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scusa enzo6, mi spiego meglio, visto che la condizione sospensiva non riporta data, e visto che il tutto si è protratto troppo (a parte le motivazioni), mi consiglia, avendo io il compratore e il collega il venditore, dicevo, mi consiglia di portare documenti che attestino la buona fede del proponente e che oggi il mutuo è stato veramente richiesto!!!!!!!!!
Allora... in un contratto di accordo tra le parti in mancanza di precise indicazioni, disposizioni, condizioni, termini, penali o altro che giuridicamente sia valido per legge a rendere annullabile, rescindibile il contratto qualora non si sia rispettata una delle clausole o condizioni... le strade sono due :
1 - l'accordo tra le parti
2 -il ricorso al giudice per la definizione della lite
altre strade sono contestabili, illeggittime ed foriere di guai.
Non si può unilateralmente decidere di annullare un contratto, il venditore deve come già detto "mettere in mora" l'acquirente e qualora non venga rispettato il nuovo termine potrà ritenersi libero di agire come meglio crede.
YesEnzo... ripeto che nessuno mette in discussione chi abbia torto o ragione ma solo che prima di procedere ad un altra vendita si debba provvedere a rendere inefficace il contratto vecchio, il fatto che non sia stato registrato non ne limita l'efficacia ( la registrazione è un mero adempimento amministrativo ) il fatto che non sia stata indicata una data alla condizione... non la rende nulla perchè si desume per definizione, il fatto che l'acquirente non possa rogitare deve essere acclarato, altrimenti il venditore dalla parte della ragione passerebbe al torto... l'applicazione della legge è la logica consenguenza delle linee guida del diritto
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