione alla rendita, ma lo valuta invece in relazione agli altri parametri oggettivi, come zona ove è dislocato l'immobile, superficie calpestabile, balconi, sicurezza, ascensore, altri plus tecnologici, posto macchina, durata contratto, etc.

Lo valuta però anche dalla categoria catastale. Oltre che all'obbligo per questi contratti, di utilizzare la modulistica approvata dalla convenzione nazionale di cui all'art. 4,comma 1 della legge 431/98, per i contratti agevolati, quelli transitori e per studenti ( recita l'articolo 4 bis).
 

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