salvogi

Membro Attivo
Privato Cittadino
Posseggo un immobile di circa 150mq attualmente affittato ad uso bottega, la struttura dell'immobile è molto vecchia in quanto ha ormai quasi 100 anni ed è costituita da muratura con copertura in legno e tegole. L'immobile proviene da un lascito ereditario avvenuto 10 anni fa e risultava già affittato prima del mio subbentro. Nel corso degli anni i conduttori sono cambiati in quanto l'attività è stata venduta da conduttore a conduttore.
Il conduttore attuale vorrebbe rifatto la copertura dell'immobile in quanto sostiente che è pericolante. Mi sono informato su modalità e costi ma ho visto che tale intervento per me è troppo oneroso e non potrò pagarlo quindi preferirei interrompere il contratto di locazione anche per una questione di sicurezza nel caso in cui la copertura fosse realmente pericolante.
Vorrei sapere se è possibile recedere dal contratto a causa di struttura divenuta pericolante e cosa mi potrebbe richiedere il conduttore a titolo di risarcimento dei danni.
Ringrazio anticipatamente per una eventuale risposta.
Saluti a tutti.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Non so se esistano ulteriori motivazioni e possibilità.

Mi risulta, in assenza di specifiche condizioni contrattuali, sia possibile recedere dal contratto solo alla scadenza dello stesso con preavviso di almeno 12 mesi. Alla prima scadenza dei 6 anni, solo se in possesso di licenza di ristrutturazione che sia incompatibile con la presenza del conduttore.

Al conduttore è dovuta una indennità pari a 18 mensilitàb per la perdita avviamento.

Nel vostro caso avete provato a ribegoziare il contratto, con i lavori a carico dell'inquilino , con uno sconto / revisione del canone?
 

jerrySM

Membro Attivo
Professionista
Al conduttore è dovuta una indennità pari a 18 mensilitàb per la perdita avviamento
Precisiamo che tale indennità è dovuta solo se la locazione è di tipo commerciale e solo se comporta contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori. Qui si parla genericamente di "bottega", in caso di attività artigianale non è detto quindi che sia dovuta.
 

Serramazzonese

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Non so se esistano ulteriori motivazioni e possibilità.

Mi risulta, in assenza di specifiche condizioni contrattuali, sia possibile recedere dal contratto solo alla scadenza dello stesso con preavviso di almeno 12 mesi. Alla prima scadenza dei 6 anni, solo se in possesso di licenza di ristrutturazione che sia incompatibile con la presenza del conduttore.

Al conduttore è dovuta una indennità pari a 18 mensilitàb per la perdita avviamento.

Nel vostro caso avete provato a ribegoziare il contratto, con i lavori a carico dell'inquilino , con uno sconto / revisione del canone?

Il contratto commerciale è regolamentato dai criteri che spiega Bastimento, ma vero anche come cita l'altro utente che se non ci sono contatti diretti col pubblico le cose cambiano, io proporrei comunque all'inquilino una transazione dove si scontano i lavori dal canone.
In questo modo trovate soddisfazione entrambi, tu non perdi il reddito, lui non perde la posizione alla quale sicuramente la clientela è ormai indirizzata.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto