ghiga64

Membro Attivo
Agente Immobiliare
...in conclusione, il collega mi ha dato ancora 1 settimana di tempo per avere risposte riguardo il mutuo....io credo che comunque lui non possa comunque prendere altra proposta scritta su questo immobile!
 

studiopci

Membro Storico
Se il termine non è perentorio e per esseròo la frase deve riportare precisamente " entro e non oltre il xx/xx/xxxx termine perentorio " ) non è possibile dichiarare alcunchè inadempiente o altro... bensì è obbligatorio diffidare all'adempimento entro tot numero di gg e poi procedere con la messa in mora per inadempienza ... in mancanza di un accordo tra le parti sarà il giudice a stabilire sciolto il contratto
 
E

enzo6

Ospite
scusa enzo6, mi spiego meglio, visto che la condizione sospensiva non riporta data, e visto che il tutto si è protratto troppo (a parte le motivazioni), mi consiglia, avendo io il compratore e il collega il venditore, dicevo, mi consiglia di portare documenti che attestino la buona fede del proponente e che oggi il mutuo è stato veramente richiesto!!!!!!!!!

Ottima idea ma ridicola in termini giuridici poichè non si puo' obbligare il venditore ad accettare di rogitare con oltre due mesi di ritardo causa banca mutuataria.
Il tutto perchè è cosi' che finirebbe, passi un ritardo di 15 gg.
Non esiste un principio secondo cui le colpe dell'acquirente si traslano sul venditore, deve esserci l'assenso.
 

studiopci

Membro Storico
Allora... in un contratto di accordo tra le parti in mancanza di precise indicazioni, disposizioni, condizioni, termini, penali o altro che giuridicamente sia valido per legge a rendere annullabile, rescindibile il contratto qualora non si sia rispettata una delle clausole o condizioni... le strade sono due :
1 - l'accordo tra le parti
2 -il ricorso al giudice per la definizione della lite
altre strade sono contestabili, illeggittime ed foriere di guai.
 
E

enzo6

Ospite
Allora... in un contratto di accordo tra le parti in mancanza di precise indicazioni, disposizioni, condizioni, termini, penali o altro che giuridicamente sia valido per legge a rendere annullabile, rescindibile il contratto qualora non si sia rispettata una delle clausole o condizioni... le strade sono due :
1 - l'accordo tra le parti
2 -il ricorso al giudice per la definizione della lite
altre strade sono contestabili, illeggittime ed foriere di guai.

Giudice che darà ragione al venditore perchè la delibera sarà di oltre un mese vecchia rispetto alla data limite rogito conseguenza di una richiesta fatta nel mese di ottobre.
 

studiopci

Membro Storico
Nessuno dice a chi il giudice darà ragione o torto, sto semplicemente chiarendo che prima di fare un passo è opportuno avere le carte in regola, altrimenti ci saranno problemi... in questo caso prima di passare a vendere ad altri bisogna procedere alla rescissione del contratto...in un odo o in un altro. Fabrizio
 
D

Damiameda

Ospite
Non si può unilateralmente decidere di annullare un contratto, il venditore deve come già detto "mettere in mora" l'acquirente e qualora non venga rispettato il nuovo termine potrà ritenersi libero di agire come meglio crede.
 
E

enzo6

Ospite
Non si può unilateralmente decidere di annullare un contratto, il venditore deve come già detto "mettere in mora" l'acquirente e qualora non venga rispettato il nuovo termine potrà ritenersi libero di agire come meglio crede.

Certo hai ragione in situazioni normali ma qui è un caos:
La condizione sospensiva non è indicata
Il preliminare non è stato registrato
L'acquirente non puo' rogitare prima di fine novembre
Il venditore non mi sembra voglia tenere la caparra che credo non ha ricevuto

In una situazione del genere se la caparra non è incassata e il venditore fa un vendita ad un cliente diverso con rogito 3 mesi dopo la scadenza della prima proposta come fa il giudice a dargli torto.
Inoltre alla peggio c'è la perdita valore caparra confirmatoria (importo mi sembra basso) che libera il venditore anche se non credo sarebbe necessario.
Un conto sono le linee guida del diritto ed un conto è l'applicazione della legge secondo un principio equitativo in casi così complessi.
 

studiopci

Membro Storico
Enzo... ripeto che nessuno mette in discussione chi abbia torto o ragione ma solo che prima di procedere ad un altra vendita si debba provvedere a rendere inefficace il contratto vecchio, il fatto che non sia stato registrato non ne limita l'efficacia ( la registrazione è un mero adempimento amministrativo ) il fatto che non sia stata indicata una data alla condizione... non la rende nulla perchè si desume per definizione, il fatto che l'acquirente non possa rogitare deve essere acclarato, altrimenti il venditore dalla parte della ragione passerebbe al torto... l'applicazione della legge è la logica consenguenza delle linee guida del diritto
 
D

Damiameda

Ospite
Enzo... ripeto che nessuno mette in discussione chi abbia torto o ragione ma solo che prima di procedere ad un altra vendita si debba provvedere a rendere inefficace il contratto vecchio, il fatto che non sia stato registrato non ne limita l'efficacia ( la registrazione è un mero adempimento amministrativo ) il fatto che non sia stata indicata una data alla condizione... non la rende nulla perchè si desume per definizione, il fatto che l'acquirente non possa rogitare deve essere acclarato, altrimenti il venditore dalla parte della ragione passerebbe al torto... l'applicazione della legge è la logica consenguenza delle linee guida del diritto
Yes
 

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