Bagudi

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Membro dello Staff
Agente Immobiliare
La sentenza ne sono già a conoscenza poichè me l'hanno detta in cancelleria del GdP al momento dell'iscrizione al ruolo della causa nel confronto degli inquilini.
Ma posso postarne una copia una volta ricevuta?
Non è violazione di privacy?


Puoi tranquillamente postarla (anzi ci interessa MOLTO...) : le sentenze sono pubbliche.
 

od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
Ma posso postarne una copia una volta ricevuta?
Non è violazione di privacy?


La diffusione di atti giudiziari e' regolata dal dlgs 196/2003 articolo 52.

"1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato puo' chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalita' di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalita' e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.

2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalita', l'autorita' che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorita' puo' disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignita' degli interessati.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l'indicazione degli estremi del presente articolo: "In caso di diffusione omettere le generalita' e gli altri dati identificativi di....".

4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, e' omessa l'indicazione delle generalita' e degli altri dati identificativi dell'interessato.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del codice penale relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado e' tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalita', altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali puo' desumersi anche indirettamente l'identita' di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile. La parte puo' formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l'annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, provvede in modo analogo in caso di richiesta di una parte.

7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo e' ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali."
 

axxo80

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Ragazzi circa 1 anno fa mi capitò la stessa cosa...posto questo articolo...

L’Articolo 1754 del codice civile afferma che “È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza”. Il mediatore è colui che mette in relazione le parti per promuovere la conclusione di un affare. Quando tra le parti si sia creato un vincolo giuridico tale da permettere a ciascuna di esse di ottenere giudizialmente il soddisfacimento dell’interesse ad essa riferibile, nasce il diritto alla provvigione stabilito dall’articolo 1755 c.c.. Affinchè tale diritto sorga, non è necessario che il mediatore segua tutte le fasi della trattativa, essendo sufficiente che esso abbia provocato l’incontro della volontà delle parti e, vi sia un nesso causale tra la conclusione dell’affare e l’attività da esso svolta. Sul punto la Cassazione ha affermato che: In tema di mediazione, per aversi diritto alla provvigione non basta che l’affare sia stato concluso, ma, in forza dell’art. 1755 cod. civ., occorre che la conclusione sia avvenuta per effetto dell’intervento del mediatore. L’accertamento sull’esistenza del rapporto di causalità tra la conclusione dell’affare e l’attività svolta dal mediatore si riduce ad una questione di fatto rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in Cassazione, se informato ad esatti criteri logici e di diritto. (Cass. Sez. III, sent. n. 15880 del 06-07-2010) Quando è un unico mediatore ad agire, nulla quaestio, in quanto, in presenza di tutti i requisiti, alla conclusione dell’affare esso avrà diritto a pretendere il proprio compenso! Molto spesso, però, accade che uno stesso soggetto conferisca l’incarico di vendere a più agenzie e, quindi, che uno stesso potenziale acquirente si rivolga a più mediatori, che gli propongono il medesimo immobile. Supponiamo, altresì, che una prima trattativa intrapresa da un’agenzia si sia interrotta e riprenda a distanza di tempo, magari con l’intervento di un altro mediatore che riesca a far concludere l’affare tra le parti; in tale caso ci si trova di fronte ad una pluralità di mediatori o, dinanzi a molteplici tentate mediazioni, delle quali solo una andata a buon fine? Nella fattispecie a chi spetta la provvigione? L’articolo 1758 prevede che: “Se l’affare è concluso per l’intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione” Quando questa norma è applicabile, ossia, quando l’attività svolta da più mediatori, consente loro di aver diritto ad una quota della provvigione? La Cassazione con una precedente pronuncia ebbe a chiarire cosa dovesse intendersi per pluralità di mediatori affermando che il diritto alla divisione della provvigione tra più soggetti che abbiano mediato sorge, a norma dell’art. 1758 cod. civ., soltanto quando essi abbiano cooperato simultaneamente e di comune intesa, ovvero autonomamente, ma giovandosi l’uno dell’attività espletata dall’altro, alla conclusione dell’affare, in modo da non potersi negare un nesso di concausalità obiettiva tra i loro interventi e la conclusione dell’affare, e sempre che si sia trattato dello stesso affare, sia sotto il profilo soggettivo, che oggettivo. (Sez. II, sent. n. 8443 del 21-06-2000). Laddove, invece, la conclusione dell’affare sia avvenuta per effetto dell’intervento di una sola delle agenzie che hanno proposto l’immobile in vendita, il nesso di causalità potrà ravvisarsi solo in favore di questa e, pertanto, esclusivamente ad essa sarà dovuta la provvigione. Questo è quanto stabilito dalla Cassazione in una sentenza del 2010, secondo la quale: “ Il diritto alla divisione della provvigione tra più mediatori sorge, a norma dell’art. 1758 cod. civ., soltanto quando essi abbiano cooperato simultaneamente e di comune intesa, ovvero autonomamente, ma giovandosi l’uno dell’attività espletata dall’altro, alla conclusione dell’affare, in modo da non potersi negare un nesso di concausalità obiettiva tra i loro interventi e la conclusione dell’affare, e sempre che si sia trattato dello stesso affare, sia sotto il profilo soggettivo, che oggettivo; non sussiste, invece, il diritto al compenso quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l’intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell’affare per effetto d’iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicché possa escludersi l’utilità dell’originario intervento del mediatore. (Sez. III, sent. n. 16157 del 08-07-2010).

In poche parole quando esistono più agenzie che promuovono lo stesso immobile, la provvigione spetta a chi conclude l'affare!

Comunque complimenti per la vittoria!
 
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