enrikon

Membro Senior
I 12 mesi sono relativi al solo fine del rinnovo contrattuale (quindi, in pratica, riguardano solo il proprietario). Per l'inquilino i mesi sono sei (non è lecito pattuire un periodo più lungo) , e devono ricorrere i gravi motivi. Quest'ultima, però, è una clausola che generalmente si deroga a favore dell'inquilino.

Ricordiamoci che il conduttore è visto come la parte "debole" in un contratto di locazione, pertanto molti articoli di legge sono derogabili in suo favore.
 

real-casa

Membro Attivo
Agente Immobiliare
eccomi, allora si tratta di disdetta nel corso del contratto
tra i gravi motivi può andare che l'attività non funziona in quel locale (per posizione) e quindi ci si vuole trasferire?!
Grazie a tutti
 

enrikon

Membro Senior
tra i gravi motivi può andare che l'attività non funziona in quel locale (per posizione) e quindi ci si vuole trasferire?!
Guarda, non c'è una lista dei "gravi motivi", per cui la cosa è difficile da valutare. Secondo me è un valido motivo, che può diventare anche grave se il giro di affari dovesse calare tanto da creare difficoltà anche nel pagamento dell'affitto.
 

Irene1

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
I 12 mesi sono relativi al solo fine del rinnovo contrattuale (quindi, in pratica, riguardano solo il proprietario). Per l'inquilino i mesi sono sei (non è lecito pattuire un periodo più lungo) , e devono ricorrere i gravi motivi. Quest'ultima, però, è una clausola che generalmente si deroga a favore dell'inquilino.

Ricordiamoci che il conduttore è visto come la parte "debole" in un contratto di locazione, pertanto molti articoli di legge sono derogabili in suo favore.


NO, non facciamo confusione l'articolo 28 è chiaro, la disdetta alla regolare scadenza contrattuale è da ambo le parti di almeno 12 mesi prima..... che sia facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, viene disciplinato nel penultimo comma dell'art. 27 così come la disdetta per gravi motivi.
 

enrikon

Membro Senior
NO, non facciamo confusione l'articolo 28 è chiaro, la disdetta alla regolare scadenza contrattuale è da ambo le parti di almeno 12 mesi prima.....
Nessuna confusione, Irene. E' logico che la cosa riguarda entrambe le parti, ma in pratica interessa principalmente il locatore, in quanto il conuttore può comunque recedere in qualsiasi momento (quanto meno per gravi motivi) con 6 mesi di preavviso; e questo anche se non espressamente citato nel contratto.
 

Manola 62

Membro Attivo
Agente Immobiliare
L'art. 28 L392/78 prevede:


Per le locazioni di immobili nei quali siano esercitate le attività indicate nei commi primo e secondo dell' articolo 27, il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni e, per quelle di immobili adibiti ad attività alberghiere, di nove anni in nove anni; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all'altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza.

Giustametne sempre aperta l'opzione dei sei mesi per gravi motivi.
Quindi il contratto di real-casa secondo me, come regola, è giusto.
28. Rinnovazione del contratto.
L'art. 28 riguarda il solo Locatore ed infatti continua
.........
Alla prima scadenza contrattuale, rispettivamente di sei o di nove anni, il locatore può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'articolo 29 con le modalità e i termini ivi previsti.
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Il legislatore ha disciplinato una duplice tipologia di recesso: convenzionale e legale. Il conduttore può far cessare anticipatamente il contratto se tale facoltà è stata prevista in contratto, oppure se ricorrono gravi motivi.

Il recesso convenzionale, disciplinato dall’art. 27, comma 7 della legge 392/1978, consente alle parti di prevedere contrattualmente un patto che attribuisce al solo conduttore la facoltà di recedere in qualsiasi momento, dando avviso al locatore con lettera raccomandata, che deve pervenire al locatore almeno sei mesi prima della data in cui il recesso avrà esecuzione.

Nulla vieta, però, alle parti di pattuire, al momento della stipula del contratto, un termine di preavviso maggiore o minore ai sei mesi, aumentando o riducendo in tal modo il periodo successivo alla comunicazione per il quale il conduttore è tenuto a corrispondere il corrispettivo della locazione. Qualora venga indicato un termine maggiore, il preavviso conserva validità ed efficacia, ma il termine di esecuzione viene ricondotto automaticamente a quella maggiore convenzionalmente pattuita tra le parti (Cass. 16 gennaio 2007, n°831).

Il recesso legale, previsto dall’ultimo comma dell’art. 27, consente, invece, al conduttore di sciogliere anticipatamente il contratto di locazione, anche in assenza di una espressa previsione contrattuale, qualora ricorrano gravi motivi che non gli consentono l’ulteriore prosecuzione della locazione. I gravi motivi devono essere compiutamente esplicitati nella comunicazione di recesso da inviare al locatore nello stesso termine di sei mesi – non essendo configurabile un recesso immediato – e con le medesime modalità sopra illustrate.

Riguardo al deposito cauzionale, per le locazioni di immobili ad uso diverso continuano ad applicarsi inderogabilmente, i precetti contenuti nell’art. 11 della legge 392/1978: “Il deposito cauzionale non può essere superiore a tre mensilità del canone. Esso è produttivo di interessi legali […]”. Pattuizioni diverse cadrebbero facilmente sotto la scure dell’art. 79 della medesima legge, tuttora vigente nelle sole locazioni ad uso diverso (l’art. 14 della legge 431/1998 ha abrogato l’art. 79 legge 392/1978 limitatamente alle locazioni abitative).

Di contro il locatore ha la possibilità di negare il rinnovo del contratto di locazione alla prima scadenza in presenza dei precisi motivi indicati dall’art. 29 della legge 392/1978, comunicando al conduttore il motivo tra quelli tassativamente indicati nella citata norma, a pena di nullità, inoltrando una comunicazione scritta almeno dodici mesi prima (ovvero diciotto mesi prima per le attività alberghiere). Le ipotesi di diniego del rinnovo del contratto alla prima scadenza sono state rigorosamente limitate a precisi limiti soggettivi ed oggettivi proprio per evitare che il locatore possa avvalersi di detta facoltà e impedire la prosecuzione del rapporto.
 

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