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marcellogall

Ospite
In un contratto di locazione commerciale, con diritto alla perdita di avviamento, e possibile concordare che l'inquilino vi rinunci:domanda::domanda::domanda:

Il diritto all'indennizzo, di regola, non è preventivamente rinunciabile in sede di stipula, pertanto la clausola che contenesse tale previsione sarebbe da considerarsi nulla.
Il diritto all'indennità può essere rinunciato successivamente alla stipula con una specifica transazione.
Tuttavia la giurisprudenza ha ammesso la legittimità della clausola di rinuncia qualora tale clausola venisse compensata da un contestuale vantaggio per il conduttore.
 

carbisig

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Il diritto all'indennità può essere rinunciato successivamente alla stipula con una specifica transazione.
Tuttavia la giurisprudenza ha ammesso la legittimità della clausola di rinuncia qualora tale clausola venisse compensata da un contestuale vantaggio per il conduttore.

la rinuncia può essere fatta solo a contratto scaduto perché solo in quel momento nasce il diritto all'indennità dell'avviamento commerciale e non durante la vita del contratto.
 

Antonello

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Agente Immobiliare
Da tenere in considerazione l'art. 79 della 392/78 sulla nullità dei patti contrari alla legge.
 

fittotutto

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buonasera,
che ne pensate di un articolo del contratto di locazione dove il conduttore (IO) rinuncia a un futuro avviamento in quanto l'immobile locato era già adibito a locale commerciale.
per essere più precisi sto per prendere in locazione un immobile dove si vendevano scarpe e io voglio continuare a vendere lo stesso articolo.

GRAZIE
 

fittotutto

Membro Attivo
Professionista
In conclusione, per rispondere al quesito posto, in un contratto avente ad oggetto la locazione di un immobile urbano adibito ad uso diverso da quello di abitazione non può essere validamente inserita una clausola che contempli la rinuncia preventiva da parte del conduttore all’indennità di avviamento, a meno che tale rinuncia non trovi giustificazione in un altro diritto o vantaggio economico in suo favore, salva in ogni caso la possibilità per il conduttore di rinunciare all’indennità di avviamento alla cessazione del rapporto contrattuale.
 

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