Pennylove

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Privato Cittadino
Un commercialista ha convinto il mio inquilino che in base all'Art.3 del Dlgs 23/2011 , io, optando per la cedolare secca, non ho il diritto di richiedere l'adeguamento ISTAT maturato fino al momento dell'esercizio dell'opzione. In realtà l'art.3 comma 11 del Dlgs parla di sospensione dell'indice per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione. Non trova quindi giustificazione affermare che il Dlgs ha effetto anche su quanto già maturato dal contratto prima dell'opzione.
L'equivoco forse nasce dal fatto che il testo dell'art.3 comma 11 - nel citare l'indice (evidentemente per identificare l'indice di cui si tratta) - riprende quasi per intero il titolo della tabella ISTAT utilizzata - per l'appunto - per il calcolo degli adeguamenti: "... e' sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, la facolta' di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente".
Ad una lettura non superficiale dovrebbe però essere di tutta evidenza - anche per principio costituzionale - che la rinuncia agli adeguamenti contrattuali ha inizio solo con l'esercizio dell'opzione. Semmai, andrebbe ricordato che gli effetti della sospensione (congelamento del canone) si riverberano fino all'annualità successiva a quella dell'eventuale rinuncia all'opzione da parte del locatore, poichè, anche tornando al precedente regime fiscale, egli non potrà richiedere sulla nuova annualità l'indicizzazione del canone relativa agli aumenti intervenuti nell'anno precedente (in quanto in quell'annualità l'indice era sospeso). In buona sostanza, è comunque riconosciuto un extra bonus di un anno al conduttore (e di "dieta" al locatore).
Ma in nessun caso sarà facile dimostrare che l'opzione ha anche effetti retroattivi.
Credo che la questione sarà causa di parecchie controversie e che necessiti un'inerpretazione autentica dell'Agenzia delle Entrate.
Invoco un parere specialistico. Grazie

Ai sensi del comma 11 dell'art.3 del D.Lgs. 23/11, il locatore che intende accedere al regime alternativo all'IRPEF è tenuto a rinunciare, per il periodo corrispondente alla durata dell'opzione (e non per i periodi precedenti), alle variazioni del canone che derivino dall'applicazione di indici di aggiornamento, ISTAT inclusa. Pertanto, gli aggiornamenti del canone di locazione basati sugli indici ISTAT, avvenuti negli anni precedenti al 2011, sono da ritenersi acquisiti, definitivamente, a incremento della misura del canone inizialmente pattuito dalle parti. Di conseguenza, il calcolo della cedolare avverrà sulla base imponibile così determinatasi.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Ma in nessun caso sarà facile dimostrare che l'opzione ha anche effetti retroattivi.

Lungi da me sostituirmi ad un parere specialistico. barba non facit philosophum

1) Effetti retroattivi ab origine credo anch'io di ritenerli improbabili.
2) Effetti retroattivi sulla annualità in corso però, sono invece una cosa ormai certa, salvo ripensamenti dell'AdE: al par. 8.3 pag. 45 si afferma:
Sulla base della comunicazione di rinuncia, per il periodo contrattuale cui si riferisce l'acconto, il locatore non può percepire dal conduttore gli aggiornamenti dei canoni e questi, se già percepiti, devono essere restituiti./QUOTE]
3) Effetti susseguenti (è questo il contrario di retroattivi?) sono invece quelli che rimangono nebulosi: si inizia col dire (pag. 12) che occorre rinunziare per il periodo corrispondente alla durata dell'opzione alle variazione del canone, ma a pagina 13 dice:
Il locatore che adotta il regime della cedolare secca per l’intera durata del contratto non potrà, quindi, richiedere gli aggiornamenti del canone per l’intero periodo cui si riferisce l’opzione. Qualora in sede di proroga il contribuente confermi l’opzione per la cedolare secca, dovrà rinunciare agli aggiornamenti del canone anche per il periodo di durata della proroga.....

Revocando l'opzione, quando si interromperà il vincolo degli adeguamenti? A fine proroga/contratto o a fine annualità?
Intanto per le modalità di revoca dobbiamo attendere un successivo Provvedimento!

A questo punto, cara Silvana, possiamo continuare con la lettera B delle locuzioni pertinenti....... con una proposta iniziale......

Beati possidentes .... .......:shock:
Beati monoculi in terra caecorum
... e finirei con questa, dedicata malignamente agli AI cui non tornerà affatto ....:^^:
Beatus ille qui procul negotiis, ......

p.s.: ... esageruma nen! ...
 

gregorio xiii

Nuovo Iscritto
"Sulla base della comunicazione di rinuncia, per il periodo contrattuale
cui si riferisce l’acconto, il locatore non può percepire dal conduttore gli
aggiornamenti dei canoni e questi, se già percepiti, devono essere restituiti. "
Sì, d'accordo, ma nel 2011 il periodo contrattuale cui si riferisce l'acconto non è forse il 2012? O io non so più leggere l'italiano?
Se l'intenzione del legislatore fosse stata quella, avrebbe forse dovuto scrivere qualcosa così:"il locatore non può percepire l'adeguamento ISTAT maturato nell'anno in cui esercita la scelta del regime fiscale alternativo".
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Intanto gli acconti versati nel 2011 si riferiscono ai redditi 2011, che saranno oggetto di dichiarazione a saldo su Unico 2012

La precisazione citata, fa seguito ad un esempio relativo al 2011, contratti scaduti già registrati al 7 aprile.

Per esempio i contratti con decorrenza 1 marzo: quasi certamente a marzo 2011 era stato applicato l'istat: entro il 6/7 occorre comunicare la scelta all'inquilino e pagare l'acconto. In questo caso credo debba essere restituita la maggiorazione istat applicata a partire da marzo 2011.

Più curiosa (?!) è l'applicazione della norma se il contratto aveva scadenza ad es. il 1/10/2010 ed è stato allora applicato l'istat: stando alla lettera della circolare, questa dice che per il periodo contrattuale cui si riferisce l'acconto, il locatore non può percepire aggiornamenti di canone e, segià percepiti, devono essere restituiti.
In questo caso si dovrebbero restituire i delta da ottobre 2010 o a partire da gennaio 2011, anno di imposizione cui si riferisce l'acconto cedolare? :disappunto:


Colgo l'occasione per segnalare che il manualetto pubblicato su fiscooggi della AdE, segnalatoci su un altra discussione è aggiornato in linea , quindi si arricchisce con esempi e domande e risposte che una settimana fa non erano presenti

http://www.fiscooggi.it/files/La_cedolare_secca_link_post_a.pdf
 

carlor

Membro Attivo
Professionista
L'istituto della retroattività (ex tunc, da allora) a mio avviso si usa con troppa disinvoltura. Basti pensare a quel che succede per i ricalcoli presenti nelle fatture relative a forniture di luce, gas e acqua dovuti a aumenti delle tariffe, creando non pochi problemi di leggibilità delle fatture stesse. A mio avviso se fosse abolito o ridotto al minimo ed esistesse solo l' "ex nunc" (da ora) si conseguirebbero cospicui vantaggi, principalmente la chiarezza dovuta alla semplicità
 

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