Bagudi

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Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Secondo me, o non ti sei posto in maniera chiara o non hanno capito il tuo quesito.
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Dalla guida dell'Ufficio delle Entrate


>>Le agevolazioni per la “prima casa”
I REQUISITI
I requisiti necessari per usufruire delle agevolazioni “prima casa” sono i seguenti:
 l’abitazione non deve essere di categoria catastale A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) o A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici).
Prima dell’entrata in vigore del decreto sulle semplificazioni fiscali (decreto legislativo del 21 novembre 2014, n. 175) per le vendite soggette ad IVA si poteva usufruire delle
agevolazioni quando l’abitazione era considerata “non di lusso”, sulla base dei criteri fissati dal Dm 2 agosto 1969).
Pertanto, nell’atto di trasferimento dell’abitazione (per la quale si intende fruire
dell’aliquota IVA del 4%), oltre ad attestare la sussistenza delle altre condizioni prescritte
per usufruire dell’agevolazione, va dichiarata la classificazione o la classificabilità catastale dell’immobile nelle categorie che possono beneficiare dell’aliquota agevolata (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31 del 30 dicembre 2014).
Le categorie ammesse alle agevolazioni prima casa sono:
A/2 (abitazioni di tipo civile) - A/3 (abitazioni di tipo economico) - A/4 (abitazioni di tipo
popolare) - A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare) - A/6 (abitazioni di tipo rurale) - A/7
(abitazioni in villini) - A/11 (abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi)
 l’immobile deve essere ubicato
− nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca, entro 18 mesi
dall’acquisto, la propria residenza. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel
Comune ove è situato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza,
dall’acquirente nell’atto di acquisto. Ai fini della corretta valutazione del requisito della
residenza, il cambio di residenza si considera avvenuto nella data in cui l’interessato
rende al Comune la dichiarazione di trasferimento
− se diverso, nel territorio del Comune in cui l’acquirente svolge la propria attività,
intendendo per tale anche quella svolta senza remunerazione, come per esempio le
attività di studio, di volontariato e sportive (circolare 2 marzo 1994, n. 1)
− se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, nel territorio del Comune in cui ha sede o
esercita l’attività il soggetto da cui dipende
− se l’acquirente è un cittadino italiano emigrato all’estero, nell’intero territorio nazionale
purché l’immobile sia acquisito come “prima casa” sul territorio italiano. La condizione
di emigrato può essere documentata attraverso il certificato di iscrizione all’AIRE o può
essere autocertificata dall’interessato mediante autocertificazione resa nell’atto di
acquisto (ai sensi dell’articolo 46 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445)
Per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia non è richiesta la condizione della residenza nel comune di ubicazione dell’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa.

Per richiedere i benefici fiscali, inoltre, nell’atto di acquisto il compratore deve dichiarare:
 di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà,
usufrutto, uso e abitazione, su altra casa nel territorio del Comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato
 di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio
nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro
immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.
Se, per errore, nell’atto di compravendita queste dichiarazioni sono state omesse, è possibile rimediare mediante uno specifico atto integrativo, redatto secondo le stesse forme giuridiche del precedente, in cui dichiarare la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per usufruire delle agevolazioni fiscali.

L'agevolazione spetta allo stesso modo per l’acquisto delle pertinenze dell’abitazione qualora le stesse siano destinate in modo durevole a servizio e ornamento dell’abitazione principale per il cui acquisto si è già beneficiato della tassazione ridotta; questo, anche quando la pertinenza è acquistata con un atto separato.
In ogni caso, va ricordato che il beneficio spetta per le pertinenze classificate o classificabili nelle categorie C/2, C/6 e C/7, ed è fruibile limitatamente a una pertinenza per categoria catastale.
 
S

smoker

Ospite
Un Notaio a cui mi sono rivolto mi ha infatti confermato che posso vendere a mia moglie al fine di acquistare nuovamente con agevolazioni prima casa, però mi ha anhe allertato che l'agenzia delle entrate potrebbe in seguito contestarmelo perchè fatta al fine di "evadare" la maggiore imposta di registro.

Imho l' operazione è chiaramente elusiva delle imposte, anche per tua stessa ammissione, quindi farebbe bene l' ADE a rettificare....

Smoker
 

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