Posto che il mutuo Consap in questione sia un mutuo per l’acquisto della “prima casa”, cioè il primo immobile che acquisti in Italia (“prima casa” ed abitazione principale non sono sinonimi!), e che tu non ne voglia più sapere di abitare nell’appartamento con mutuo (d’ora in poi, “A”), il bonus acquisto “prima casa” su “A” resta:
° anche se affitti “A” o lo dai in comodato a terzi: l’affitto di “A” non ferma i benefici prima casa;
° hai stabilito la residenza anagrafica in un altro appartamento preso in affitto (d’ora in poi, “B”) nel territorio dello stesso Comune in cui si trova la “prima casa” (“A”).
In questo caso lo spostamento della residenza in “B” comporta, però, il pagamento dell’IMU come seconda casa sull’immobile (“A”) interamente affittato a terzi e non più adibito ad abitazione principale e la perdita degli interessi passivi sul mutuo Consap.
Per non perdere il diritto alla detrazione degli interessi e godere dell’esenzione IMU (la Corte di Giustizia Tributaria del Lazio, allineandosi ad alcune “vecchie” interpretazioni del MEF, ha recentemente confermato che l’esenzione IMU non decade se la “prima casa” è parzialmente locata,) dovresti affittare solo una o più parti (camere) della “prima casa”, senza fornire servizi accessori, adibendo una parte di “A” a tua abitazione principale (richiede dimora stabile e residenza anagrafica).
La norma vigente non impone il trasferimento della residenza nell’immobile agevolato e non esiste alcun obbligo di adibire l’immobile ad abitazione principale Tale ipotesi non è annoverata tra le causa di reca dalle agevolazioni: per perdere le agevolazioni tributarie “prima casa” devi trasferire la residenza in un altro Comune